(All. 1A - Accordo - Art.30)
                             Articolo 30 
      Le consultazioni e la composizione delle controversie  a  norma
del presente Accordo sono soggette alle disposizioni  degli  articoli
XXII e XXIII del GATT 1994, elaborate e applicate  dall'Intesa  sulla
risoluzione  delle   controversie,   salvo   specifica   disposizione
contraria contenuta nel presente Accordo.