Articolo 32 Altre disposizioni finali 32.1 Contro una sovvenzione di un altro Membro non possono essere presi provvedimenti specifici che non siano conformi alle disposizioni del GATT 1994, come interpretato dal presente Accordo. 56 32.2 Non si possono formulare riserve nei confronti delle disposizioni del presente Accordo senza il consenso degli altri Membri. 32.3 Fatto salvo il paragrafo 4, le disposizioni del presente Accordo si applicano alle inchieste, nonche' al riesame delle misure in vigore, avviati a seguito di domande presentate alla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC per un Membro, o successivamente. 32.4 Ai fini dell'articolo 21, paragrafo 3, le misure compensative in vigore s'intendono applicate al piu' tardi alla data di entrata in vigore, per il Membro, dell'Accordo OMC, salvo i casi in cui la legislazione interna del Membro in questione, in vigore a tale data, contenesse gia' una clausola del tipo previsto nel suddetto paragrafo. 32.5 Ogni Membro prende tutte le misure necessarie, di carattere generale o particolare, per garantire, al piu' tardi alla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC nei suoi confronti, la conformita' delle sue leggi, regolamenti e procedure amministrative alle disposizioni del presente Accordo, nella misura in cui si applicano al Membro in questione. 32.6 Ogni Membro informa il Comitato circa le modifiche apportate alle sue leggi e regolamenti nonche' in sede di applicazione di tali leggi e regolamenti, che siano di pertinenza del presente Accordo. 32.7 Ogni anno il comitato precede all'esame dell'applicazione e del funzionamento del presente Accordo, tenendo conto dei suoi obiettivi. Ogni anno il Comitato informa il Consiglio per gli scambi di merci circa gli sviluppi intervenuti nel periodo esaminato. 32.8 Gli allegati al presente Accordo ne costituiscono parte integrante.