(All. 1A - Accordo - Allegato I)
                             ALLEGATO I 
         ELENCO ILLUSTRATIVO DI SOVVENZIONI ALL'ESPORTAZIONE 
a) Concessione da parte dello Stato di sovvenzioni dirette ad imprese
o industrie in funzione dei risultati di esportazione. 
b) Sistemi di non restituzione di divise o  altre  pratiche  analoghe
che implicano la concessione di premi all'esportazione. 
c) Tariffe  di  trasporto  interno  e  di  nolo  per  spedizioni   di
   esportazione, concesse  o  imposte  dai  governi  a  termini  piu'
   favorevoli che per le spedizioni nazionali. 
d) Fornitura da parte dello Stato o di agenzie statali,  direttamente
   o indirettamente attraverso programmi governativi, di  prodotti  o
   servizi importati o nazionali destinati alla produzione  di  merci
   esportate, a termini o condizioni piu'  favorevoli  rispetto  alla
   fornitura  di  prodotti  o   servizi   analoghi   o   direttamente
   concorrenti destinati alla produzione  di  merci  per  il  consumo
   interno, ove (nel caso di  prodotti)  tali  termini  o  condizioni
   siano piu' favorevoli di  quelli  commercialmente  disponibili  57
   agli esportatori sui mercati mondiali. 
e) Esenzione, remissione o rinvio,  totale  o  parziale,  di  imposte
   dirette 58 o di  contributi  previdenziali  versati  o  dovuti  da
   imprese industriali o commerciali, 59 specificamente in  relazione
   alle esportazioni. 
 
f) Detrazioni speciali direttamente connesse  all'esportazione  o  ai
risultati ottenuti nelle esportazioni, in aggiunta a quelle  concesse
con riferimento alla produzione destinata  al  consumo  interno,  nel
calcolo della base imponibile per le imposte dirette. 
g) Esenzione, o remissione, per quanto concerne la  produzione  e  la
   distribuzione di prodotti esportati, da imposte indirette  58  che
   superino quelle riscosse sulla produzione e  la  distribuzione  di
   prodotti similari venduti per il consumo interno. 
h) Esenzione, remissione o rinvio  di  imposte  indirette  a  cascata
   riscosse a stadi anteriori 58 sui beni o servizi utilizzati per la
   produzione  di  merci  esportate,  che  superino  le   misure   di
   esenzione, remissione o rinvio di  analoghe  imposte  indirette  a
   cascata riscosse a stadi anteriori su beni  o  servizi  utilizzati
   per la produzione  di  prodotti  simili  venduti  per  il  consumo
   interno; fermo restando, tuttavia, che l'esonero, l'esenzione o il
   rinvio di imposte indirette a cascata riscosse a  stadi  anteriori
   possono essere accordati per prodotti esportati anche ove  non  lo
   siano per prodotti simili venduti per il consumo interno,  qualora
   tali imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriori  siano
   prelevate su fattori produttivi utilizzati  per  la  realizzazione
   del prodotto esportato  (tenuto  conto  del  normale  scarto).  60
   Quanto precede e' da interpretarsi in conformita' delle  direttive
   sul  consumo  di  fattori  produttivi  nel   processo   produttivo
   contenute nell'allegato II. 
i) Remisione o rimborso di oneri  sulle  importazioni  (drawback)  58
   superiori a quelli  prelevati  su  fattori  produttivi  importati,
   utilizzati per la  realizzazione  di  prodotti  esportati  (tenuto
   conto del normale scarto); fermo restando, tuttavia, che  in  casi
   particolari  un'azienda  potra'  utilizzare   fattori   produttivi
   nazionali in quantita' uguale  e  di  qualita'  e  caratteristiche
   identiche a fattori di produzione importati, in sostituzione degli
   stessi, al  fine  di  beneficiare  di  questa  disposizione  e  le
   corrispondenti operazioni di esportazione si verifichino entro  un
   ragionevole lasso di tempo, non superiore a due anni. Quanto  pre-
   cede e'  da  interpretarsi  in  conformita'  delle  direttive  sul
   consumo di fattori produttivi contenute nell'allegato II  e  delle
   direttive per determinare se sistemi  di  rimborso  del  dazio  su
   fattori  produttivi  di  sostituzione  costituiscano   sovvenzioni
   all'esportazione, contenute nell'allegato III. 
j) Istituzione  da  parte  dello  Stato  (o  di  organismi   speciali
   controllati dallo Stato) di  programmi  di  garanzia  del  credito
   all'esportazione o di assicurazione, di programmi di assicurazione
   o garanzia contro l'aumento dei prezzi di prodotti esportati o  di
   programmi  contro  i  rischi   valutari,   a   tassi   di   premio
   insufficienti per coprire, nella lunga  scadenza,  i  costi  e  le
   perdite operative dei programmi. 
k) Concessione  da  parte  dello  Stato  (o  di  organismi   speciali
   controllati dallo Stato e/o operanti sotto la  sua  autorita')  di
   crediti all'esportazione a tassi inferiori a quelli effettivamente
   applicati al reperimento di fondi da impiegare a tale scopo (o  in
   caso  di   assunzioni   di   prestiti   sui   mercati   finanziari
   internazionali per reperire fondi con la stessa scadenza  e  altre
   condizioni di credito analoghe, ed espressi  nella  stessa  valuta
   del credito all'esportazione) o assunzione totale o parziale degli
   oneri sostenuti dagli esportatori o dalle istituzioni  finanziarie
   per l'ottenimento del credito, nella misura in cui questo serva  a
   garantire un sostanziale vantaggio sul piano delle  condizioni  di
   credito all'esportazione. 
   Fermo restando, tuttavia, che ove un Membro sia una parte 
   contraente di un impegno internazionale in materia di crediti 
   ufficiali all'esportazione, sottoscritto al 1 gennaio 1979 da 
   almeno dodici Membri originali del presente Accordo (o di un 
   impegno successivo adottato da tali membri originali) o se, nella 
   pratica, un Membro applica le disposizioni di tale impegno 
   concernenti i tassi di interesse, qualsiasi prassi seguita in 
   materia di credito all'esportazione che sia conforme a tali 
   disposizioni    non    sara'    considerata    una     sovvenzione
all'esportazione vietata dal presente Accordo. 
l) Ogni altro onere a carico del bilancio dello Stato che costituisca
   una sovvenzione all'esportazione ai sensi  dell'articolo  XVI  del
   GATT 1994. 
 
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57 Con l'espressione "commercialmente disponibili" s'intende  che  la
   scelta tra prodotti  nazionali  e  importati  non  e'  soggetta  a
   limitazioni   e   dipende   esclusivamente    da    considerazioni
   commerciali. 
58 Ai fini del presente  Accordo  il  termine  "imposte  dirette"  si
   riferisce alle imposte su retribuzioni, utili, interessi, rendite,
   royalties e qualsivoglia altra  forma  di  reddito,  nonche'  alle
   imposte sulla proprieta' immobiliare; 
   il termine "oneri sulle importazioni" s'riferisce a tariffe, dazi 
   doganali  e  altri  oneri  fiscali  non  enumerati  altrove  nella
presente *********** si sulle importazioni; 
   il termine "imposte indirette" si riferisce a imposte sulle 
   vendite, assise, imposte sulla cifra d'affari, sul valore 
   aggiunto, sulle concessioni, imposta di bollo, imposte sui 
   trasferimenti, imposte sulle scorte e le attrezzature, 
   compensazioni fiscali alla frontiera e qualsivoglia altra  imposta
diversa da imposte dirette e oneri sulle importazioni; 
   le imposte indirette "riscosse a stadi anteriori" sono quelle 
   prelevate  su   beni   o   servizi   utilizzati   direttamente   o
indirettamente nella fabbricazione del prodotto; 
   le imposte indirette "a cascata" sono imposte plurifase applicate 
   dove non esistono meccanismi di successivo credito d'imposta,  ove
i beni o i servizi imponibili ad un determinato stadio della 
   produzione siano utilizzati in un stadio produttivo successivo. 
   la "remissione" delle  imposte  comprende  le  restituzioni  o  la
riduzione delle imposte; 
   la "remissione o il rimborso del dazio (drawback)" comprende 
   l'esenzione o il  rinvio  totale  o  parziale  degli  oneri  sulle
importazioni. 
59 I Membri riconoscono che il rinvio non costituisce necessariamente
   una sovvenzione all'esportazione quando ad esempio, viene riscosso
   un  adeguato  importo  di  interessi.  I  Membri  riaffermano   il
   principio ("arm's length principle") secondo il quale i prezzi dei
   prodotti nelle transazioni tra imprese esportatrici  e  acquirenti
   stranieri,  controllati  dalle  stesse  o  soggetti  al   medesimo
   controllo, ai fini fiscali non dovrebbero  discostarsi  da  quelli
   praticati tra imprese indipendenti  nelle  condizioni  di  mercato
   prevalenti. Ciascun Membro potra' richiamare  l'attenzione  di  un
   altro Membro su  pratiche  amministrative  o  di  altro  tipo  che
   possono contravvenire a tale principio e che si  traducono  in  un
   risparmio significativo di imposte  dirette  nelle  operazioni  di
   esportazione.  In  siffatte  circostanze,  i   Membri   di   norma
   cercheranno  di  comporre  le  loro  divergenze  ricorrendo   agli
   strumenti previsti da convenzioni bilaterali in vigore in  materia
   fiscale, ovvero  da  altri  specifici  meccanismi  internazionali,
   fermi restando i diritti e gli obblighi derivanti  ai  Membri  dal
   GATT 1994 ivi compreso il diritto di  consultazione  di  cui  alla
   frase precedente. Il paragrafo e) non e' inteso 
60 Il paragrafo h) non si applica ai sistemi dell'imposta sul  valore
   aggiunto o delle compensazioni fiscali alla frontiera in sua vece;
   il problema dell'eccessiva remissione  delle  imposte  sul  valore
   aggiunto e' disciplinato