(All. 1A - Accordo -Allegato IV)
                             ALLEGATO IV 
             CALCOLO DELLA SOVVENZIONE TOTALE AD VALOREM 
               (ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, LETTERA a) 62 
1. Il calcolo dell'importo di una sovvenzione ai  fini  dell'articolo
6, paragrafo 1, lettera a) sara' effettuato in termini di  costi  per
il governo concedente. 
2. Salvo per quanto disposto ai paragrafi da 3 a 5,  per  determinare
se la quota globale della sovvenzione supera il  5%  del  valore  del
prodotto, quest'ultimo sara' calcolato in termini  di  valore  totale
del fatturato dell'azienda beneficiaria 63 nei 12 mesi  piu'  recenti
per i quali sono disponibili dati sulle vendite, precedenti il 
periodo nel quale viene accordata la sovvenzione. 64 
3. Ove la sovvenzione sia vincolata alla produzione o alla vendita di
un dato prodotto, il valore dello stesso sara' calcolato  in  termini
di  valore  totale  delle  vendite  di  tale   prodotto,   effettuate
dall'azienda beneficiaria nei 12 mesi piu' recenti per i  quali  sono
disponibili dati sulle vendite e che  precedono  il  periodo  in  cui
viene accordata la sovvenzione. 
4. Ove l'azienda beneficiaria sia in fase  di  avviamento,  s'intende
sussistere un grave danno  se  la  quota  globale  della  sovvenzione
supera il 15% del totale dei fondi investiti. Ai  fini  del  presente
paragrafo, il periodo di avviamento non si estendera' oltre il primo 
anno di produzione. 65 
5. Ove l'azienda  beneficiaria  sia  ubicata  in  un  paese  con  una
economia a tendenza inflazionistica, il  valore  del  prodotto  sara'
calcolato in termini di fatturato  totale  dell'azienda  beneficiaria
(ovvero di vendite del prodotto di pertinenza, se la  sovvenzione  e'
vincolata) nell'anno civile precedente indicizzato in base  al  tasso
di inflazione  registrato  nei  12  mesi  precedenti  quello  in  cui
dev'essere accordata la sovvenzione. 
6. Per determinare la quota globale di sovvenzioni in un  dato  anno,
bisognera'  sommare  le  sovvenzioni  concesse  in  base  a   diversi
programmi e da autorita' diverse nel territorio di un Membro. 
7. Le sovvenzioni concesse prima dell'entrata in vigore  dell'Accordo
OMC, ma che andranno a beneficio  della  produzione  futura,  saranno
incluse nella quota globale di sovvenzione. 
8.  Le  sovvenzioni  non  passibili  di  azione  legale  a  norma  di
disposizioni pertinenti del presente Accordo non saranno incluse  nel
calcolo dell'importo  della  sovvenzione  ai  fini  dell'articolo  6,
paragrafo 1, lettera a). 
 
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62 I  Membri   dovrebbero   raggiungere   un'intesa,   opportunamente
   formulata, su questioni che  non  sono  specificate  nel  presente
   allegato o  che  necessitano  di  ulteriore  chiarimento  ai  fini
   dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) 
63 Per azienda beneficiaria s'intende un'azienda nel  territorio  del
Membro sovvenzionante. 
64 Nel caso di sovvenzioni in relazione ad  imposte,  il  valore  del
   prodotto  sara'  calcolato  come  valore  totale   del   fatturato
   dell'azienda beneficiaria nell'esercizio fiscale in cui  e'  stata
   applicata la misura. 
65 Le situazioni di avviamento comprendono  casi  in  cui  sono  gia'
stati assunti impegni finanziari per lo sviluppo