Articolo 5 Effetti pregiudizievoli Il ricorso, da parte dei Membri, a sovvenzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 1 non deve provocare effetti pregiudizievoli per gli interessi di altri Membri, quali: a) danno all'industria nazionale di un altro Membro; 11 b) annullamento o compromissione di vantaggi derivanti, direttamente o indirettamente, ad altri Membri ai sensi del GATT 1994, in particolare i vantaggi di concessioni vincolate a norma dell'articolo II del GATT 1994; 12 c) grave pregiudizio agli interessi di un altro Membro. 13 Il presente articolo non si applica a sovvenzioni riguardanti prodotti agricoli, come previsto all'articolo 13 dell'Accordo sull'agricoltura.