(All. 1A - Accordo - Art.25)
                             Articolo 25 
                              Notifiche 
24.1 I Membri convengono che,  ferme  restando  le  disposizioni  del
paragrafo 1 dell'articolo XVI del GATT 1994, le rispettive  notifiche
relative a sovvenzioni saranno presentate al piu' tardi al 30  giugno
di ogni anno e saranno conformi alle disposizioni dei paragrafi da  2
a 6. 
25.2  I  Membri  provvederanno  a  notificare  l'esistenza   di   una
sovvenzione, quale definita all'articolo 1, paragrafo 1, e  specifica
ai sensi dell'articolo 2, concessa o tenuta in essere nell'ambito dei
rispettivi territori. 
25.3 Il contenuto delle notifiche  dovrebbe  essere  sufficientemente
specifico in modo da consentire agli altri  Membri  di  valutare  gli
effetti commerciali e di comprendere il funzionamento  dei  programmi
di sovvenzione notificati. A questo proposito, e  salvo  restando  il
contenuto e la forma del questionario sulle sovvenzioni 54, i  Membri
garantiranno che  le  rispettive  notifiche  contengano  le  seguenti
informazioni: 
         i) forma della sovvenzione (sussidio, prestito, 
              agevolazione fiscale, ecc.); 
         ii) importo unitario della sovvenzione o, nei casi dove non 
                      sia possibile, importo totale o importo annuale 
                      preventivato per la sovvenzione (indicando, ove 
                   possibile, la sovvenzione media unitaria nell'anno 
              precedente); 
         iii) obiettivo e/o scopo politico della sovvenzione; 
         iv) durata della sovvenzione e/o eventuali altre scadenze 
              relative alla stessa; 
         v) dati statistici che consentono la valutazione degli 
              effetti commerciali della sovvenzione. 
25.4 Ove non contenga dei punti specifici indicati al paragrafo 3, la
notifica stessa dovra' fornire una spiegazione in merito. 
25.5 Se le sovvenzioni riguardano prodotti o  settori  specifici,  le
notifiche dovrebbero essere strutturate per prodotto o per settore. 
25.6 Ove ritengano che nei rispettivi territori non sussistano misure
da notificare a norma del paragrafo 1 dell'articolo XVI del GATT 1994
e del presente Accordo, i Membri ne daranno comunicazione scritta  al
Segretariato. 
25.7  I  Membri  riconoscono  che  la  notifica  di  una  misura  non
pregiudica il suo status giuridico  a  norma  del  GATT  1994  e  del
presente Accordo, i suoi effetti ai sensi del presente  Accordo,  ne'
la natura della misura stessa. 
25.8 Ciascun Membro ha facolta', in qualsiasi momento, di  presentare
una richiesta scritta di informazioni sulla natura e sulla portata di
una sovvenzione accordata o tenuta in essere da un altro Membro  (ivi
comprese eventuali sovvenzioni di cui alla Parte IV) o di spiegazioni
sulle ragioni per cui una misura specifica  non  sia  stata  ritenuta
soggetta all'obbligo di notifica. 
25.9 Al ricevimento di una siffatta richiesta, i  Membri  interessati
forniranno al piu' presto informazioni esaurienti e  saranno  pronti,
si richiesta, a fornire  ulteriori  informazioni  al  membro  che  le
richieda. In particolare, dovranno fornire dettagli  sufficienti  per
consentire all'altro Membro di  verificare  la  loro  osservanza  dei
termini del presente Accordo. Un  Membro  che  ritenga  di  non  aver
ricevuto  le  informazioni  richieste  potra'  portare  la  questione
all'attenzione del Comitato. 
25.10 Qualsiasi Membro, ove ritenga che un provvedimento adottato  da
un altro membro, avente l'effetto di una sovvenzione, non  sia  stato
notificato  in  conformita'  delle  disposizioni  del   paragrafo   1
dell'articolo XVI del GATT  1994  e  del  presente  articolo,  potra'
segnalare  il  fatto  all'attenzione  di  tale  altro   Membro.   Se,
successivamente,  la  presunta  sovvenzione  non  verra'  prontamente
notificata, il Membro potra' provvedere egli stesso a  segnalarla  al
Comitato. 
25.11 I Membri comunicheranno senza  indugio  al  Comitato  tutte  le
azioni intraprese in via preliminare o definitiva in  merito  a  dazi
compensativi.  Tali   relazioni   saranno   disponibili   presso   il
Segretariato per la verifica da  parte  di  altri  Membri.  I  Membri
provvederanno inoltre a presentare relazioni semestrali su  eventuali
misure compensative adottate nei precedenti sei  mesi.  Le  relazioni
semestrali saranno redatte su un apposito modulo standard concordato. 
25.12 Ciascun Membro comunichera'  al  Comitato  a)  quali  siano  le
proprie autorita' competenti per l'apertura  e  la  conduzione  delle
inchieste di cui all'articolo 11 e b) quali siano le  proprie  proce-
dure interne che disciplinano l'apertura  e  la  conduzione  di  tali
inchieste.