Articolo 25 Notifiche 24.1 I Membri convengono che, ferme restando le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo XVI del GATT 1994, le rispettive notifiche relative a sovvenzioni saranno presentate al piu' tardi al 30 giugno di ogni anno e saranno conformi alle disposizioni dei paragrafi da 2 a 6. 25.2 I Membri provvederanno a notificare l'esistenza di una sovvenzione, quale definita all'articolo 1, paragrafo 1, e specifica ai sensi dell'articolo 2, concessa o tenuta in essere nell'ambito dei rispettivi territori. 25.3 Il contenuto delle notifiche dovrebbe essere sufficientemente specifico in modo da consentire agli altri Membri di valutare gli effetti commerciali e di comprendere il funzionamento dei programmi di sovvenzione notificati. A questo proposito, e salvo restando il contenuto e la forma del questionario sulle sovvenzioni 54, i Membri garantiranno che le rispettive notifiche contengano le seguenti informazioni: i) forma della sovvenzione (sussidio, prestito, agevolazione fiscale, ecc.); ii) importo unitario della sovvenzione o, nei casi dove non sia possibile, importo totale o importo annuale preventivato per la sovvenzione (indicando, ove possibile, la sovvenzione media unitaria nell'anno precedente); iii) obiettivo e/o scopo politico della sovvenzione; iv) durata della sovvenzione e/o eventuali altre scadenze relative alla stessa; v) dati statistici che consentono la valutazione degli effetti commerciali della sovvenzione. 25.4 Ove non contenga dei punti specifici indicati al paragrafo 3, la notifica stessa dovra' fornire una spiegazione in merito. 25.5 Se le sovvenzioni riguardano prodotti o settori specifici, le notifiche dovrebbero essere strutturate per prodotto o per settore. 25.6 Ove ritengano che nei rispettivi territori non sussistano misure da notificare a norma del paragrafo 1 dell'articolo XVI del GATT 1994 e del presente Accordo, i Membri ne daranno comunicazione scritta al Segretariato. 25.7 I Membri riconoscono che la notifica di una misura non pregiudica il suo status giuridico a norma del GATT 1994 e del presente Accordo, i suoi effetti ai sensi del presente Accordo, ne' la natura della misura stessa. 25.8 Ciascun Membro ha facolta', in qualsiasi momento, di presentare una richiesta scritta di informazioni sulla natura e sulla portata di una sovvenzione accordata o tenuta in essere da un altro Membro (ivi comprese eventuali sovvenzioni di cui alla Parte IV) o di spiegazioni sulle ragioni per cui una misura specifica non sia stata ritenuta soggetta all'obbligo di notifica. 25.9 Al ricevimento di una siffatta richiesta, i Membri interessati forniranno al piu' presto informazioni esaurienti e saranno pronti, si richiesta, a fornire ulteriori informazioni al membro che le richieda. In particolare, dovranno fornire dettagli sufficienti per consentire all'altro Membro di verificare la loro osservanza dei termini del presente Accordo. Un Membro che ritenga di non aver ricevuto le informazioni richieste potra' portare la questione all'attenzione del Comitato. 25.10 Qualsiasi Membro, ove ritenga che un provvedimento adottato da un altro membro, avente l'effetto di una sovvenzione, non sia stato notificato in conformita' delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo XVI del GATT 1994 e del presente articolo, potra' segnalare il fatto all'attenzione di tale altro Membro. Se, successivamente, la presunta sovvenzione non verra' prontamente notificata, il Membro potra' provvedere egli stesso a segnalarla al Comitato. 25.11 I Membri comunicheranno senza indugio al Comitato tutte le azioni intraprese in via preliminare o definitiva in merito a dazi compensativi. Tali relazioni saranno disponibili presso il Segretariato per la verifica da parte di altri Membri. I Membri provvederanno inoltre a presentare relazioni semestrali su eventuali misure compensative adottate nei precedenti sei mesi. Le relazioni semestrali saranno redatte su un apposito modulo standard concordato. 25.12 Ciascun Membro comunichera' al Comitato a) quali siano le proprie autorita' competenti per l'apertura e la conduzione delle inchieste di cui all'articolo 11 e b) quali siano le proprie proce- dure interne che disciplinano l'apertura e la conduzione di tali inchieste.