(All. 1A - Accordo - Art. 6)
                             Articolo 6 
                          Grave pregiudizio 
6.1 Esiste un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 4, lettera  c)
nel caso di: 
      a) sovvenzionamento totale ad valorem 14 di un prodotto che 
         superi il 5% 15; 
      b) sovvenzioni finalizzate a coprire le perdite di gestione 
         sostenute da un'industria; 
      c) sovvenzioni finalizzate a coprire perdite di gestione 
         sostenute da un'impresa, diversa da misure una tantum, che 
         non sono periodiche ne' possono essere ripetute per la 
         medesima impresa e vengono adottate esclusivamente in attesa 
         della formulazione  di  soluzioni  a  lungo  termine  e  per
evitare gravi problemi sociali; 
      d) remissione diretta di debiti, ossia remissione di debiti 
         verso lo Stato, nonche' sussidi a copertura del rimborso  di
debiti. 16 
6.2 In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, non  sussiste  grave
pregiudizio ove il Membro sovvenzionante dimostri che la  sovvenzione
in questione non abbia causato  nessuno  degli  effetti  elencati  al
paragrafo 3. 
6.3 Puo' sussistere un grave pregiudizio ai  sensi  dell'articolo  5,
lettera c) ove si  verifichino,  singolarmente  o  congiuntamente,  i
seguenti casi: 
      a) la sovvenzione ha l'effetto di dirottare o impedire le 
         importazioni di un prodotto simile di un  altro  Membro  nel
mercato del Membro sovvenzionante; 
      b) la sovvenzione ha l'effetto di dirottare o impedire le 
         esportazioni di un prodotto simile di un  altro  Membro  dal
mercato di un paese terzo; 
      c) le sovvenzione ha come effetto la vendita dei prodotti 
         sovvenzionati a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a 
         prodotti simili di un altro Membro nello stesso mercato, 
         ovvero un effetto di compressione o depressione dei prezzi o
di riduzione delle vendite nello stesso mercato; 
      d) la sovvenzione ha come effetto l'aumento della quota di 
         mercato mondiale del Membro sovvenzionante per quanto 
         concerne un particolare prodotto di base o una materia prima 
         17 sovvenzionati, rispetto alla quota media detenuta nel 
         triennio precedente, e tale incremento segue un andamento 
         costante nell'arco di tempo  durante  il  quale  sono  state
accordate sovvenzioni. 
6.4 Ai fini del paragrafo 3, lettera b), l'espressione  "dirottare  o
ostacolare le esportazioni" si riferisce ai casi  in  cui,  ferme  le
disposizioni del paragrafo 7, sia  stato  dimostrato  un  cambiamento
nelle quote di mercato relative, a svantaggio del prodotto simile non
sovvenzionato  (nell'arco  di  un  periodo  di  tempo   adeguatamente
rappresentativo,  sufficiente  a  dimostrare  chiare  tendenze  nello
sviluppo del mercato per il  prodotto  interessato,  che  normalmente
equivale almeno ad un anno).  Con  l'espressione  "cambiamenti  nelle
quote di mercato relative" si intendono,  tra  l'altro,  le  seguenti
situazioni:  a)  la  quota  di  mercato  del  prodotto  sovvenzionato
registra  un  incremento;  b)  la  quota  di  mercato  del   prodotto
sovvenzionato rimane costante in circostanze nelle quali, in  assenza
della sovvenzione, sarebbe diminuita; c)  la  quota  di  mercato  del
prodotto sovvenzionato diminuisce, ma ad un ritmo piu' lento di  come
sarebbe stato in mancanza della sovvenzione. 
6.5 Ai fini del paragrafo 3, lettera  c),  l'espressione  "vendita  a
prezzi inferiori" comprende  i  casi  in  cui  la  vendita  a  prezzi
inferiori sia stata dimostrata mediante un confronto dei  prezzi  del
prodotto sovvenzionato con il  prezzo  di  un  prodotto  analogo  non
sovvenzionato venduto  sullo  stesso  mercato.  Il  confronto  dovra'
essere effettuato  allo  stesso  livello  commerciale  e  in  momenti
confrontabili, tenendo in debito conto eventuali  altri  fattori  che
possano incidere sulla confrontabilita' dei prezzi. Tuttavia, qualora
non sia possibile un confronto diretto, la vendita a prezzi inferiori
puo' essere dimostrata sulla base del valore delle unita' esportate. 
6.6 Ciascun Membro, nel cui mercato sia presuntamente intervenuto  un
grave pregiudizio, provvedera' ferme le disposizioni del paragrafo  3
dell'allegato V, a rendere disponibili alle parti di una controversia
insorta ai sensi dell'articolo 7, e al gruppo speciale costituito  ai
sensi dell'articolo 7, paragrafo 4 tutte le  informazioni  pertinenti
che si possono ottenere in  merito  ai  cambiamenti  nelle  quote  di
mercato delle parti in causa, nonche' riguardo ai prezzi dei prodotti
interessati. 
6.7 Non  si  riscontreranno  casi  di  "dirottamento  o  impedimento"
risultanti in un grave pregiudizio ai  sensi  del  paragrafo  3,  ove
sussista 18 una delle seguenti circostanze nell'arco del  periodo  in
questione: 
      a) divieto o restituzione delle esportazioni del prodotto 
         simile dal Membro che si ritiene danneggiato, ovvero delle 
         importazioni provenienti da tale Membro destinate al mercato
di un paese terzo interessato; 
      b) decisione da parte di un governo importatore che detiene il 
         monopolio commerciale o pratica il commercio di Stato del 
         prodotto interessato di spostare, per motivi non 
         commerciali, la fonte delle importazioni dal Membro  che  si
ritiene danneggiato ad un altro paese o paesi; 
      c) calamita' naturali, scioperi, disorganizzazione nei 
         trasporti o altri casi di forza maggiore che incidano in 
         misura sostanziale sulla produzione, le qualita', le 
         quantita' o i prezzi del prodotto disponibile per 
         l'esportazione  da  parte  del   Membro   che   si   ritiene
danneggiato; 
      d) esistenza di accordi che limitano le esportazioni dal Membro 
         che si ritiene danneggiato; 
      e) riduzione volontaria della disponibilita' per l'esportazione 
         del prodotto in questione da parte del Membro che si ritiene 
         danneggiato (ivi compresa, tra l'altro, una situazione in 
         cui le imprese operanti nel territorio di tale Membro 
         abbiano  riorientato  automaticamente  le  esportazioni  del
prodotto verso nuovi mercati); 
      f) mancata conformita' con le norme e altri regolamenti nel 
         paese importatore. 
6.8 In assenza delle circostanze citate al paragrafo  7,  l'esistenza
di un grave pregiudizio dovrebbe essere determinata sulla base  delle
informazioni presentate al gruppo speciale o ottenute  dallo  stesso,
ivi comprese le informazioni fornite conformemente alle  disposizioni
dell'allegato V. 
6.9 Il presente articolo non si applica  alle  sovvenzioni  mantenute
per i prodotti agricoli, come previsto dall'articolo 13  dell'Accordo
sull'agricoltura. 
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11 L'espressione "danno all'industria nazionale"  e'  qui  utilizzata
con lo stesso significato con cui e' utilizzata nella Parte V. 
12 Nel presente Accordo l'espressione "annullamento o compromissione"
e' utilizzata con lo stesso significato con cui e'  utilizzata  nelle
disposizioni pertinenti del GATT 1994, e  l'esistenza  di  un  simile
effetto  di  annullamento  o  compromissione   sara'   accertata   in
conformita'  con   la   prassi   di   applicazione   delle   presenti
disposizioni. 
13  Nel  presente  Accordo  l'espressione  "grave  pregiudizio   agli
interessi di un altro Membro" e' utilizzata con lo stesso significato
con cui ricorre nel paragrafo 1 dell'articolo XVI del  GATT  1994,  e
comprende il rischio di grave pregiudizio. 
14  Il   sovvenzionamento   totale   ad   valorem   sara'   calcolato
conformemente alle disposizioni dell'allegato IV. 
16 I Membri riconoscono che, qualora un finanziamento di un programma
relativo ad aeromobili civili, basato  sul  meccanismo  delle  royal-
ties, non venga rimborsato, completamente poiche'  il  livello  delle
vendite effettive risulta inferiore a quello delle vendite  previste,
cio' non costituisce di per se' un  grave  pregiudizio  ai  fini  del
presente comma. 
17 Salvo che al commercio del  prodotto  o  della  materia  prima  in
questione non si applichino altre norme specifiche concordate su base
multilaterale.