(All. 1A - Accordo - Art. 7)
                             Articolo 7 
                           Mezzi di tutela 
7.1  Salvo  per  quanto  previsto   dall'articolo   13   dell'Accordo
sull'agricoltura, ogniqualvolta un Membro abbia ragione  di  ritenere
che una sovvenzione di cui all'articolo  1,  accordata  o  tenuta  in
essere da un altro Membro,  provochi  un  danno  alla  sua  industria
nazionale, nonche' annulli o comprometta un vantaggio,  ovvero  causi
grave pregiudizio, esso ha facolta' di  chiedere  che  si  proceda  a
consultazioni con tale altro Membro. 
7.2 Ogni richiesta di consultazione ai sensi del paragrafo  1  dovra'
includere una relazione sugli elementi di prova disponibili in merito
a) all'esistenza e alla natura della sovvenzione in questione e b) al
danno causato  all'industria  nazionale,  ovvero  all'annullamento  o
compromissione, o al grave pregiudizio (19)  causato  agli  interessi
del Membro che richiede di procedere a consultazioni. 
7.3 A  seguito  di  una  richiesta  di  consultazioni  ai  sensi  del
paragrafo 1, il Membro sospettato di accordare o tenere in essere  la
sovvenzione in questione deve avviare le consultazioni nel piu' breve
tempo  possibile.  Lo  scopo  delle  consultazioni  sara'  quello  di
chiarire la situazione e di pervenire ad una soluzione  stabilita  di
comune accordo. 
7.4 Ove entro 60 giorni  20  le  consultazioni  non  sfocino  in  una
soluzione di comune gradimento, i Membri che sono  parti  interessate
alle consultazioni hanno facolta' di deferire la questione all'Organo
di conciliazione (DSB) per  l'immediata  costituzione  di  un  gruppo
speciale, salvo che lo stesso DSB non decida per accordo  unanime  di
non costituirlo.  La  composizione  del  gruppo  speciale  e  le  sue
attribuzioni saranno fissate entro 15 giorni  dalla  data  della  sua
costituzione. 
7.5 Il gruppo speciale procede all'esame della questione  e  presenta
una relazione finale alle parti interessate  nella  controversia.  La
relazione e' diffusa a tutti i Membri entro  120  giorni  dalla  data
della composizione e della definizione delle attribuzioni concesse al
gruppo speciale. 
7.6 Entro 30 giorni dalla sua distribuzione  a  tutti  i  Membri,  la
relazione del gruppo speciale e' adottata dal DSB 21, a meno che  una
delle parti implicate nella controversia  non  notifichi  formalmente
allo stesso la sua decisione di interporre appello, ovvero che il DSB
decida per accordo unanime di non adottate la relazione. 
7.7 In caso di appello  contro  la  relazione  del  gruppo  speciale,
l'organismo di appello emette la sua decisione entro 60 giorni  dalla
data alla quale  la  parte  in  causa  notifica  formalmente  la  sua
intenzione  di  interporre  appello.  Ove  l'organismo   di   appello
consideri di non essere in grado di fornire la  sua  relazione  entro
tale termine di 60 giorni, esso provvede a comunicare al DSB in forma
scritta i motivi  del  ritardo,  unitamente  ad  una  previsione  del
termine entro il quale presentera' la relazione. In  nessun  caso  il
procedimento potra' superare i 90 giorni. La relazione  d'appello  e'
adottata dal DSB e accettata  senza  riserve  dalle  parti  implicate
nella controversia, salvo che il DSB non decida per  accordo  unanime
di non adottare tale relazione entro 20 giorni dalla  sua  diffusione
ai Membri. 
7.8 Qualora  venga  adottata  la  relazione  del  gruppo  speciale  o
dell'organismo  di  appello,  nella  quale  si  specifichi  che   una
sovvenzione abbia causato effetti pregiudizievoli per  gli  interessi
di un altro Membro ai sensi dell'articolo 5, il Membro che accorda  o
mantiene tale sovvenzione prende misure adeguate per  eliminare  tali
effetti pregiudizievoli o provvede a revocare la sovvenzione. 
7.9 Qualora il Membro in questione non abbia  preso  misure  adeguate
per eliminare gli effetti pregiudizievoli  della  sovvenzione  o  per
revocarla  entro  sei  mesi  dalla  data  alla  quale   l'Organo   di
conciliazione   adotta   la   relazione   del   gruppo   speciale   o
dell'organismo  d'appello,  e   in   assenza   di   un   accordo   di
compensazione, l'Organo di conciliazione conferisce al Membro che  si
ritiene   danneggiato   l'autorizzazione    a    prendere    adeguate
contromisure, commisurate  al  grado  e  alla  natura  degli  effetti
pregiudizievoli di cui si sia accertata l'esistenza, a  meno  che  lo
stesso Organo di conciliazione non stabilisca per accordo unanime  di
respingere la richiesta. 
7.10 Qualora una parte implicata nella controversia faccia  richiesta
di arbitrato ai sensi  dell'articolo  22,  paragrafo  6,  dell'Intesa
sulla risoluzione delle controversie, sara' l'arbitro  a  determinare
se le contromisure sono commisurate al  grado  e  alla  natura  degli
effetti pregiudizievoli di cui si sia accertata l'esistenza. 
 
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18 Il fatto che determinate circostanze vengano citate  nel  presente
   paragrafo non conferisce di per se' alle stesse uno status  legale
   ai sensi del GATT 1994 o del presente  Accordo.  Tali  circostanze
   non debbono essere 
19 Qualora la richiesta  si  riferisca  ad  una  sovvenzione  che  si
   ritiene debba sfociare  in  un  grave  pregiudizio  ai  sensi  del
   paragrafo 1 dell'articolo 6, gli elementi di prova a dimostrazione
   di  tale  grave  pregiudizio  si  possono  limitare   alle   prove
   disponibili in merito al fatto che siano state o meno  soddisfatte
   le condizioni del paragrafo 1 dell'articolo 6. 
20 I periodi di tempo citati nel  presente  articolo  possono  essere
prorogati di comune accordo. 
21 Anche se per questo periodo non e' prevista una riunione  del  DSB
ne sara' comunque tenuta una a tale proposito. 
22 Anche se in questo periodo non e' prevista una riunione del DSB ne
sara' comunque tenuta una a tale (MANCA IL TESTO)