Articolo 7 Mezzi di tutela 7.1 Salvo per quanto previsto dall'articolo 13 dell'Accordo sull'agricoltura, ogniqualvolta un Membro abbia ragione di ritenere che una sovvenzione di cui all'articolo 1, accordata o tenuta in essere da un altro Membro, provochi un danno alla sua industria nazionale, nonche' annulli o comprometta un vantaggio, ovvero causi grave pregiudizio, esso ha facolta' di chiedere che si proceda a consultazioni con tale altro Membro. 7.2 Ogni richiesta di consultazione ai sensi del paragrafo 1 dovra' includere una relazione sugli elementi di prova disponibili in merito a) all'esistenza e alla natura della sovvenzione in questione e b) al danno causato all'industria nazionale, ovvero all'annullamento o compromissione, o al grave pregiudizio (19) causato agli interessi del Membro che richiede di procedere a consultazioni. 7.3 A seguito di una richiesta di consultazioni ai sensi del paragrafo 1, il Membro sospettato di accordare o tenere in essere la sovvenzione in questione deve avviare le consultazioni nel piu' breve tempo possibile. Lo scopo delle consultazioni sara' quello di chiarire la situazione e di pervenire ad una soluzione stabilita di comune accordo. 7.4 Ove entro 60 giorni 20 le consultazioni non sfocino in una soluzione di comune gradimento, i Membri che sono parti interessate alle consultazioni hanno facolta' di deferire la questione all'Organo di conciliazione (DSB) per l'immediata costituzione di un gruppo speciale, salvo che lo stesso DSB non decida per accordo unanime di non costituirlo. La composizione del gruppo speciale e le sue attribuzioni saranno fissate entro 15 giorni dalla data della sua costituzione. 7.5 Il gruppo speciale procede all'esame della questione e presenta una relazione finale alle parti interessate nella controversia. La relazione e' diffusa a tutti i Membri entro 120 giorni dalla data della composizione e della definizione delle attribuzioni concesse al gruppo speciale. 7.6 Entro 30 giorni dalla sua distribuzione a tutti i Membri, la relazione del gruppo speciale e' adottata dal DSB 21, a meno che una delle parti implicate nella controversia non notifichi formalmente allo stesso la sua decisione di interporre appello, ovvero che il DSB decida per accordo unanime di non adottate la relazione. 7.7 In caso di appello contro la relazione del gruppo speciale, l'organismo di appello emette la sua decisione entro 60 giorni dalla data alla quale la parte in causa notifica formalmente la sua intenzione di interporre appello. Ove l'organismo di appello consideri di non essere in grado di fornire la sua relazione entro tale termine di 60 giorni, esso provvede a comunicare al DSB in forma scritta i motivi del ritardo, unitamente ad una previsione del termine entro il quale presentera' la relazione. In nessun caso il procedimento potra' superare i 90 giorni. La relazione d'appello e' adottata dal DSB e accettata senza riserve dalle parti implicate nella controversia, salvo che il DSB non decida per accordo unanime di non adottare tale relazione entro 20 giorni dalla sua diffusione ai Membri. 7.8 Qualora venga adottata la relazione del gruppo speciale o dell'organismo di appello, nella quale si specifichi che una sovvenzione abbia causato effetti pregiudizievoli per gli interessi di un altro Membro ai sensi dell'articolo 5, il Membro che accorda o mantiene tale sovvenzione prende misure adeguate per eliminare tali effetti pregiudizievoli o provvede a revocare la sovvenzione. 7.9 Qualora il Membro in questione non abbia preso misure adeguate per eliminare gli effetti pregiudizievoli della sovvenzione o per revocarla entro sei mesi dalla data alla quale l'Organo di conciliazione adotta la relazione del gruppo speciale o dell'organismo d'appello, e in assenza di un accordo di compensazione, l'Organo di conciliazione conferisce al Membro che si ritiene danneggiato l'autorizzazione a prendere adeguate contromisure, commisurate al grado e alla natura degli effetti pregiudizievoli di cui si sia accertata l'esistenza, a meno che lo stesso Organo di conciliazione non stabilisca per accordo unanime di respingere la richiesta. 7.10 Qualora una parte implicata nella controversia faccia richiesta di arbitrato ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 6, dell'Intesa sulla risoluzione delle controversie, sara' l'arbitro a determinare se le contromisure sono commisurate al grado e alla natura degli effetti pregiudizievoli di cui si sia accertata l'esistenza. ---------------- 18 Il fatto che determinate circostanze vengano citate nel presente paragrafo non conferisce di per se' alle stesse uno status legale ai sensi del GATT 1994 o del presente Accordo. Tali circostanze non debbono essere 19 Qualora la richiesta si riferisca ad una sovvenzione che si ritiene debba sfociare in un grave pregiudizio ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 6, gli elementi di prova a dimostrazione di tale grave pregiudizio si possono limitare alle prove disponibili in merito al fatto che siano state o meno soddisfatte le condizioni del paragrafo 1 dell'articolo 6. 20 I periodi di tempo citati nel presente articolo possono essere prorogati di comune accordo. 21 Anche se per questo periodo non e' prevista una riunione del DSB ne sara' comunque tenuta una a tale proposito. 22 Anche se in questo periodo non e' prevista una riunione del DSB ne sara' comunque tenuta una a tale (MANCA IL TESTO)