(All. 1A - Accordo - Art. 8)
                             Articolo 8 
      Definizione di sovvenzioni non passibili di azione legale 
8.1 Sono da considerarsi non passibili di azione legale le seguenti 
sovvenzioni: 23 
      a) sovvenzioni che non siano specifiche ai sensi dell'articolo 
         2; 
      b) sovvenzioni specifiche ai sensi dell'articolo 2, ma che 
         soddisfino le condizioni previste ad  paragrafo  2,  lettere
a), b), o c) che seguono. 
8.2 In deroga alle  disposizioni  delle  Parti  III  e  V,  non  sono
passibili di azione legale le seguenti sovvenzioni: 
      a) assistenza per attivita' di ricerca svolte da imprese o da 
         istituti di formazione di istruzione superiore o di ricerca 
         sulla base di contratti stipulati con imprese, ove: 24 25 26 
         l'assistenza non rappresenti 27 piu' del 75% dei costi di 
         ricerca  industriale   28,   ovvero   il   50%   dei   costi
dell'attivita' di sviluppo precompetitiva 29; 
         e purche' tale  assistenza  sia  limitata  esclusivamente  a
quanto segue: 
         i) costo del personale (ricercatori, tecnici e altro 
                      personale di supporto, impiegato esclusivamente 
              nell'attivita' di ricerca); 
         ii) costo di strumenti, attrezzature, terreni ed edifici 
                    utilizzati in forma esclusiva e permanente (salvo 
              quando alienati su base commerciale) per l'attivita' di 
              ricerca; 
         iii) costi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati 
              esclusivamente per l'attivita' di ricerca, ivi compresa 
                       l'acquisizione di dati di ricerche, conoscenze 
              tecniche, brevetti, ecc.; 
         iv) spese generali aggiuntive sostenute in conseguenza 
              diretta dell'attivita' di ricerca; 
         v) altri costi di gestione (ad esempio per materiali, 
                 forniture e simili) sostenute in conseguenza diretta 
              dell'attivita' di ricerca. 
      b) assistenza a favore di regioni svantaggiate nel territorio 
         di un Membro, fornita nell'ambito di un quadro generale di 
         sviluppo regionale 30 31, di carattere non specifico (ai 
         sensi dell'articolo 2) e limitata a regioni in possesso  dei
requisiti, fermo restando che: 
         i) ciascuna regione svantaggiata dev'essere un'area 
                       geografica continua chiaramente delimitata con 
                         un'identita' amministrativa ed economica ben 
              definibile; 
         ii) la regione e' considerata svantaggiata sulla base di 
                     criteri neutri e oggettivi 32, dai quali risulta 
                evidente che le difficolta' dell'area non derivano da 
                      circostanze temporanee; i criteri devono essere 
                  enunciati chiaramente in leggi, regolamenti o altri 
                         documenti ufficiali, in modo da poter essere 
              verificati; 
         iii) i criteri devono includere una valutazione dello 
                sviluppo economico, basata almeno su uno dei seguenti 
              fattori; 
         - reddito pro capite, o reddito famigliare pro capite, o 
                 PNL pro capite, che non dev'essere superiore all'85% 
              della media del territorio interessato; 
 
   rappresentare dei miglioramenti. 
         - tasso di disoccupazione, che dev'essere pari almeno al 
              110% della media del territorio interessato; 
      la valutazione deve riguardare un periodo di tre anni e puo' 
         comunque essere composita ed includere altri fattori. 
      c) assistenza finalizzata a promuovere l'adeguamento degli 
         impianti esistenti 33 ai nuovi obblighi in materia 
         ambientale imposti da leggi e/o regolamenti e che risultano 
         in maggiori vincoli  e  oneri  finanziari  per  le  imprese,
purche' tale assistenza: 
          i) sia una misura una tantum e non ricorrente; e 
         ii) sia limitata al 20% del costo dell'adattamento; e 
         iii) non copra il costo di sostituzione e di gestione 
               dell'investimento assistito, che dev'essere totalmente 
              a carico delle imprese; e 
         iv) sia direttamente collegata e proporzionata alla 
                        riduzione delle nocivita' e dell'inquinamento 
                       pianificata dall'impresa, e non si riferisca a 
              eventuali risparmi ottenuti nei costi di produzione; 
         v) sia disponibile per tutte le imprese che possono 
               adottare le nuove attrezzature e/o i nuovi processi di 
              produzione. 
8.3 Un  programma  di  sovvenzioni  per  il  quale  si  invochino  le
disposizioni del paragrafo 2 deve essere notificato al Comitato prima
della sua attuazione, conformemente  alle  disposizioni  della  Parte
VII. La notifica deve essere sufficientemente dettagliata, al fine di
consentire agli altri Membri di valutare la conformita' del programma
con le condizioni e i criteri esposti nelle  disposizioni  pertinenti
del paragrafo 2. I Membri inoltre provvedono a  fornire  al  Comitato
aggiornamenti annuali di  tali  notifiche,  in  particolare  fornendo
informazioni in merito alla spesa globale per ciascun programma  e  a
eventuali modifiche apportate al programma. Gli altri Membri hanno il
diritto di chiedere informazioni su singoli casi di sovvenzioni 
concesse a norma di un programma oggetto di notifica. 34 
8.4 Su richiesta di un Membro, il Segretariato procede  all'esame  di
una notifica effettuata ai sensi del paragrafo 3 e,  ove  necessario,
chiede ulteriori informazioni al Membro sovvenzionante in  merito  al
programma notificato oggetto  di  esame,  provvedendo  in  seguito  a
comunicare le  proprie  conclusioni  al  Comitato.  Quest'ultimo,  su
richiesta, esamina prontamente le conclusioni del Segretariato (o, se
non e' stata richiesta una verifica da  parte  del  Segretariato,  la
notifica stessa) nell'intento di accertare se siano stati soddisfatti
i criteri e le  condizioni  di  cui  al  paragrafo  2.  La  procedura
prevista nel presente paragrafo e'  completata  al  piu'  tardi  alla
prima riunione regolare del Comitato successiva alla notifica  di  un
programma di sovvenzioni, purche'  sia  trascorso  un  intervallo  di
almeno due messi tra la notifica  e  la  riunione  del  Comitato.  La
procedura di verifica descritta nel  presente  paragrafo  si  applica
inoltre, su  richiesta,  a  eventuali  modifiche  sostanziali  di  un
programma notificate negli aggiornamenti annuali di cui al  paragrafo
3. 
8.5  Si  richiesta  di  un  Membro,  l'accertamento  effettuato   dal
comitato, di cui al paragrafo 4, ovvero il  mancato  accertamento  da
parte dello stesso, nonche' la violazione,  in  singoli  casi,  delle
condizioni  esposte  in  un  programma  oggetto  di   notifica   sono
sottoposti a procedura vincolante di arbitrato. Il collegio arbitrale
presenta le sue conclusioni ai Membri entro 120 giorni dalla data  in
cui la questione e' stata sottoposta ad arbitrato. Salvo  per  quanto
diversamente  disposto  nel  presente  paragrafo,  le  procedure   di
arbitrato  che  si  tengono  a  norma  dello  stesso  sono   soggette
all'Intesa sulla risoluzione delle controversie. 
 
------------------ 23 Si da' atto che  l'assistenza  governativa  per
   diversi scopi e' ampiamente fornita dai Membri e che  il  semplice
   fatto  che  tale  assistenza  non  si   possa   qualificare   come
   trattamento  non  suscettibile  di  azione  legale  ai  sensi  del
   presente articolo non limita di per se' la facolta' dei Membri  di
   fornirla. 
24 Poiche' si prevede che gli aeromobili civili  saranno  soggetti  a
   regole specifiche  multilaterali,  le  disposizioni  del  presente
   comma non si applicano a tale prodotto. 
25 Al piu' tardi 18 mesi dopo l'entrata in vigore  dell'Accordo  OMC,
   il Comitato per le sovvenzioni e le misure compensative,  previsto
   all'articolo 24 (denominato nel presente  Accordo  il  "Comitato")
   verifichera' il funzionamento delle disposizioni del  comma  2  a)
   nell'intento  di  apportare  tutte  le  modifiche  necessarie  per
   migliorarlo. Nel  considerare  possibili  modifiche,  il  Comitato
   esaminera' con attenzione le definizioni delle categorie  elencate
   nel presente comma, alla luce dell'esperienza acquisita dai Membri
   nel quadro di programmi  di  ricerca  e  dell'attivita'  di  altre
   istituzioni internazionali pertinenti. 
26 Le disposizioni del presente Accordo non si applicano ad attivita'
   di  ricerca  di  base  condotte  autonomamente  da   istituti   di
   istruzione superiore o di ricerca.  Con  il  termine  "ricerca  di
   base"  s'intende  un   ampliamento   delle   conoscenze   generali
   scientifiche e tecniche non connesso ad  obiettivi  industriali  o
   commerciali. 
27 I livelli consentii di assistenza non passibile di  azione  legale
   di cui al presente paragrafo saranno definiti con  riferimento  ai
   costi totali riconosciuti, sostenuti nell'arco della durata di  un
   singolo progetto. 
28 Con  il  termine  "ricerca  industriale"  s'intende  una   ricerca
   pianificata o un'indagine critica mirata alla  scoperta  di  nuove
   conoscenze, allo scopo di utilizzarle per  lo  sviluppo  di  nuovi
   prodotti, processi  o  servizi,  o  per  introdurre  miglioramenti
   significativi in prodotti, processi o servizi gia' esistenti. 
29 Con l'espressione "attivita' di sviluppo precompetitiva" s'intende
   la trasposizione dei risultati della ricerca industriale in un pi-
   ano o un programma tecnico dettagliato o  nella  progettazione  di
   prodotti, processi  o  servizi  nuovi,  modificati  o  migliorati,
   destinati alla vendita o all'utilizzo, ivi compresa  la  creazione
   di un prototipo  non  idoneo  all'uso  commerciale.  Puo'  inoltre
   comprendere  la  formulazione  teorica  e  la   progettazione   di
   prodotti, processi o servizi alternativi, nonche' progetti  pilota
   e dimostrazioni iniziali, purche' i medesimi progetti non  possano
   essere convertiti o  utilizzati  per  applicazioni  industriali  o
   sfruttamento commerciale, 
30 Nel caso di programmi che abbracciano  la  ricerca  industriale  e
   l'attivita' di sviluppo precompetitiva, il livello  consentito  di
   assistenza non possibile di azione legale non superera'  la  media
   semplice dei livelli  consentiti  di  assistenza  non  soggetta  a
   sanzioni applicabili alle due categorie che  precedono,  calcolati
   sulla base di tutti i costi riconosciuti indicati alle voci da  i)
   a v) del presente comma. 
31 Con  l'espressione  "quadro  generale   di   sviluppo   regionale"
   s'intende che i programmi regionali di  sovvenzione  rientrano  in
   una politica di sviluppo  regionale  organica  e  di  applicazione
   generale e che  le  sovvenzioni  per  lo  sviluppo  regionale  non
   vengano concesse in area geografica isolate che non hanno, neppure
   potenzialmente, alcuna influenza sullo sviluppo della regione.  32
   Con l'espressione "criteri neutri e oggettivi" s'intendono criteri
   che non favoriscono determinate regioni al di la'  di  quanto  sia
   opportuno  ai  fini  dell'eliminazione  o   della   riduzione   di
   disparita'  regionali  nel  quadro  della  politica  di   sviluppo
   regionale.  A  questo  proposito,  i  programmi   di   sovvenzione
   regionali prevedono dei tetti  all'ammontare  dell'assistenza  che
   puo' essere concessa a ciascun  progetto  sovvenzionato.  I  tetti
   devono essere differenziati in base ai diversi livelli di sviluppo
   delle regioni assistite e devono essere  espressi  in  termini  di
   costi di investimento o costo della creazione di posti di  lavoro.
   Nell'ambito di tali tetti, la  riparazione  dell'assistenza  sara'
   sufficientemente  ampia  ed  equa,  in  modo  da   evitare   l'uso
   predominante di una (MANCA IL TESTO) 
33 Con l'espressione "impianti esistenti"  s'intendono  gli  impianti
   gia' operativi da almeno due anni al momento  dell'imposizione  di
   nuovi obblighi in materia ambientale.