Articolo 27 Trattamento speciale e differenziato dei paesi in via di sviluppo Membri 27.1 I Membri riconoscono che le sovvenzioni possono svolgere un ruolo importante nei programmi di sviluppo economico dei paesi in via di sviluppo Membri. 27.2 Il divieto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, comma a) non si applica a: a) paesi in via di sviluppo Membri indicati nell'allegato VII; b) altri paesi in via di sviluppo Membri per un periodo di otto anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC, ferma restando l'osservanza delle disposizioni del paragrafo 4. 27.3 Il divieto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), non si applica ai paesi in via di sviluppo Membri per un periodo di cinque anni, ne' si applica ai paesi meno avanzati Membri per un periodo di otto anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC. 27.4 I paesi in via di sviluppo Membri, di cui al paragrafo 2, lettera b, provvedono ad eliminare gradualmente le rispettive sovvenzioni alle esportazioni nell'arco del periodo di otto anni, preferibilmente in maniera progressiva. Fermo restando, tuttavia, che tali paesi in via di sviluppo Membri si asterranno dall'aumentare il livello delle rispettive sovvenzioni 55 all'esportazione, e provvederanno ad eliminare entro un termine piu' breve rispetto a quello previsto nel presente paragrafo, ove il ricorso a tali sovvenzioni all'esportazione sia incompatibile con le loro esigenze di sviluppo. Qualora un paese in via di sviluppo Membro ritenga necessario mantenere tali sovvenzioni oltre il termine di 8 anni, al piu' tardi un anno prima della scadenza di tale termine esso deve avviare consultazioni con il Comitato, che stabilira' se la concessione di una proroga e' giustificata, dopo aver esaminato le esigenze economiche, finanziarie e di sviluppo del membro in questione. Se il Comitato stabilisce che la proroga e' giustificata, il Membro interessato procede a consultazioni annuali con il comitato al fine di verificare la necessita' di mantenere le sovvenzioni. Ove il Comitato non riscontri tale necessita', il Membro in questione provvede ad eliminare gradualmente le restanti sovvenzioni all'esportazione, entro due anni dalla scadenza dell'ultimo termine autorizzato. 27.5 I paesi in via di sviluppo Membri che siano divenuti competitivi nelle esportazioni di un determinato prodotto eliminano gradualmente le sovvenzioni all'esportazione relativamente a tale prodotto nell'arco di un periodo di due anni. Tuttavia, nel caso dei paesi in via di sviluppo Membri indicati nell'allegato VII che siano divenuti competitivi nelle esportazioni di uno o piu' prodotti, le sovvenzioni all'esportazione relativamente a tali prodotti saranno soppresse gradualmente nell'arco di un periodo di 8 anni. 26.6 Un paese in via di sviluppo Membro si puo' definire competitivo nelle esportazioni di un prodotto nel caso in cui tali esportazioni raggiungano una quota pari almeno al 3,25% del commercio mondiale di tale prodotto per due anni civili consecutivi. La competitivita' delle esportazioni viene accertata (a) sulla base di una notifica in tal senso da parte del paese in via di sviluppo Membro o (b) sulla base di un calcolo effettuato dal Segretariato su richiesta di un Membro. Ai fini del presente paragrafo, per prodotto s'intende una voce della nomenclatura SA (Sistema armonizzato). Il Comitato verifichera' l'applicazione della presente disposizione cinque anni dopo la data di entrata in vigore dell'Accordo OMC. 27.7 Le disposizioni dell'articolo 4 non si applicano ad un paese in via di sviluppo Membro nel caso di sovvenzioni alle esportazioni conformi alle disposizioni dei paragrafi da 2 a 5. In tal caso, si applicano le disposizioni dell'articolo 7. 27.8 Non e' prevista la presunzione, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del fatto che una sovvenzione concessa da un paese in via di sviluppo Membro dia luogo ad un grave danno, come definito nel presente Accordo. Tale grave danno, ove esistente a norma del paragrafo 9, dovra' essere dimostrato mediante prove dirette, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi da 3 a 8. 27.9 Quanto alle sovvenzioni passibili di azione legale, concesse o tenute in essere da un paese in via di sviluppo Membro e diverse da quelle indicate all'articolo 6, paragrafo 1, e' possibile astenersi dall'autorizzare o dall'applicare un'azione ai sensi dell'articolo 7, a meno che non si riscontri l'annullamento o la compromissione di concessioni tariffarie o altri obblighi derivanti dal GATT 1994 in conseguenza di tali sovvenzioni, in misura tale da dirottare o impedire le importazioni di un prodotto simile di un altro Membro nel mercato del paese in via di sviluppo Membro che concede la sovvenzione, o salvo che si verifichi un danno a carico dell'industria nazionale nel mercato di un importatore Membro. 27.10 Un'inchiesta in materia di dazi compensativi su un prodotto originario di un paese in via di sviluppo Membro s'intende chiusa non appena le autorita' interessate accertino che: a) il livello generale delle sovvenzioni concesse sul prodotto in questione non supera il 2% del suo valore calcolato su base unitaria; o b) il volume delle importazioni sovvenzionate rappresenta meno del 4% delle importazioni totali del prodotto simile nell'importatore Membro, a meno che le importazioni provenienti dai paesi in via di sviluppo Membri, le cui quote individuali sul totale delle importazioni rappresentano meno del 4%, nel loro insieme non superino il 9% delle importazioni totali del prodotto simile nell'importatore Membro. 27.11 Per i paesi in via di sviluppo Membri di cui al paragrafo 2, lettera b), che abbiano soppresso le sovvenzioni all'esportazione prima della scadenza del termine di 8 anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC, nonche' per i paesi in via di sviluppo Membri indicati nell'allegato VII, la cifra di cui al paragrafo 10, lettera a) e' 3% invece che 2%. La presente disposizione si applica a partire dalla data in cui viene notificata al Comitato la soppressione delle sovvenzioni all'esportazione, e resta in vigore fintanto che il paese in via di sviluppo Membro che ha effettuato la notifica non concede sovvenzioni all'esportazione. La presente clausola scade otto anni dopo la data di entrata in vigore dell'Accordo OMC. 27.12 La determinazione dell'importo minimo di cui all'articolo 15, paragrafo 3 e' disciplinata dalle disposizioni dei paragrafi 10 e 11. 27.13 Le disposizioni della Parte III non si applicano alla remissione diretta di debiti, a sussidii a copertura di costi sociali, in qualsivoglia forma, ivi compresa la rinuncia a entrate pubbliche e altri trasferimenti di obbligazioni, ove tali sovvenzioni siano concesse nell'ambito di un programma di privatizzazione promosso da un paese in via di sviluppo Membro, o direttamente connesse allo stesso, purche' tale programma e le relative sovvenzioni si riferiscano ad un periodo di tempo limitato e siano notificati al Comitato, e purche' il risultato finale del programma sia la privatizzazione dell'impresa interessata. 27.14 Su richiesta di un Membro interessato, il Comitato procede all'esame di pratiche specifiche di sovvenzione all'esportazione di un paese in via di sviluppo Membro, al fine di verificare se tali pratiche siano conformi alle sue esigenze di sviluppo. 27.15 Su richiesta di un paese in via di sviluppo Membro, il Comitato procede all'esame di una specifica misura di compensazione, al fine di verificare la sua compatibilita' con le disposizioni dei paragrafi 10 e 11 relativamente al paese in via di sviluppo Membro in questione. ------------------- 55 Per quanto concerne i paesi in via di sviluppo Membri che non prevedono sovvenzioni all'esportazione alla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC, il presente paragrafo si applica sulla base del livello di sovvenzioni all'esportazione concesse nel 1986.