(All. 1A - Accordo - Art.26)
                             Articolo 26 
                              Vigilanza 
26.1 Il Comitato prende  in  esame  le  notifiche  nuove  e  complete
presentate a norma dell'articolo XVI, paragrafo 1  del  GATT  1994  e
dell'articolo 25, paragrafo 1 del  presente  Accordo,  nel  corso  di
sessioni speciali  che  si  terranno  ogni  tre  anni.  Le  notifiche
effettuate  nel  frattempo  (notifiche  di   aggiornamento)   saranno
esaminate in occasione delle riunioni periodiche del Comitato. 
26.2  Il  Comitato  esamina   le   relazioni   presentate   a   norma
dell'articolo 25, paragrafo  11,  in  occasione  delle  sue  riunioni
periodiche.