(All. 1A - Accordo -Allegato II)
                             ALLEGATO II 
              DIRETTIVE SUL CONSUMO DI FATTORI IMMESSI 
                     NEL PROCESSO PRODUTTIVO 61 
                                  I 
1.  I  sistemi  di  rimborso  delle   imposte   indirette   prevedono
l'esenzione, la remissione o il rinvio di imposte indirette a cascata
riscosse a stadi anteriori sui fattori produttivi utilizzati  per  la
realizzazione  dei  prodotti  esportati  (tenuto  conto  del  normale
scarto). Analogamente, i regimi di  restituzione  del  dazio  possono
prevedere la remissione o lil rimborso degli oneri  sull'importazione
prelevati su fattori produttivi consumati per  la  realizzazione  del
prodotto esportato (tenuto conto del normale scarto). 
2.  L'elenco   illustrativo   delle   sovvenzioni   all'esportazione,
contenuto nell'allegato I del presente  Accordo,  fa  riferimento  ai
"fattori produttivi utilizzati  per  la  realizzazione  del  prodotto
esportato" ai paragrafi h) e i). Ai sensi del paragrafo h), i sistemi
di  rimborso  delle  imposte   indirette   possono   costituire   una
sovvenzione all'esportazione nella  misura  in  cui  danno  luogo  ad
esenzioni, remissioni o rinvii  delle  imposte  indirette  a  cascata
riscosse a stadi anteriori che  superino  l'ammontare  delle  imposte
effettivamente prelevate  sui  fattori  produttivi  utilizzati  nella
produzione del prodotto esportato.  Ai  sensi  del  paragrafo  i),  i
regimi di restituzione del dazio (drawback)  possono  costituire  una
sovvenzione all'esportazione  nella  misura  in  cui  comportano  una
remissione o un  rimborso  di  oneri  sull'importazione  superiori  a
quelli effettivamente prelevati sui fattori immessi nella  produzione
dei prodotti esportati. Entrambi i  paragrafi  stabiliscono  che  nel
riscontro del consumo di tali fattori immessi  nella  produzione  del
prodotto esportato va tenuto conto del normale scarto.  Il  paragrafo
i) prevede inoltre l'utilizzo di fattori sostitutivi, se del caso. 
                                 II 
      Nel verificare il consumo dei fattori produttivi utilizzati per
la realizzazione del prodotto esportato, nell'ambito di una inchiesta
in merito all'imposizione di dazi compensativi ai sensi del  presente
Accordo,  le  autorita'  inquirenti  si  baseranno   sulla   seguente
procedura: 
1. Ove si presuma che un sistema di rimborso  di  imposte  indirette,
ovvero  un  regime  di  restituzione  del  dazio,  dia  luogo  a  una
sovvenzione a causa  dell'importo  eccessivo  del  rimborso  o  della
restituzione di imposte  indirette  o  oneri  sulle  importazioni  in
relazione a fattori immessi nella produzione del prodotto  esportato,
le  autorita'  inquirenti  dovranno  innanzitutto  verificare  se  il
governo dell'esportatore Membro ha istituito ed applica un meccanismo
o una procedura che consente di stabilire  quali  fattori  produttivi
sono utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato e  in  che
quantita'. Nei casi in  cui  venga  accertata  l'applicazione  di  un
siffatto   meccanismo,   o   procedura,   le   autorita'   inquirenti
procederanno ad un esame per verificare se sia adeguato e rispondente
al suo scopo, e basato su prassi commerciali  generalmente  accettate
nel paese di esportazione.  Le  autorita'  incaricate  dell'inchiesta
possono ritenere  necessaria  l'effettuazione  di  test  pratici,  in
conformita' all'articolo 12, paragrafo 6, al fine  di  verificare  le
informazioni o di convincersi che il meccanismo, o  procedura,  venga
applicato in modo efficace. 
2. Ove tale meccanismo, o procedura, non esista o risulti  inadeguato
ovvero, pur essendo istituito e ritenuto adeguato non venga applicato
in modo efficace, si rendera' necessario un ulteriore esame da  parte
dell'esportatore Membro sulla base degli effettivi fattori produttivi
consumati,  al  fine  di  determinare  se  sia  stato  effettuato  un
pagamento eccessivo. Qualora le  autorita'  inquirenti  lo  ritengano
necessario, sara' condotta un'ulteriore verifica in  conformita'  del
paragrafo 1. 
3. Le autorita'  incaricate  dell'inchiesta  dovrebbe  considerare  i
   fattori produttivi come materialmente incorporati, ove gli  stessi
   siano impiegati nel processo produttivo  e  risultino  fisicamente
   presenti nel prodotto esportato. I Membri fanno  rilevare  che  un
   fattore produttivo non deve necessariamente  essere  presente  nel
   prodotto finale nella  forma  in  cui  si  presentava  al  momento
   dell'immissione nel processo di produzione. 
4. Nel determinare la quantita' consumata di un  particolare  fattore
produttivo utilizzato per la fabbricazione di un prodotto  esportato,
si dovrebbe tener conto di un "normale scarto" che  dovra'  rientrare
nel consumo per la produzione  del  prodotto  esportato.  Il  termine
"scarto" si riferisce a quella parte di un  dato  fattore  produttivo
che non svolge una funzione indipendente nel processo produttivo, non
viene consumata  nella  fabbricazione  del  prodotto  esportato  (per
motivi quali inefficienze)  e  non  viene  recuperata,  utilizzata  o
venduta dallo stesso produttore. 
5.  Nel  determinare  se  la  quantita'  di  scarto  dichiarata   sia
"normale",  le  autorita'  inquirenti  dovrebbero  tener  conto   del
processo di  produzione,  dell'esperienza  media  dell'industria  nel
paese di esportazione, e di altri fattori tecnici, se  del  caso.  Le
autorita' incaricate dell'inchiesta dovrebbero tener presente che  un
aspetto importante e' il  fatto  che  le  autorita'  dell'esportatore
Membro abbiano effettuato  un  calcolo  ragionevole  della  quantita'
dello scarto, nei casi  in  cui  tale  quantita'  viene  inclusa  nel
calcolo del rimborso o della remissione  in  relazione  a  imposte  o
dazi. 
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61 Per fattori immessi nel processo produttivo s'intendono  materiali
   incorporati   materialmente   nel   prodotto,   nonche'   energia,
   combustibili e carburanti utilizzati nel  processo  produttivo,  e
   catalizzatori consumati in