(All. 1A - Accordo-Allegato III)
                            ALLEGATO III 
DIRETTIVE PER LA DETERMINAZIONE DI SISTEMI DI RESTITUZIONE DEL DAZIO 
      SU SOSTITUZIONI A TITOLO DI SOVVENZIONE ALL'ESPORTAZIONE 
                                  I 
      I sistemi di restituzione del  dazio  (drawback)  prevedono  il
rimborso o la restituzione degli oneri sulle importazioni nel caso di
fattori  produttivi  consumati  per  la  fabbricazione  di  un  altro
prodotto  e  nel  caso  in  cui,   all'atto   della   riesportazione,
quest'ultimo contenga fattori  produttivi  nazionali  di  qualita'  e
caratteristiche analoghe a quelle di fattori produttivi importati, in
sostituzione degli stessi. Ai  sensi  del  paragrafo  i)  dell'elenco
illustrativo   delle    sovvenzioni    all'esportazione,    contenuto
nell'allegato  I,  i  sistemi  di  restituzione   del   dazio   sulle
sostituzioni possono  costituire  una  sovvenzione  all'esportazione,
nella  misura  in  cui  comportano  la  restituzione  di  un  importo
superiore agli  oneri  sull'importazione  inizialmente  riscossi  sui
fattori produttivi importati per i quali si richiede la  restituzione
del dazio. 
                                 II 
      Nell'esaminare  un  sistema  di  restituzione  del   dazio   su
sostituzioni nell'ambito di una inchiesta in  merito  all'imposizione
di dazi compensativi ai sensi  del  presente  Accordo,  le  autorita'
inquirenti si baseranno sulla seguente procedura: 
1. Il paragrafo i)  dell'elenco  illustrativo  stabilisce  che  nella
fabbricazione di un prodotto per l'esportazione, i fattori produttivi
importati possono essere sostituiti con fattori produttivi nazionali,
purche' questi ultimi siano in  quantita'  uguale  e  di  qualita'  e
caratteristiche  identiche  a  quelle  dei  fattori   di   produzione
sostituiti. L'esistenza di un meccanismo,  o  di  una  procedura,  di
verifica e' importante poiche' consente al  governo  dell'esportatore
Membro  di  garantire  e  dimostrare  che  la  quantita'  di  fattori
produttivi per i quali si richiede  la  restituzione  del  dazio  non
supera la quantita' di prodotti analoghi esportati,  in  qualsivoglia
forma, e che la  restituzione  degli  oneri  sulle  importazioni  non
supera l'importo degli oneri originariamente prelevati sui fattori di
produzione importati in questione. 
2. Ove si presuma che un sistema di restituzione del dazio su fattori
sostitutivi dia luogo a  una  sovvenzione,  le  autorita'  inquirenti
dovranno innanzitutto stabilire se il governo dell'esportatore Membro
ha istituito ed applica un meccanismo o una  procedura  di  verifica.
Nei casi  in  cui  venga  accertata  l'applicazione  di  un  siffatto
meccanismo, o procedura, le autorita' inquirenti procederanno  ad  un
esame per verificare se sia adeguato e rispondente al  suo  scopo,  e
basato su prassi commerciali  generalmente  accettate  nel  paese  di
esportazione. Le autorita' incaricate dell'inchiesta possono ritenere
necessaria  l'effettuazione   di   test   pratici,   in   conformita'
all'articolo 12, paragrafo 6, al fine di verificare le informazioni o
di assicurarsi che il meccanismo, o  procedura,  venga  applicato  in
modo efficace. 
3. Ove le procedure di verifica non esistano o  risultino  inadeguate
ovvero, pur  essendo  istituite  e  ritenute  adeguate,  non  vengano
applicate in modo efficace, potrebbe configurarsi una sovvenzione. In
tal  caso,  si  rendera'  necessario  un  ulteriore  esame  da  parte
dell'esportatore  Membro  sulla  base  delle  effettive   transazioni
interessate, al fine  di  determinare  se  sia  stato  effettuato  un
pagamento eccessivo. Qualora le  autorita'  inquirenti  lo  ritengano
necessario, sara' condotta un'ulteriore verifica in  conformita'  del
paragrafo 2. 
4. L'esistenza di una disposizione sulla restituzione  del  dazio  su
sostituzioni, ai sensi della quale agli esportatori e' consentito  di
scegliere  particolari  importazioni  sulle   quali   richiedere   la
restituzione del dazio (drawback), di  per  se  stessa  non  dovrebbe
essere considerata come risultante in una sovvenzione. 
5. S'intende  sussistere  un  caso  di  restituzione  di  un  importo
eccessivo di oneri sulle importazioni, ai sensi del paragrafo i), ove
i governi versino interessi su importi rimborsati a norma  di  schemi
di   restituzione   del   dazio,   nella   misura   degli   interessi
effettivamente versati o dovuti.