Articolo 6 Grave pregiudizio 6.1 Esiste un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 4, lettera c) nel caso di: a) sovvenzionamento totale ad valorem 14 di un prodotto che superi il 5% 15; b) sovvenzioni finalizzate a coprire le perdite di gestione sostenute da un'industria; c) sovvenzioni finalizzate a coprire perdite di gestione sostenute da un'impresa, diversa da misure una tantum, che non sono periodiche ne' possono essere ripetute per la medesima impresa e vengono adottate esclusivamente in attesa della formulazione di soluzioni a lungo termine e per evitare gravi problemi sociali; d) remissione diretta di debiti, ossia remissione di debiti verso lo Stato, nonche' sussidi a copertura del rimborso di debiti. 16 6.2 In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, non sussiste grave pregiudizio ove il Membro sovvenzionante dimostri che la sovvenzione in questione non abbia causato nessuno degli effetti elencati al paragrafo 3. 6.3 Puo' sussistere un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 5, lettera c) ove si verifichino, singolarmente o congiuntamente, i seguenti casi: a) la sovvenzione ha l'effetto di dirottare o impedire le importazioni di un prodotto simile di un altro Membro nel mercato del Membro sovvenzionante; b) la sovvenzione ha l'effetto di dirottare o impedire le esportazioni di un prodotto simile di un altro Membro dal mercato di un paese terzo; c) le sovvenzione ha come effetto la vendita dei prodotti sovvenzionati a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a prodotti simili di un altro Membro nello stesso mercato, ovvero un effetto di compressione o depressione dei prezzi o di riduzione delle vendite nello stesso mercato; d) la sovvenzione ha come effetto l'aumento della quota di mercato mondiale del Membro sovvenzionante per quanto concerne un particolare prodotto di base o una materia prima 17 sovvenzionati, rispetto alla quota media detenuta nel triennio precedente, e tale incremento segue un andamento costante nell'arco di tempo durante il quale sono state accordate sovvenzioni. 6.4 Ai fini del paragrafo 3, lettera b), l'espressione "dirottare o ostacolare le esportazioni" si riferisce ai casi in cui, ferme le disposizioni del paragrafo 7, sia stato dimostrato un cambiamento nelle quote di mercato relative, a svantaggio del prodotto simile non sovvenzionato (nell'arco di un periodo di tempo adeguatamente rappresentativo, sufficiente a dimostrare chiare tendenze nello sviluppo del mercato per il prodotto interessato, che normalmente equivale almeno ad un anno). Con l'espressione "cambiamenti nelle quote di mercato relative" si intendono, tra l'altro, le seguenti situazioni: a) la quota di mercato del prodotto sovvenzionato registra un incremento; b) la quota di mercato del prodotto sovvenzionato rimane costante in circostanze nelle quali, in assenza della sovvenzione, sarebbe diminuita; c) la quota di mercato del prodotto sovvenzionato diminuisce, ma ad un ritmo piu' lento di come sarebbe stato in mancanza della sovvenzione. 6.5 Ai fini del paragrafo 3, lettera c), l'espressione "vendita a prezzi inferiori" comprende i casi in cui la vendita a prezzi inferiori sia stata dimostrata mediante un confronto dei prezzi del prodotto sovvenzionato con il prezzo di un prodotto analogo non sovvenzionato venduto sullo stesso mercato. Il confronto dovra' essere effettuato allo stesso livello commerciale e in momenti confrontabili, tenendo in debito conto eventuali altri fattori che possano incidere sulla confrontabilita' dei prezzi. Tuttavia, qualora non sia possibile un confronto diretto, la vendita a prezzi inferiori puo' essere dimostrata sulla base del valore delle unita' esportate. 6.6 Ciascun Membro, nel cui mercato sia presuntamente intervenuto un grave pregiudizio, provvedera' ferme le disposizioni del paragrafo 3 dell'allegato V, a rendere disponibili alle parti di una controversia insorta ai sensi dell'articolo 7, e al gruppo speciale costituito ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4 tutte le informazioni pertinenti che si possono ottenere in merito ai cambiamenti nelle quote di mercato delle parti in causa, nonche' riguardo ai prezzi dei prodotti interessati. 6.7 Non si riscontreranno casi di "dirottamento o impedimento" risultanti in un grave pregiudizio ai sensi del paragrafo 3, ove sussista 18 una delle seguenti circostanze nell'arco del periodo in questione: a) divieto o restituzione delle esportazioni del prodotto simile dal Membro che si ritiene danneggiato, ovvero delle importazioni provenienti da tale Membro destinate al mercato di un paese terzo interessato; b) decisione da parte di un governo importatore che detiene il monopolio commerciale o pratica il commercio di Stato del prodotto interessato di spostare, per motivi non commerciali, la fonte delle importazioni dal Membro che si ritiene danneggiato ad un altro paese o paesi; c) calamita' naturali, scioperi, disorganizzazione nei trasporti o altri casi di forza maggiore che incidano in misura sostanziale sulla produzione, le qualita', le quantita' o i prezzi del prodotto disponibile per l'esportazione da parte del Membro che si ritiene danneggiato; d) esistenza di accordi che limitano le esportazioni dal Membro che si ritiene danneggiato; e) riduzione volontaria della disponibilita' per l'esportazione del prodotto in questione da parte del Membro che si ritiene danneggiato (ivi compresa, tra l'altro, una situazione in cui le imprese operanti nel territorio di tale Membro abbiano riorientato automaticamente le esportazioni del prodotto verso nuovi mercati); f) mancata conformita' con le norme e altri regolamenti nel paese importatore. 6.8 In assenza delle circostanze citate al paragrafo 7, l'esistenza di un grave pregiudizio dovrebbe essere determinata sulla base delle informazioni presentate al gruppo speciale o ottenute dallo stesso, ivi comprese le informazioni fornite conformemente alle disposizioni dell'allegato V. 6.9 Il presente articolo non si applica alle sovvenzioni mantenute per i prodotti agricoli, come previsto dall'articolo 13 dell'Accordo sull'agricoltura. ----------------- 11 L'espressione "danno all'industria nazionale" e' qui utilizzata con lo stesso significato con cui e' utilizzata nella Parte V. 12 Nel presente Accordo l'espressione "annullamento o compromissione" e' utilizzata con lo stesso significato con cui e' utilizzata nelle disposizioni pertinenti del GATT 1994, e l'esistenza di un simile effetto di annullamento o compromissione sara' accertata in conformita' con la prassi di applicazione delle presenti disposizioni. 13 Nel presente Accordo l'espressione "grave pregiudizio agli interessi di un altro Membro" e' utilizzata con lo stesso significato con cui ricorre nel paragrafo 1 dell'articolo XVI del GATT 1994, e comprende il rischio di grave pregiudizio. 14 Il sovvenzionamento totale ad valorem sara' calcolato conformemente alle disposizioni dell'allegato IV. 16 I Membri riconoscono che, qualora un finanziamento di un programma relativo ad aeromobili civili, basato sul meccanismo delle royal- ties, non venga rimborsato, completamente poiche' il livello delle vendite effettive risulta inferiore a quello delle vendite previste, cio' non costituisce di per se' un grave pregiudizio ai fini del presente comma. 17 Salvo che al commercio del prodotto o della materia prima in questione non si applichino altre norme specifiche concordate su base multilaterale.