(All. 1A - Accordo - Art.32)
                             Articolo 32 
                      Altre disposizioni finali 
32.1 Contro una sovvenzione di un altro  Membro  non  possono  essere
presi  provvedimenti  specifici   che   non   siano   conformi   alle
disposizioni del GATT 1994, come interpretato dal presente Accordo. 
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32.2  Non  si  possono  formulare   riserve   nei   confronti   delle
disposizioni del presente  Accordo  senza  il  consenso  degli  altri
Membri. 
32.3 Fatto salvo il paragrafo 4, le disposizioni del presente Accordo
si applicano alle inchieste,  nonche'  al  riesame  delle  misure  in
vigore, avviati a seguito di domande presentate alla data di  entrata
in vigore dell'Accordo OMC per un Membro, o successivamente. 
32.4 Ai fini dell'articolo 21, paragrafo 3, le misure compensative in
vigore s'intendono applicate al piu' tardi alla data  di  entrata  in
vigore, per il Membro, dell'Accordo OMC,  salvo  i  casi  in  cui  la
legislazione interna del Membro in questione, in vigore a tale  data,
contenesse  gia'  una  clausola  del  tipo  previsto   nel   suddetto
paragrafo. 
32.5 Ogni Membro prende tutte  le  misure  necessarie,  di  carattere
generale o particolare, per garantire, al piu'  tardi  alla  data  di
entrata in vigore dell'Accordo OMC nei suoi confronti, la conformita'
delle  sue  leggi,  regolamenti  e  procedure   amministrative   alle
disposizioni del presente Accordo, nella misura in cui  si  applicano
al Membro in questione. 
32.6 Ogni Membro informa il Comitato  circa  le  modifiche  apportate
alle sue leggi e regolamenti nonche' in sede di applicazione di  tali
leggi e regolamenti, che siano di pertinenza del presente Accordo. 
32.7 Ogni anno il comitato precede all'esame dell'applicazione e  del
funzionamento del presente Accordo, tenendo conto dei suoi obiettivi. 
Ogni anno il Comitato informa il Consiglio per gli  scambi  di  merci
circa gli sviluppi intervenuti nel periodo esaminato. 
32.8  Gli  allegati  al  presente  Accordo  ne  costituiscono   parte
integrante.