ALLEGATO II DIRETTIVE SUL CONSUMO DI FATTORI IMMESSI NEL PROCESSO PRODUTTIVO 61 I 1. I sistemi di rimborso delle imposte indirette prevedono l'esenzione, la remissione o il rinvio di imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriori sui fattori produttivi utilizzati per la realizzazione dei prodotti esportati (tenuto conto del normale scarto). Analogamente, i regimi di restituzione del dazio possono prevedere la remissione o lil rimborso degli oneri sull'importazione prelevati su fattori produttivi consumati per la realizzazione del prodotto esportato (tenuto conto del normale scarto). 2. L'elenco illustrativo delle sovvenzioni all'esportazione, contenuto nell'allegato I del presente Accordo, fa riferimento ai "fattori produttivi utilizzati per la realizzazione del prodotto esportato" ai paragrafi h) e i). Ai sensi del paragrafo h), i sistemi di rimborso delle imposte indirette possono costituire una sovvenzione all'esportazione nella misura in cui danno luogo ad esenzioni, remissioni o rinvii delle imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriori che superino l'ammontare delle imposte effettivamente prelevate sui fattori produttivi utilizzati nella produzione del prodotto esportato. Ai sensi del paragrafo i), i regimi di restituzione del dazio (drawback) possono costituire una sovvenzione all'esportazione nella misura in cui comportano una remissione o un rimborso di oneri sull'importazione superiori a quelli effettivamente prelevati sui fattori immessi nella produzione dei prodotti esportati. Entrambi i paragrafi stabiliscono che nel riscontro del consumo di tali fattori immessi nella produzione del prodotto esportato va tenuto conto del normale scarto. Il paragrafo i) prevede inoltre l'utilizzo di fattori sostitutivi, se del caso. II Nel verificare il consumo dei fattori produttivi utilizzati per la realizzazione del prodotto esportato, nell'ambito di una inchiesta in merito all'imposizione di dazi compensativi ai sensi del presente Accordo, le autorita' inquirenti si baseranno sulla seguente procedura: 1. Ove si presuma che un sistema di rimborso di imposte indirette, ovvero un regime di restituzione del dazio, dia luogo a una sovvenzione a causa dell'importo eccessivo del rimborso o della restituzione di imposte indirette o oneri sulle importazioni in relazione a fattori immessi nella produzione del prodotto esportato, le autorita' inquirenti dovranno innanzitutto verificare se il governo dell'esportatore Membro ha istituito ed applica un meccanismo o una procedura che consente di stabilire quali fattori produttivi sono utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato e in che quantita'. Nei casi in cui venga accertata l'applicazione di un siffatto meccanismo, o procedura, le autorita' inquirenti procederanno ad un esame per verificare se sia adeguato e rispondente al suo scopo, e basato su prassi commerciali generalmente accettate nel paese di esportazione. Le autorita' incaricate dell'inchiesta possono ritenere necessaria l'effettuazione di test pratici, in conformita' all'articolo 12, paragrafo 6, al fine di verificare le informazioni o di convincersi che il meccanismo, o procedura, venga applicato in modo efficace. 2. Ove tale meccanismo, o procedura, non esista o risulti inadeguato ovvero, pur essendo istituito e ritenuto adeguato non venga applicato in modo efficace, si rendera' necessario un ulteriore esame da parte dell'esportatore Membro sulla base degli effettivi fattori produttivi consumati, al fine di determinare se sia stato effettuato un pagamento eccessivo. Qualora le autorita' inquirenti lo ritengano necessario, sara' condotta un'ulteriore verifica in conformita' del paragrafo 1. 3. Le autorita' incaricate dell'inchiesta dovrebbe considerare i fattori produttivi come materialmente incorporati, ove gli stessi siano impiegati nel processo produttivo e risultino fisicamente presenti nel prodotto esportato. I Membri fanno rilevare che un fattore produttivo non deve necessariamente essere presente nel prodotto finale nella forma in cui si presentava al momento dell'immissione nel processo di produzione. 4. Nel determinare la quantita' consumata di un particolare fattore produttivo utilizzato per la fabbricazione di un prodotto esportato, si dovrebbe tener conto di un "normale scarto" che dovra' rientrare nel consumo per la produzione del prodotto esportato. Il termine "scarto" si riferisce a quella parte di un dato fattore produttivo che non svolge una funzione indipendente nel processo produttivo, non viene consumata nella fabbricazione del prodotto esportato (per motivi quali inefficienze) e non viene recuperata, utilizzata o venduta dallo stesso produttore. 5. Nel determinare se la quantita' di scarto dichiarata sia "normale", le autorita' inquirenti dovrebbero tener conto del processo di produzione, dell'esperienza media dell'industria nel paese di esportazione, e di altri fattori tecnici, se del caso. Le autorita' incaricate dell'inchiesta dovrebbero tener presente che un aspetto importante e' il fatto che le autorita' dell'esportatore Membro abbiano effettuato un calcolo ragionevole della quantita' dello scarto, nei casi in cui tale quantita' viene inclusa nel calcolo del rimborso o della remissione in relazione a imposte o dazi. ---------------- 61 Per fattori immessi nel processo produttivo s'intendono materiali incorporati materialmente nel prodotto, nonche' energia, combustibili e carburanti utilizzati nel processo produttivo, e catalizzatori consumati in