ALLEGATO VI PROCEDURE PER LE INCHIESTE SUL POSTO A NORMA DELL'ARTICOLO 12, PARAGRAFO 6 1. All'atto dell'apertura di un'inchiesta, le autorita' dell'esportatore Membro e le imprese che risultano interessate dovrebbero essere informate dell'intenzione di svolgere inchieste sul posto. 2. Qualora, in casi eccezionali, si intenda avvalersi per l'inchiesta anche di esperti non governativi, le imprese e le autorita' dell'esportatore Membro dovrebbero venirne informate. Tali esperti non governativi dovrebbero essere soggetti a severe sanzioni in caso di violazione degli obblighi di segretezza. 3. La prassi normale dovrebbe essere quella di ottenere l'esplicito consenso delle imprese interessate dell'esportatore Membro prima di fissare definitivamente la visita. 4. Non appena ottenuto il consenso delle imprese interessate, le autorita' inquirenti dovrebbero notificare alle autorita' dell'esportatore Membro i nomi e gli indirizzi delle imprese da visitare nonche' le date concordate. 5. Le imprese interessate dovrebbero essere informate della visita con sufficiente anticipo. 6. Una visita finalizzata a spiegare il questionario dovrebbe avvenire solo su richiesta dell'impresa esportatrice, nel qual caso le autorita' inquirenti si mettono a disposizione dell'impresa in questione; la visita viene effettuata unicamente se (a) le autorita' dell'importatore Membro ne danno notifica ai rappresentanti del governo del Membro in questione e (b) quest'ultimo non si oppone. 7. Poiche' lo scopo primario dell'inchiesta sul posto e' quello di verificare le informazioni fornite o di ottenere ulteriori particolari, essa dovrebbe essere svolta dopo il ricevimento della risposta al questionario, salvo che l'impresa non dia il suo assenso per il contrario e il governo dell'esportatore Membro venga informato della prevista visita dalle autorita' inquirenti e non vi si opponga; inoltre, prima della visita, dovrebbe essere prassi normale informare le imprese interessate circa la natura generale delle informazioni da verificare e circa gli ulteriori dati da fornire, senza che cio' possa impedire di avanzare sul posto richieste di ulteriori particolari, alla luce delle informazioni gia' ottenute. 8. Richiesta di chiarimenti o domande poste dalle autorita' o dalle imprese degli esportatori Membri e di importanza essenziale per il buon esito dell'inchiesta sul posto dovrebbero, nei limiti del possibile, ricevere risposta prima che avvenga la visita.