(All. 1A - Accordo -Allegato VI)
                             ALLEGATO VI 
   PROCEDURE PER LE INCHIESTE SUL POSTO A NORMA DELL'ARTICOLO 12, 
                             PARAGRAFO 6 
1.   All'atto   dell'apertura   di   un'inchiesta,    le    autorita'
dell'esportatore  Membro  e  le  imprese  che  risultano  interessate
dovrebbero essere informate dell'intenzione di svolgere inchieste sul
posto. 
2. Qualora, in casi eccezionali, si intenda avvalersi per l'inchiesta
anche  di  esperti  non  governativi,  le  imprese  e  le   autorita'
dell'esportatore Membro dovrebbero venirne  informate.  Tali  esperti
non governativi dovrebbero essere soggetti a severe sanzioni in  caso
di violazione degli obblighi di segretezza. 
3. La prassi normale dovrebbe essere quella di  ottenere  l'esplicito
consenso delle imprese interessate dell'esportatore Membro  prima  di
fissare definitivamente la visita. 
4. Non appena ottenuto il  consenso  delle  imprese  interessate,  le
autorita'   inquirenti   dovrebbero   notificare    alle    autorita'
dell'esportatore Membro i nomi  e  gli  indirizzi  delle  imprese  da
visitare nonche' le date concordate. 
5. Le imprese interessate dovrebbero essere  informate  della  visita
con sufficiente anticipo. 
6.  Una  visita  finalizzata  a  spiegare  il  questionario  dovrebbe
avvenire solo su richiesta dell'impresa esportatrice, nel  qual  caso
le autorita' inquirenti si mettono  a  disposizione  dell'impresa  in
questione; la visita viene effettuata unicamente se (a) le  autorita'
dell'importatore Membro  ne  danno  notifica  ai  rappresentanti  del
governo del Membro in questione e (b) quest'ultimo non si oppone. 
7. Poiche' lo scopo primario dell'inchiesta sul posto  e'  quello  di
verificare  le  informazioni  fornite   o   di   ottenere   ulteriori
particolari, essa dovrebbe essere svolta dopo  il  ricevimento  della
risposta al questionario, salvo che l'impresa non dia il suo  assenso
per il contrario e il governo dell'esportatore Membro venga informato
della prevista visita dalle autorita' inquirenti e non vi si opponga; 
inoltre, prima della visita, dovrebbe essere prassi normale informare
le imprese interessate circa la natura generale delle informazioni da
verificare e circa gli ulteriori dati  da  fornire,  senza  che  cio'
possa  impedire  di  avanzare  sul  posto  richieste   di   ulteriori
particolari, alla luce delle informazioni gia' ottenute. 
8. Richiesta di chiarimenti o domande poste dalle autorita'  o  dalle
imprese degli esportatori Membri e di importanza  essenziale  per  il
buon esito  dell'inchiesta  sul  posto  dovrebbero,  nei  limiti  del
possibile, ricevere risposta prima che avvenga la visita.