(All. 1A - Accordo - Art. 4)
                             Articolo 4 
                               Rimedi 
4.1 Ogniqualvolta  un  Membro  abbia  ragione  di  ritenere  che  una
sovvenzione vietata venga accordata o tenuta in essere  da  un  altro
Membro, esso ha facolta' di richiedere che si proceda a consultazioni
con tale altro Membro. 
4.2 Ogni richiesta di consultazioni ai sensi  del  paragrafo  1  deve
includere una relazione sugli elementi di prova disponibili in merito
all'esistenza e alla natura della sovvenzione in questione. 
4.3 A  seguito  di  una  richiesta  di  consultazioni  ai  sensi  del
paragrafo 1, il Membro sospettato di accordare o tenere in essere  la
sovvenzione in questione deve avviare le consultazioni nel piu' breve
tempo  possibile.  Lo  scopo  delle  consultazioni  sara'  quello  di
chiarire la situazione e di pervenire ad una  soluzione  definita  di
comune accordo. 
4.4  Ove  entro  30  giorni  6  dalla  richiesta   di   procedere   a
consultazioni  non  sia  stata  raggiunta  una  soluzione  di  comune
gradimento, i Membri che sono parti  interessate  alle  consultazioni
hanno facolta' di deferire la questione all'Organo  di  conciliazione
("DSB") per l'immediata costituzione di un gruppo speciale, salvo che
tale Organo non stabilisca per accordo unanime di non costituirlo. 
4.5  All'atto  della  sua  costituzione,  il  gruppo  speciale   puo'
richiedere l'assistenza del  gruppo  permanente  di  esperti  7  (nel
presente Accordo denominato "GPE") allo scopo  di  verificare  se  la
misura in questione sia una sovvenzione vietata. Su richiesta, il GPE
procede immediatamente all'esame degli  elementi  di  prova  relativi
all'esistenza e alla natura della misura in  questione,  fornendo  al
Membro che  la  applica  o  la  tiene  in  essere  l'opportunita'  di
dimostrare che non si tratta  di  una  sovvenzione  vietata.  Il  GPE
comunica le sue conclusioni  al  gruppo  speciale  entro  un  termine
stabilito dallo stesso. Le conclusioni raggiunte dal GPE in merito al
fatto che la misura in questione sia o meno una sovvenzione  vietata,
sono accettate integralmente dal gruppo speciale. 
 
4.6 Il gruppo speciale sottopone la sua relazione finale  alle  parti
interessate. Tale relazione sara' diffusa a tutti i Membri  entro  90
giorni dalla  data  della  composizione  e  dalla  definizione  delle
attribuzioni concesse al gruppo speciale. 
4.7 Qualora venga  accertato  che  la  misura  in  questione  e'  una
sovvenzione vietata, il gruppo speciale  emette  una  raccomandazione
affinche' il Membro che accorda tale sovvenzione provveda a revocarla
senza indugio. A questo proposito, il gruppo speciale specifica nella
sua raccomandazione il termine entro il quale  la  misura  dev'essere
revocata. 
4.8 Entro 30 giorni dalla sua distribuzione  a  tutti  i  Membri,  la
relazione del gruppo speciale adottata dall'Organo  di  conciliazione
("DSB"), salvo che una delle parti interessate nella controversie non
notifichi formalmente a tale Organo la sua intenzione  di  interporre
appello, ovvero che lo stesso  decida  per  accordo  unanime  di  non
adottare la relazione. 
4.9 In caso di appello  contro  la  relazione  del  gruppo  speciale,
l'organismo di appello emette la sua decisione entro 30 giorni  dalla
data alla quale  la  parte  in  causa  notifica  formalmente  la  sua
intenzione  di  interporre  appello.  Ove  l'organismo   di   appello
consideri di non essere in grado di fornire la  sua  relazione  entro
tale termine di 30 giorni, esso provvedera' a  comunicare  all'Organo
di conciliazione in forma scritta i motivi del ritardo, unitamente ad
una previsione del termine entro il quale presentera'  la  relazione.
In nessun  caso  il  procedimento  puo'  superare  i  60  giorni.  La
relazione  d'appello  e'  adottata  dall'Organo  di  conciliazione  e
accettata senza riserve dalle parti interessate  nella  controversia,
salvo che il DSB non decida per accordo unanime di non adottare la 
relazione entro 20 giorni dalla sua diffusione ai Membri. 8 
4.10 Qualora la raccomandazione del DSB di  conciliazione  non  venga
osservata entro il  termine  specificato  dal  gruppo  speciale,  non
decorrenza dalla data di adozione della relazione del gruppo speciale
o dell'organismo d'appello, il DSB concede al Membro che  si  ritiene
danneggiato l'autorizzazione  a  prendere  contromisure  adeguate  9,
salvo che  lo  stesso  Organo  non  decida  per  accordo  unanime  di
respingere la richiesta. 
4.11 Qualora una parte interessata alla controversia faccia richiesta
di arbitrato ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 6 dell'Intesa sulla
risoluzione delle controversie ("DSU"), sara' 
l'arbitro a determinare se le contromisure sono adeguate. 10 
4.12 Ai fini delle vertenze condotte ai sensi del presente  articolo,
eccezion fatta per le scadenze specificamente indicate nello  stesso,
i termini applicabili a norma della  DSU  per  la  condotta  di  tali
vertenze corrispondono alla meta' dei termini previsti  nella  stessa
Intesa. 
 
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4 Questa norma viene soddisfatta qualora i fatti  dimostrino  che  la
   concessione  di  una   sovvenzione,   che   non   sia   legalmente
   condizionata ai risultati di esportazione, in realta'  sia  legata
   alle esportazioni o  ai  proventi  derivanti  dalle  esportazioni,
   effettivi o previsti. Una sovvenzione non  sara'  considerata  una
   sovvenzione all'esportazione nel senso della presente disposizione
   per il semplice fatto di essere accordata ad imprese portatrici. 
5 Le misure che nell'allegato I non vengono indicate come sovvenzioni
   all'esportazione non saranno vietate ai sensi di questa o di altre
   disposizioni del presente Accordo. 
6 I periodi di tempo citati  nel  presente  articolo  possono  essere
prorogati di comune accordo. 
7 Come definito nell'articolo 24 
8 Anche  se  per  questo  periodo  non  e'  prevista   una   riunione
   dell'Organo di conciliazione, una riunione sara' comunque tenuta a
   questo proposito. 
9 Con questa espressione non s'intende consentire  l'applicazione  di
   contromisure eccessive alla luce del fatto che le sovvenzioni con-
   siderate nelle presenti disposizioni sono vietate.