(All. 1A - Accordo - Allegato V)
                             ALLEGATO V 
PROCEDURE PER LA RACCOLTA DI INFORMAZIONI CONCERNENTI IL GRAVE DANNO 
1. Ciascun Membro e' tenuto a collaborare nella raccolta di  elementi
di prova da sottoporre all'esame di un  gruppo  speciale  nell'ambito
delle procedure indicate all'articolo 7, paragrafi da 4 a 6. Le parti
di una controversia  ed  eventuali  paesi  terzi  interessati  Membri
provvederanno a  notificare  all'Organo  di  conciliazione  DSB,  non
appena  siano  state  invocate  le  disposizioni   dell'articolo   7,
paragrafo 4, l'autorita' responsabile per l'amministrazione  di  tali
situazioni nei rispettivi territori e le  procedure  da  seguire  per
ottemperare a richieste di informazioni. 
2. Nei casi in cui le questioni vengono deferite  al  DSB,  ai  sensi
dell'articolo 7 paragrafo 4, quest'ultimo provvedera', su  richiesta,
ad  avviare  la  procedura  per  ottenere  dal  governo  del   Membro
sovvenzionante le informazioni necessarie per determinare l'esistenza
e l'importo della sovvenzione, il valore del fatturato  totale  delle
aziende  sovvenzionate,  nonche'  le  informazioni   necessarie   per
analizzare gli effetti negativi causati dal  prodotto  sovvenzionato.
66 Nel corso di tale procedura, ove necessario, saranno poste domande
al governo del Membro sovvenzionante e al governo del Membro  che  ha
richiesto l'apertura dell'inchiesta, per raccogliere  informazioni  e
per chiarire a approfondire i dati disponibili alle parti interessate
nella controversia, attraverso le procedure di notifica illustrate 
nella Parte VII. 67 
3. In  caso  di  effetti  sui  mercati  di  paesi  terzi,  una  parte
interessata nella  controversia  potra'  raccogliere,  anche  ponendo
domande al governo  del  paese  terzo,  informazioni  necessarie  per
analizzare gli effetti pregiudizievoli, che altrimenti non  sarebbero
ragionevolmente ottenibili dal membro  che  ha  richiesto  l'apertura
dell'inchiesta  o  da  quello  sovvenzionante.  Questa   possibilita'
andrebbe amministrata in modo tale da non imporre un onere  eccessivo
al paese terzo. In particolare,  tale  Membro  non  sara'  tenuto  ad
effettuare un'analisi di mercato o dei prezzi  specificamente  a  tal
fine. Le informazioni da fornire saranno quelle  gia'  disponibili  o
facilmente ottenibili dal Mercato in questione  (ad  esempio  i  dati
piu' recenti gia' raccolti da istituti di statistica  pertinenti,  ma
non ancora pubblicati, dati doganali concernenti le importazioni e  i
valori dichiarati dei prodotti interessati, ecc.). Tuttavia, ove  una
parte  interessata  nella  controversia  effettui  a  proprie   spese
un'analisi  di  mercato  dettagliata,  il  compito  della  persona  o
dell'azienda incaricata di svolgere  tale  analisi  sara'  facilitato
dalle autorita' del paese  terzo  e  tale  persona  o  azienda  avra'
accesso a tutte le informazioni che normalmente  non  sono  mantenute
riservate dal governo. 
4.  L'Organo  di  conciliazione  (DSB)  nominera'  un  rappresentante
incaricato di facilitare il processo di raccolta delle  informazioni.
Tale  rappresentante  avra'  l'esclusiva  funzione  di  garantire  la
raccolta puntuale  delle  informazioni  necessarie  per  favorire  un
rapido esame multilaterale della  controversia.  In  particolare,  il
rappresentante puo' suggerire metodi  per  ottenere  con  la  massima
efficienza le informazioni necessarie, nonche'  per  incoraggiare  la
collaborazione delle parti. 
5. Il processo di raccolta delle informazioni illustrato ai paragrafi
da 2 a 4 sara' completato entro 60 giorni dalla data  alla  quale  la
questione  e'  stata  deferita  al  DSB  ai  sensi  dell'articolo  7,
paragrafo 4. Le informazioni ottenute nel corso del processo  saranno
sottoposte all'esame  del  gruppo  speciale  costituito  dal  DSB  in
conformita' delle  disposizioni  della  Parte  X.  Tali  informazioni
dovrebbero includere, tra l'altro, dati concernenti  l'importo  della
sovvenzione in questione (e, se del caso, valore del fatturato totale
delle aziende sovvenzionate), i prezzi del prodotto  sovvenzionato  e
del prodotto non sovvenzionato,  i  prezzi  di  altri  fornitori  sul
mercato, cambiamenti  nelle  condizioni  di  fornitura  del  prodotto
sovvenzionato nel mercato  in  questione  e  cambiamenti  intervenuti
nelle quote di mercato. Inoltre,  dovrebbero  includere  elementi  di
prova contrari, nonche' le  informazioni  aggiuntive  che  il  gruppo
speciale ritenga pertinenti per raggiungere le sue conclusioni. 
6. Ove il Membro sovvenzionante e/o paese  terzo  non  collabori  nel
processo di raccolta delle informazioni, il Membro che  ha  richiesto
l'apertura  dell'inchiesta  presentera'  le  sue   argomentazioni   a
dimostrazione dell'esistenza di un grave danno, basate su elementi di
prova a sua  disposizione,  unitamente  a  fatti  e  circostanze  che
dimostrino  la   mancata   collaborazione   da   parte   del   Membro
sovvenzionante  e/o  paese  terzo.  Ove  le  informazioni  non  siano
disponibili   non   siano   disponibili   a   causa   della   mancata
collaborazione da parte  di  tale  Membro  sovvenzionante  e/o  paese
terzo, il gruppo speciale potra' completare la documentazione,  nella
misura necessaria, sulla base  delle  informazioni  piu'  attendibili
ottenibili diversamente. 
7. Nel prendere la sua decisione, il gruppo speciale dovrebbe  trarre
conclusioni sfavorevoli dai casi di mancata collaborazione  da  parte
di  chiunque  fosse  interessato  nel  processo  di  raccolta   delle
informazioni. 
8. Nel  momento  di  decidere  se  utilizzare  le  informazioni  piu'
attendibili o formulare conclusioni sfavorevoli, il  gruppo  speciale
terra'  conto  dei  consigli  del   rappresentante   dell'Organo   di
conciliazione, nominato a norma  del  paragrafo  4,  in  merito  alla
ragionevolezza  delle  richieste  di  informazioni  e  degli   sforzi
compiuti dalle parti per soddisfare tali  richieste  con  spirito  di
collaborazione e tempestivita'. 
9. Nulla nel processo di raccolta delle informazioni potra'  limitare
la possibilita'  del  gruppo  speciale  di  cercare  le  informazioni
aggiuntive che ritenga essenziali per una corretta risoluzione  della
controversia e che non siano state adeguatamente cercate o  elaborate
nel corso di tale processo. Fermo restando, tuttavia, che di norma il
gruppo  speciale  dovrebbe  astenersi   dal   chiedere   informazioni
aggiuntive  per   completare   una   documentazione,   qualora   tali
informazioni andassero a sostegno della posizione di una  particolare
parte  in  causa  e  la   mancanza   di   tali   informazioni   nella
documentazione derivasse da un  irragionevole  atteggiamento  di  non
collaborazione assunto da tale parte nel processo di  raccolta  delle
informazioni. 
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66 Nei casi in cui si debba dimostrate l'esistenza di un grave danno.