Articolo 4 Rimedi 4.1 Ogniqualvolta un Membro abbia ragione di ritenere che una sovvenzione vietata venga accordata o tenuta in essere da un altro Membro, esso ha facolta' di richiedere che si proceda a consultazioni con tale altro Membro. 4.2 Ogni richiesta di consultazioni ai sensi del paragrafo 1 deve includere una relazione sugli elementi di prova disponibili in merito all'esistenza e alla natura della sovvenzione in questione. 4.3 A seguito di una richiesta di consultazioni ai sensi del paragrafo 1, il Membro sospettato di accordare o tenere in essere la sovvenzione in questione deve avviare le consultazioni nel piu' breve tempo possibile. Lo scopo delle consultazioni sara' quello di chiarire la situazione e di pervenire ad una soluzione definita di comune accordo. 4.4 Ove entro 30 giorni 6 dalla richiesta di procedere a consultazioni non sia stata raggiunta una soluzione di comune gradimento, i Membri che sono parti interessate alle consultazioni hanno facolta' di deferire la questione all'Organo di conciliazione ("DSB") per l'immediata costituzione di un gruppo speciale, salvo che tale Organo non stabilisca per accordo unanime di non costituirlo. 4.5 All'atto della sua costituzione, il gruppo speciale puo' richiedere l'assistenza del gruppo permanente di esperti 7 (nel presente Accordo denominato "GPE") allo scopo di verificare se la misura in questione sia una sovvenzione vietata. Su richiesta, il GPE procede immediatamente all'esame degli elementi di prova relativi all'esistenza e alla natura della misura in questione, fornendo al Membro che la applica o la tiene in essere l'opportunita' di dimostrare che non si tratta di una sovvenzione vietata. Il GPE comunica le sue conclusioni al gruppo speciale entro un termine stabilito dallo stesso. Le conclusioni raggiunte dal GPE in merito al fatto che la misura in questione sia o meno una sovvenzione vietata, sono accettate integralmente dal gruppo speciale. 4.6 Il gruppo speciale sottopone la sua relazione finale alle parti interessate. Tale relazione sara' diffusa a tutti i Membri entro 90 giorni dalla data della composizione e dalla definizione delle attribuzioni concesse al gruppo speciale. 4.7 Qualora venga accertato che la misura in questione e' una sovvenzione vietata, il gruppo speciale emette una raccomandazione affinche' il Membro che accorda tale sovvenzione provveda a revocarla senza indugio. A questo proposito, il gruppo speciale specifica nella sua raccomandazione il termine entro il quale la misura dev'essere revocata. 4.8 Entro 30 giorni dalla sua distribuzione a tutti i Membri, la relazione del gruppo speciale adottata dall'Organo di conciliazione ("DSB"), salvo che una delle parti interessate nella controversie non notifichi formalmente a tale Organo la sua intenzione di interporre appello, ovvero che lo stesso decida per accordo unanime di non adottare la relazione. 4.9 In caso di appello contro la relazione del gruppo speciale, l'organismo di appello emette la sua decisione entro 30 giorni dalla data alla quale la parte in causa notifica formalmente la sua intenzione di interporre appello. Ove l'organismo di appello consideri di non essere in grado di fornire la sua relazione entro tale termine di 30 giorni, esso provvedera' a comunicare all'Organo di conciliazione in forma scritta i motivi del ritardo, unitamente ad una previsione del termine entro il quale presentera' la relazione. In nessun caso il procedimento puo' superare i 60 giorni. La relazione d'appello e' adottata dall'Organo di conciliazione e accettata senza riserve dalle parti interessate nella controversia, salvo che il DSB non decida per accordo unanime di non adottare la relazione entro 20 giorni dalla sua diffusione ai Membri. 8 4.10 Qualora la raccomandazione del DSB di conciliazione non venga osservata entro il termine specificato dal gruppo speciale, non decorrenza dalla data di adozione della relazione del gruppo speciale o dell'organismo d'appello, il DSB concede al Membro che si ritiene danneggiato l'autorizzazione a prendere contromisure adeguate 9, salvo che lo stesso Organo non decida per accordo unanime di respingere la richiesta. 4.11 Qualora una parte interessata alla controversia faccia richiesta di arbitrato ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 6 dell'Intesa sulla risoluzione delle controversie ("DSU"), sara' l'arbitro a determinare se le contromisure sono adeguate. 10 4.12 Ai fini delle vertenze condotte ai sensi del presente articolo, eccezion fatta per le scadenze specificamente indicate nello stesso, i termini applicabili a norma della DSU per la condotta di tali vertenze corrispondono alla meta' dei termini previsti nella stessa Intesa. ---------------- 4 Questa norma viene soddisfatta qualora i fatti dimostrino che la concessione di una sovvenzione, che non sia legalmente condizionata ai risultati di esportazione, in realta' sia legata alle esportazioni o ai proventi derivanti dalle esportazioni, effettivi o previsti. Una sovvenzione non sara' considerata una sovvenzione all'esportazione nel senso della presente disposizione per il semplice fatto di essere accordata ad imprese portatrici. 5 Le misure che nell'allegato I non vengono indicate come sovvenzioni all'esportazione non saranno vietate ai sensi di questa o di altre disposizioni del presente Accordo. 6 I periodi di tempo citati nel presente articolo possono essere prorogati di comune accordo. 7 Come definito nell'articolo 24 8 Anche se per questo periodo non e' prevista una riunione dell'Organo di conciliazione, una riunione sara' comunque tenuta a questo proposito. 9 Con questa espressione non s'intende consentire l'applicazione di contromisure eccessive alla luce del fatto che le sovvenzioni con- siderate nelle presenti disposizioni sono vietate.