ALLEGATO I ELENCO ILLUSTRATIVO DI SOVVENZIONI ALL'ESPORTAZIONE a) Concessione da parte dello Stato di sovvenzioni dirette ad imprese o industrie in funzione dei risultati di esportazione. b) Sistemi di non restituzione di divise o altre pratiche analoghe che implicano la concessione di premi all'esportazione. c) Tariffe di trasporto interno e di nolo per spedizioni di esportazione, concesse o imposte dai governi a termini piu' favorevoli che per le spedizioni nazionali. d) Fornitura da parte dello Stato o di agenzie statali, direttamente o indirettamente attraverso programmi governativi, di prodotti o servizi importati o nazionali destinati alla produzione di merci esportate, a termini o condizioni piu' favorevoli rispetto alla fornitura di prodotti o servizi analoghi o direttamente concorrenti destinati alla produzione di merci per il consumo interno, ove (nel caso di prodotti) tali termini o condizioni siano piu' favorevoli di quelli commercialmente disponibili 57 agli esportatori sui mercati mondiali. e) Esenzione, remissione o rinvio, totale o parziale, di imposte dirette 58 o di contributi previdenziali versati o dovuti da imprese industriali o commerciali, 59 specificamente in relazione alle esportazioni. f) Detrazioni speciali direttamente connesse all'esportazione o ai risultati ottenuti nelle esportazioni, in aggiunta a quelle concesse con riferimento alla produzione destinata al consumo interno, nel calcolo della base imponibile per le imposte dirette. g) Esenzione, o remissione, per quanto concerne la produzione e la distribuzione di prodotti esportati, da imposte indirette 58 che superino quelle riscosse sulla produzione e la distribuzione di prodotti similari venduti per il consumo interno. h) Esenzione, remissione o rinvio di imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriori 58 sui beni o servizi utilizzati per la produzione di merci esportate, che superino le misure di esenzione, remissione o rinvio di analoghe imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriori su beni o servizi utilizzati per la produzione di prodotti simili venduti per il consumo interno; fermo restando, tuttavia, che l'esonero, l'esenzione o il rinvio di imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriori possono essere accordati per prodotti esportati anche ove non lo siano per prodotti simili venduti per il consumo interno, qualora tali imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriori siano prelevate su fattori produttivi utilizzati per la realizzazione del prodotto esportato (tenuto conto del normale scarto). 60 Quanto precede e' da interpretarsi in conformita' delle direttive sul consumo di fattori produttivi nel processo produttivo contenute nell'allegato II. i) Remisione o rimborso di oneri sulle importazioni (drawback) 58 superiori a quelli prelevati su fattori produttivi importati, utilizzati per la realizzazione di prodotti esportati (tenuto conto del normale scarto); fermo restando, tuttavia, che in casi particolari un'azienda potra' utilizzare fattori produttivi nazionali in quantita' uguale e di qualita' e caratteristiche identiche a fattori di produzione importati, in sostituzione degli stessi, al fine di beneficiare di questa disposizione e le corrispondenti operazioni di esportazione si verifichino entro un ragionevole lasso di tempo, non superiore a due anni. Quanto pre- cede e' da interpretarsi in conformita' delle direttive sul consumo di fattori produttivi contenute nell'allegato II e delle direttive per determinare se sistemi di rimborso del dazio su fattori produttivi di sostituzione costituiscano sovvenzioni all'esportazione, contenute nell'allegato III. j) Istituzione da parte dello Stato (o di organismi speciali controllati dallo Stato) di programmi di garanzia del credito all'esportazione o di assicurazione, di programmi di assicurazione o garanzia contro l'aumento dei prezzi di prodotti esportati o di programmi contro i rischi valutari, a tassi di premio insufficienti per coprire, nella lunga scadenza, i costi e le perdite operative dei programmi. k) Concessione da parte dello Stato (o di organismi speciali controllati dallo Stato e/o operanti sotto la sua autorita') di crediti all'esportazione a tassi inferiori a quelli effettivamente applicati al reperimento di fondi da impiegare a tale scopo (o in caso di assunzioni di prestiti sui mercati finanziari internazionali per reperire fondi con la stessa scadenza e altre condizioni di credito analoghe, ed espressi nella stessa valuta del credito all'esportazione) o assunzione totale o parziale degli oneri sostenuti dagli esportatori o dalle istituzioni finanziarie per l'ottenimento del credito, nella misura in cui questo serva a garantire un sostanziale vantaggio sul piano delle condizioni di credito all'esportazione. Fermo restando, tuttavia, che ove un Membro sia una parte contraente di un impegno internazionale in materia di crediti ufficiali all'esportazione, sottoscritto al 1 gennaio 1979 da almeno dodici Membri originali del presente Accordo (o di un impegno successivo adottato da tali membri originali) o se, nella pratica, un Membro applica le disposizioni di tale impegno concernenti i tassi di interesse, qualsiasi prassi seguita in materia di credito all'esportazione che sia conforme a tali disposizioni non sara' considerata una sovvenzione all'esportazione vietata dal presente Accordo. l) Ogni altro onere a carico del bilancio dello Stato che costituisca una sovvenzione all'esportazione ai sensi dell'articolo XVI del GATT 1994. -------------------- 57 Con l'espressione "commercialmente disponibili" s'intende che la scelta tra prodotti nazionali e importati non e' soggetta a limitazioni e dipende esclusivamente da considerazioni commerciali. 58 Ai fini del presente Accordo il termine "imposte dirette" si riferisce alle imposte su retribuzioni, utili, interessi, rendite, royalties e qualsivoglia altra forma di reddito, nonche' alle imposte sulla proprieta' immobiliare; il termine "oneri sulle importazioni" s'riferisce a tariffe, dazi doganali e altri oneri fiscali non enumerati altrove nella presente *********** si sulle importazioni; il termine "imposte indirette" si riferisce a imposte sulle vendite, assise, imposte sulla cifra d'affari, sul valore aggiunto, sulle concessioni, imposta di bollo, imposte sui trasferimenti, imposte sulle scorte e le attrezzature, compensazioni fiscali alla frontiera e qualsivoglia altra imposta diversa da imposte dirette e oneri sulle importazioni; le imposte indirette "riscosse a stadi anteriori" sono quelle prelevate su beni o servizi utilizzati direttamente o indirettamente nella fabbricazione del prodotto; le imposte indirette "a cascata" sono imposte plurifase applicate dove non esistono meccanismi di successivo credito d'imposta, ove i beni o i servizi imponibili ad un determinato stadio della produzione siano utilizzati in un stadio produttivo successivo. la "remissione" delle imposte comprende le restituzioni o la riduzione delle imposte; la "remissione o il rimborso del dazio (drawback)" comprende l'esenzione o il rinvio totale o parziale degli oneri sulle importazioni. 59 I Membri riconoscono che il rinvio non costituisce necessariamente una sovvenzione all'esportazione quando ad esempio, viene riscosso un adeguato importo di interessi. I Membri riaffermano il principio ("arm's length principle") secondo il quale i prezzi dei prodotti nelle transazioni tra imprese esportatrici e acquirenti stranieri, controllati dalle stesse o soggetti al medesimo controllo, ai fini fiscali non dovrebbero discostarsi da quelli praticati tra imprese indipendenti nelle condizioni di mercato prevalenti. Ciascun Membro potra' richiamare l'attenzione di un altro Membro su pratiche amministrative o di altro tipo che possono contravvenire a tale principio e che si traducono in un risparmio significativo di imposte dirette nelle operazioni di esportazione. In siffatte circostanze, i Membri di norma cercheranno di comporre le loro divergenze ricorrendo agli strumenti previsti da convenzioni bilaterali in vigore in materia fiscale, ovvero da altri specifici meccanismi internazionali, fermi restando i diritti e gli obblighi derivanti ai Membri dal GATT 1994 ivi compreso il diritto di consultazione di cui alla frase precedente. Il paragrafo e) non e' inteso 60 Il paragrafo h) non si applica ai sistemi dell'imposta sul valore aggiunto o delle compensazioni fiscali alla frontiera in sua vece; il problema dell'eccessiva remissione delle imposte sul valore aggiunto e' disciplinato