(All. 1A - Accordo - Art.27)
                             Articolo 27 
  Trattamento speciale e differenziato dei paesi in via di sviluppo 
                               Membri 
27.1 I Membri riconoscono che  le  sovvenzioni  possono  svolgere  un
ruolo importante nei programmi di sviluppo economico dei paesi in via
di sviluppo Membri. 
27.2 Il divieto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, comma a)  non  si
applica a: 
            a) paesi in via di sviluppo Membri indicati nell'allegato 
              VII; 
           b) altri paesi in via di sviluppo Membri per un periodo di 
               otto anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo 
              OMC, ferma restando l'osservanza delle disposizioni del 
              paragrafo 4. 
27.3 Il divieto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera  b),  non
si applica ai paesi in via di  sviluppo  Membri  per  un  periodo  di
cinque anni, ne' si applica ai paesi  meno  avanzati  Membri  per  un
periodo di otto anni dalla data di  entrata  in  vigore  dell'Accordo
OMC. 
27.4 I paesi in via di  sviluppo  Membri,  di  cui  al  paragrafo  2,
lettera  b,  provvedono  ad  eliminare  gradualmente  le   rispettive
sovvenzioni alle esportazioni nell'arco del  periodo  di  otto  anni,
preferibilmente in maniera progressiva. Fermo restando, tuttavia, che
tali paesi in via di sviluppo Membri si asterranno dall'aumentare  il
livello  delle  rispettive   sovvenzioni   55   all'esportazione,   e
provvederanno ad eliminare entro un termine  piu'  breve  rispetto  a
quello previsto  nel  presente  paragrafo,  ove  il  ricorso  a  tali
sovvenzioni all'esportazione sia incompatibile con le  loro  esigenze
di sviluppo. Qualora un paese  in  via  di  sviluppo  Membro  ritenga
necessario mantenere tali sovvenzioni oltre il termine di 8 anni,  al
piu' tardi un anno prima della scadenza di  tale  termine  esso  deve
avviare  consultazioni  con  il  Comitato,  che  stabilira'   se   la
concessione di una proroga e' giustificata, dopo  aver  esaminato  le
esigenze  economiche,  finanziarie  e  di  sviluppo  del  membro   in
questione. Se il Comitato stabilisce che la proroga e'  giustificata,
il Membro interessato procede a consultazioni annuali con il comitato
al fine di verificare la necessita' di mantenere le sovvenzioni.  Ove
il Comitato non riscontri tale necessita',  il  Membro  in  questione
provvede  ad   eliminare   gradualmente   le   restanti   sovvenzioni
all'esportazione, entro due anni dalla scadenza  dell'ultimo  termine
autorizzato. 
27.5 I paesi in via di sviluppo Membri che siano divenuti competitivi
nelle esportazioni di un determinato prodotto eliminano  gradualmente
le  sovvenzioni  all'esportazione  relativamente  a   tale   prodotto
nell'arco di un periodo di due anni. Tuttavia, nel caso dei paesi  in
via di sviluppo Membri indicati nell'allegato VII che siano  divenuti
competitivi nelle esportazioni di uno o piu' prodotti, le sovvenzioni
all'esportazione relativamente  a  tali  prodotti  saranno  soppresse
gradualmente nell'arco di un periodo di 8 anni. 
26.6 Un paese in via di sviluppo Membro si puo' definire  competitivo
nelle esportazioni di un prodotto nel caso in cui  tali  esportazioni
raggiungano una quota pari almeno al 3,25% del commercio mondiale  di
tale prodotto per due  anni  civili  consecutivi.  La  competitivita'
delle esportazioni viene accertata (a) sulla base di una notifica  in
tal senso da parte del paese in via di sviluppo Membro  o  (b)  sulla
base di un calcolo effettuato dal Segretariato  su  richiesta  di  un
Membro. Ai fini del presente paragrafo, per  prodotto  s'intende  una
voce  della  nomenclatura  SA  (Sistema  armonizzato).  Il   Comitato
verifichera' l'applicazione della presente disposizione  cinque  anni
dopo la data di entrata in vigore dell'Accordo OMC. 
27.7 Le disposizioni dell'articolo 4 non si applicano ad un paese  in
via di sviluppo Membro nel  caso  di  sovvenzioni  alle  esportazioni
conformi alle disposizioni dei paragrafi da 2 a 5. In  tal  caso,  si
applicano le disposizioni dell'articolo 7. 
27.8 Non e'  prevista  la  presunzione,  ai  sensi  dell'articolo  6,
paragrafo 1, del fatto che una sovvenzione concessa da  un  paese  in
via di sviluppo Membro dia luogo ad un grave danno, come definito nel
presente Accordo.  Tale  grave  danno,  ove  esistente  a  norma  del
paragrafo  9,  dovra'  essere  dimostrato  mediante  prove   dirette,
conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi da 3 a 8. 
27.9 Quanto alle sovvenzioni passibili di azione legale,  concesse  o
tenute in essere da un paese in via di sviluppo Membro e  diverse  da
quelle indicate all'articolo 6, paragrafo 1, e'  possibile  astenersi
dall'autorizzare o dall'applicare un'azione ai sensi dell'articolo 7,
a meno che non si riscontri l'annullamento  o  la  compromissione  di
concessioni tariffarie o altri obblighi derivanti dal  GATT  1994  in
conseguenza di tali  sovvenzioni,  in  misura  tale  da  dirottare  o
impedire le importazioni di un prodotto simile di un altro Membro nel
mercato  del  paese  in  via  di  sviluppo  Membro  che  concede   la
sovvenzione,  o  salvo  che  si   verifichi   un   danno   a   carico
dell'industria nazionale nel mercato di un importatore Membro. 
27.10 Un'inchiesta in materia di dazi  compensativi  su  un  prodotto
originario di un paese in via di sviluppo Membro s'intende chiusa non
appena le autorita' interessate accertino che: 
      a) il livello generale delle sovvenzioni concesse sul prodotto 
         in questione non supera il 2% del suo  valore  calcolato  su
base unitaria; o 
      b) il volume delle importazioni sovvenzionate rappresenta meno 
         del 4% delle importazioni totali del prodotto simile 
         nell'importatore Membro, a meno che le importazioni 
         provenienti dai paesi in via di sviluppo Membri, le cui 
         quote individuali sul totale delle importazioni 
         rappresentano meno del 4%, nel loro insieme non superino il 
         9%   delle   importazioni   totali   del   prodotto   simile
nell'importatore Membro. 
27.11 Per i paesi in via di sviluppo Membri di cui  al  paragrafo  2,
lettera b), che abbiano  soppresso  le  sovvenzioni  all'esportazione
prima della scadenza del termine di 8 anni dalla data di  entrata  in
vigore dell'Accordo OMC, nonche' per  i  paesi  in  via  di  sviluppo
Membri indicati nell'allegato VII, la cifra di cui al  paragrafo  10,
lettera a) e' 3% invece che 2%. La presente disposizione si applica a
partire  dalla  data  in  cui  viene  notificata   al   Comitato   la
soppressione delle sovvenzioni all'esportazione, e  resta  in  vigore
fintanto che il paese in via di sviluppo Membro che ha effettuato  la
notifica  non  concede  sovvenzioni  all'esportazione.  La   presente
clausola  scade  otto  anni  dopo  la  data  di  entrata  in   vigore
dell'Accordo OMC. 
27.12 La determinazione dell'importo minimo di cui  all'articolo  15,
paragrafo 3 e' disciplinata dalle disposizioni dei paragrafi 10 e 11. 
27.13  Le  disposizioni  della  Parte  III  non  si  applicano   alla
remissione diretta  di  debiti,  a  sussidii  a  copertura  di  costi
sociali, in qualsivoglia forma, ivi compresa la  rinuncia  a  entrate
pubbliche e altri trasferimenti di obbligazioni, ove tali sovvenzioni
siano  concesse  nell'ambito  di  un  programma  di   privatizzazione
promosso da un paese  in  via  di  sviluppo  Membro,  o  direttamente
connesse  allo  stesso,  purche'  tale  programma   e   le   relative
sovvenzioni si riferiscano ad un periodo di tempo  limitato  e  siano
notificati al Comitato, e purche' il risultato finale  del  programma
sia la privatizzazione dell'impresa interessata. 
27.14 Su richiesta di un  Membro  interessato,  il  Comitato  procede
all'esame di pratiche specifiche di sovvenzione  all'esportazione  di
un paese in via di sviluppo Membro, al fine  di  verificare  se  tali
pratiche siano conformi alle sue esigenze di sviluppo. 
27.15 Su richiesta di un paese in via di sviluppo Membro, il Comitato
procede all'esame di una specifica misura di compensazione,  al  fine
di verificare la sua compatibilita' con le disposizioni dei paragrafi
10 e  11  relativamente  al  paese  in  via  di  sviluppo  Membro  in
questione. 
    
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55 Per quanto concerne i paesi in via  di  sviluppo  Membri  che  non
   prevedono sovvenzioni all'esportazione alla  data  di  entrata  in
   vigore dell'Accordo OMC, il presente paragrafo  si  applica  sulla
   base del livello  di  sovvenzioni  all'esportazione  concesse  nel
   1986.