(All. 1A - Accordo - Art.28)
                             Articolo 28 
                         Programmi esistenti 
28.1 I programmi di sovvenzione istituti nel territorio di un  Membro
in data anteriore alla firma dell'Accordo OMC da parte dello stesso e
che risultino incompatibili con le disposizioni del presente  Accordo
sono: 
      a) notificati al Comitato al piu' tardi 90 giorni dopo la data 
         di entrata in vigore dell'Accordo OMC  per  quanto  concerne
tale Membro; e 
      b) resi conformi alle disposizioni del presente Accordo entro 
         tre anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC 
         per quanto concerne tale Membro e fino ad allora non saranno
soggetti alla Parte II. 
28.2 I Membri si astengono dall'ampliare la portata dei programmi  di
cui sopra, che non saranno rinnovati alla scadenza.