(All. 1A - Accordo - Art. 5)
                             Articolo 5 
                       Effetti pregiudizievoli 
      Il ricorso, da parte  dei  Membri,  a  sovvenzioni  di  cui  ai
paragrafi  1  e  2  dell'articolo  1  non  deve   provocare   effetti
pregiudizievoli per gli interessi di altri Membri, quali: 
      a) danno all'industria nazionale di un altro Membro; 11 
      b) annullamento o compromissione di vantaggi derivanti, 
         direttamente o indirettamente, ad altri Membri ai sensi del 
         GATT  1994,  in  particolare  i  vantaggi   di   concessioni
vincolate a norma dell'articolo II del GATT 1994; 12 
      c) grave pregiudizio agli interessi di un altro Membro. 13 
Il  presente  articolo  non  si  applica  a  sovvenzioni  riguardanti
prodotti  agricoli,  come  previsto  all'articolo   13   dell'Accordo
sull'agricoltura.