ALLEGATO V PROCEDURE PER LA RACCOLTA DI INFORMAZIONI CONCERNENTI IL GRAVE DANNO 1. Ciascun Membro e' tenuto a collaborare nella raccolta di elementi di prova da sottoporre all'esame di un gruppo speciale nell'ambito delle procedure indicate all'articolo 7, paragrafi da 4 a 6. Le parti di una controversia ed eventuali paesi terzi interessati Membri provvederanno a notificare all'Organo di conciliazione DSB, non appena siano state invocate le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 4, l'autorita' responsabile per l'amministrazione di tali situazioni nei rispettivi territori e le procedure da seguire per ottemperare a richieste di informazioni. 2. Nei casi in cui le questioni vengono deferite al DSB, ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 4, quest'ultimo provvedera', su richiesta, ad avviare la procedura per ottenere dal governo del Membro sovvenzionante le informazioni necessarie per determinare l'esistenza e l'importo della sovvenzione, il valore del fatturato totale delle aziende sovvenzionate, nonche' le informazioni necessarie per analizzare gli effetti negativi causati dal prodotto sovvenzionato. 66 Nel corso di tale procedura, ove necessario, saranno poste domande al governo del Membro sovvenzionante e al governo del Membro che ha richiesto l'apertura dell'inchiesta, per raccogliere informazioni e per chiarire a approfondire i dati disponibili alle parti interessate nella controversia, attraverso le procedure di notifica illustrate nella Parte VII. 67 3. In caso di effetti sui mercati di paesi terzi, una parte interessata nella controversia potra' raccogliere, anche ponendo domande al governo del paese terzo, informazioni necessarie per analizzare gli effetti pregiudizievoli, che altrimenti non sarebbero ragionevolmente ottenibili dal membro che ha richiesto l'apertura dell'inchiesta o da quello sovvenzionante. Questa possibilita' andrebbe amministrata in modo tale da non imporre un onere eccessivo al paese terzo. In particolare, tale Membro non sara' tenuto ad effettuare un'analisi di mercato o dei prezzi specificamente a tal fine. Le informazioni da fornire saranno quelle gia' disponibili o facilmente ottenibili dal Mercato in questione (ad esempio i dati piu' recenti gia' raccolti da istituti di statistica pertinenti, ma non ancora pubblicati, dati doganali concernenti le importazioni e i valori dichiarati dei prodotti interessati, ecc.). Tuttavia, ove una parte interessata nella controversia effettui a proprie spese un'analisi di mercato dettagliata, il compito della persona o dell'azienda incaricata di svolgere tale analisi sara' facilitato dalle autorita' del paese terzo e tale persona o azienda avra' accesso a tutte le informazioni che normalmente non sono mantenute riservate dal governo. 4. L'Organo di conciliazione (DSB) nominera' un rappresentante incaricato di facilitare il processo di raccolta delle informazioni. Tale rappresentante avra' l'esclusiva funzione di garantire la raccolta puntuale delle informazioni necessarie per favorire un rapido esame multilaterale della controversia. In particolare, il rappresentante puo' suggerire metodi per ottenere con la massima efficienza le informazioni necessarie, nonche' per incoraggiare la collaborazione delle parti. 5. Il processo di raccolta delle informazioni illustrato ai paragrafi da 2 a 4 sara' completato entro 60 giorni dalla data alla quale la questione e' stata deferita al DSB ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4. Le informazioni ottenute nel corso del processo saranno sottoposte all'esame del gruppo speciale costituito dal DSB in conformita' delle disposizioni della Parte X. Tali informazioni dovrebbero includere, tra l'altro, dati concernenti l'importo della sovvenzione in questione (e, se del caso, valore del fatturato totale delle aziende sovvenzionate), i prezzi del prodotto sovvenzionato e del prodotto non sovvenzionato, i prezzi di altri fornitori sul mercato, cambiamenti nelle condizioni di fornitura del prodotto sovvenzionato nel mercato in questione e cambiamenti intervenuti nelle quote di mercato. Inoltre, dovrebbero includere elementi di prova contrari, nonche' le informazioni aggiuntive che il gruppo speciale ritenga pertinenti per raggiungere le sue conclusioni. 6. Ove il Membro sovvenzionante e/o paese terzo non collabori nel processo di raccolta delle informazioni, il Membro che ha richiesto l'apertura dell'inchiesta presentera' le sue argomentazioni a dimostrazione dell'esistenza di un grave danno, basate su elementi di prova a sua disposizione, unitamente a fatti e circostanze che dimostrino la mancata collaborazione da parte del Membro sovvenzionante e/o paese terzo. Ove le informazioni non siano disponibili non siano disponibili a causa della mancata collaborazione da parte di tale Membro sovvenzionante e/o paese terzo, il gruppo speciale potra' completare la documentazione, nella misura necessaria, sulla base delle informazioni piu' attendibili ottenibili diversamente. 7. Nel prendere la sua decisione, il gruppo speciale dovrebbe trarre conclusioni sfavorevoli dai casi di mancata collaborazione da parte di chiunque fosse interessato nel processo di raccolta delle informazioni. 8. Nel momento di decidere se utilizzare le informazioni piu' attendibili o formulare conclusioni sfavorevoli, il gruppo speciale terra' conto dei consigli del rappresentante dell'Organo di conciliazione, nominato a norma del paragrafo 4, in merito alla ragionevolezza delle richieste di informazioni e degli sforzi compiuti dalle parti per soddisfare tali richieste con spirito di collaborazione e tempestivita'. 9. Nulla nel processo di raccolta delle informazioni potra' limitare la possibilita' del gruppo speciale di cercare le informazioni aggiuntive che ritenga essenziali per una corretta risoluzione della controversia e che non siano state adeguatamente cercate o elaborate nel corso di tale processo. Fermo restando, tuttavia, che di norma il gruppo speciale dovrebbe astenersi dal chiedere informazioni aggiuntive per completare una documentazione, qualora tali informazioni andassero a sostegno della posizione di una particolare parte in causa e la mancanza di tali informazioni nella documentazione derivasse da un irragionevole atteggiamento di non collaborazione assunto da tale parte nel processo di raccolta delle informazioni. ----------------- 66 Nei casi in cui si debba dimostrate l'esistenza di un grave danno.