(All. 1A - Accordo - Art.31)
                             Articolo 31 
                      Applicazione provvisoria 
      Le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, e degli  articoli
8 e 9 si applicano per un periodo di cinque anni a partire dalla data
di entrata in vigore dell'Accordo OMC. Al piu' tardi 180 giorni prima
del termine di  tale  periodo,  il  Comitato  procede  all'esame  del
funzionamento delle disposizioni di cui sopra, al fine  di  stabilire
se prorogarne  l'applicazione,  nella  stesura  attuale  o  in  forma
modificata, per un ulteriore periodo.