ALLEGATO III DIRETTIVE PER LA DETERMINAZIONE DI SISTEMI DI RESTITUZIONE DEL DAZIO SU SOSTITUZIONI A TITOLO DI SOVVENZIONE ALL'ESPORTAZIONE I I sistemi di restituzione del dazio (drawback) prevedono il rimborso o la restituzione degli oneri sulle importazioni nel caso di fattori produttivi consumati per la fabbricazione di un altro prodotto e nel caso in cui, all'atto della riesportazione, quest'ultimo contenga fattori produttivi nazionali di qualita' e caratteristiche analoghe a quelle di fattori produttivi importati, in sostituzione degli stessi. Ai sensi del paragrafo i) dell'elenco illustrativo delle sovvenzioni all'esportazione, contenuto nell'allegato I, i sistemi di restituzione del dazio sulle sostituzioni possono costituire una sovvenzione all'esportazione, nella misura in cui comportano la restituzione di un importo superiore agli oneri sull'importazione inizialmente riscossi sui fattori produttivi importati per i quali si richiede la restituzione del dazio. II Nell'esaminare un sistema di restituzione del dazio su sostituzioni nell'ambito di una inchiesta in merito all'imposizione di dazi compensativi ai sensi del presente Accordo, le autorita' inquirenti si baseranno sulla seguente procedura: 1. Il paragrafo i) dell'elenco illustrativo stabilisce che nella fabbricazione di un prodotto per l'esportazione, i fattori produttivi importati possono essere sostituiti con fattori produttivi nazionali, purche' questi ultimi siano in quantita' uguale e di qualita' e caratteristiche identiche a quelle dei fattori di produzione sostituiti. L'esistenza di un meccanismo, o di una procedura, di verifica e' importante poiche' consente al governo dell'esportatore Membro di garantire e dimostrare che la quantita' di fattori produttivi per i quali si richiede la restituzione del dazio non supera la quantita' di prodotti analoghi esportati, in qualsivoglia forma, e che la restituzione degli oneri sulle importazioni non supera l'importo degli oneri originariamente prelevati sui fattori di produzione importati in questione. 2. Ove si presuma che un sistema di restituzione del dazio su fattori sostitutivi dia luogo a una sovvenzione, le autorita' inquirenti dovranno innanzitutto stabilire se il governo dell'esportatore Membro ha istituito ed applica un meccanismo o una procedura di verifica. Nei casi in cui venga accertata l'applicazione di un siffatto meccanismo, o procedura, le autorita' inquirenti procederanno ad un esame per verificare se sia adeguato e rispondente al suo scopo, e basato su prassi commerciali generalmente accettate nel paese di esportazione. Le autorita' incaricate dell'inchiesta possono ritenere necessaria l'effettuazione di test pratici, in conformita' all'articolo 12, paragrafo 6, al fine di verificare le informazioni o di assicurarsi che il meccanismo, o procedura, venga applicato in modo efficace. 3. Ove le procedure di verifica non esistano o risultino inadeguate ovvero, pur essendo istituite e ritenute adeguate, non vengano applicate in modo efficace, potrebbe configurarsi una sovvenzione. In tal caso, si rendera' necessario un ulteriore esame da parte dell'esportatore Membro sulla base delle effettive transazioni interessate, al fine di determinare se sia stato effettuato un pagamento eccessivo. Qualora le autorita' inquirenti lo ritengano necessario, sara' condotta un'ulteriore verifica in conformita' del paragrafo 2. 4. L'esistenza di una disposizione sulla restituzione del dazio su sostituzioni, ai sensi della quale agli esportatori e' consentito di scegliere particolari importazioni sulle quali richiedere la restituzione del dazio (drawback), di per se stessa non dovrebbe essere considerata come risultante in una sovvenzione. 5. S'intende sussistere un caso di restituzione di un importo eccessivo di oneri sulle importazioni, ai sensi del paragrafo i), ove i governi versino interessi su importi rimborsati a norma di schemi di restituzione del dazio, nella misura degli interessi effettivamente versati o dovuti.