(All. 1A - Accordo - Art. 3)
                             Articolo 3 
                               Divieto 
3.1 Salvo per quanto  disposto  dall'Accordo  sull'agricoltura,  sono
vietate le seguenti sovvenzioni, ai sensi dell'articolo 1: 
      a) sovvenzioni condizionate, di diritto o di fatto 4, 
         singolarmente o nel quadro di altre condizioni generali, ai 
         risultati di esportazione, ivi  comprese  quelle  illustrate
nell'allegato I, 5 
      b) sovvenzioni condizionate, singolarmente o nel quadro di 
         altre condizioni generali, all'uso  preferenziale  di  merci
nazionali rispetto a prodotti importati. 
3.2 Ai Membri e' fatto  divieto  di  concedere  o  tenere  in  essere
sovvenzioni di cui al paragrafo 1.