Articolo 3 Divieto 3.1 Salvo per quanto disposto dall'Accordo sull'agricoltura, sono vietate le seguenti sovvenzioni, ai sensi dell'articolo 1: a) sovvenzioni condizionate, di diritto o di fatto 4, singolarmente o nel quadro di altre condizioni generali, ai risultati di esportazione, ivi comprese quelle illustrate nell'allegato I, 5 b) sovvenzioni condizionate, singolarmente o nel quadro di altre condizioni generali, all'uso preferenziale di merci nazionali rispetto a prodotti importati. 3.2 Ai Membri e' fatto divieto di concedere o tenere in essere sovvenzioni di cui al paragrafo 1.