Articolo 29 Trasformazione in una economica di mercato 29.1 I Membri la cui economia e' in fase di trasformazione, da una economica a pianificazione centralizzata ad un'economia di mercato e libera impresa, possono applicare programmi e provvedimenti necessari ai fini di tale trasformazione. 29.2 Per quanto concerne tali Membri, i programmi di sovvenzione che rientrano nell'ambito dell'articolo 3, e notificati in conformita' del paragrafo 3, sono gradualmente eliminati o resi conformi all'articolo 3 entro un termine di sette anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC. In tal caso, l'articolo 4 non si applica. Resta altresi' inteso che, nello stesso periodo: a) i programmi di sovvenzione che rientrano nell'ambito dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d) non saranno passibili di azione legale ai sensi dell'articolo 7; b) quanto ad altre sovvenzioni passibili di azione legale, si applicheranno le disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 9. 29.3 I programmi di sovvenzione che rientrano nell'ambito dell'articolo 3 sono notificati al Comitato entro la prima data possibile dopo l'entrata in vigore dell'Accordo OMC. Ulteriori notifiche di tali sovvenzioni possono essere effettuate fino a due anni dopo la data di entrata in vigore dell'Accordo OMC. 29.4 In circostanze eccezionali, ai Membri di cui al paragrafo 1 il Comitato potra' consentire di derogare dai programmi e dalle misure oggetto di notifica, nonche' dai tempi previsti, ove tali deroghe siano ritenute necessarie ai fini del processo di trasformazione.