Articolo 8 Definizione di sovvenzioni non passibili di azione legale 8.1 Sono da considerarsi non passibili di azione legale le seguenti sovvenzioni: 23 a) sovvenzioni che non siano specifiche ai sensi dell'articolo 2; b) sovvenzioni specifiche ai sensi dell'articolo 2, ma che soddisfino le condizioni previste ad paragrafo 2, lettere a), b), o c) che seguono. 8.2 In deroga alle disposizioni delle Parti III e V, non sono passibili di azione legale le seguenti sovvenzioni: a) assistenza per attivita' di ricerca svolte da imprese o da istituti di formazione di istruzione superiore o di ricerca sulla base di contratti stipulati con imprese, ove: 24 25 26 l'assistenza non rappresenti 27 piu' del 75% dei costi di ricerca industriale 28, ovvero il 50% dei costi dell'attivita' di sviluppo precompetitiva 29; e purche' tale assistenza sia limitata esclusivamente a quanto segue: i) costo del personale (ricercatori, tecnici e altro personale di supporto, impiegato esclusivamente nell'attivita' di ricerca); ii) costo di strumenti, attrezzature, terreni ed edifici utilizzati in forma esclusiva e permanente (salvo quando alienati su base commerciale) per l'attivita' di ricerca; iii) costi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per l'attivita' di ricerca, ivi compresa l'acquisizione di dati di ricerche, conoscenze tecniche, brevetti, ecc.; iv) spese generali aggiuntive sostenute in conseguenza diretta dell'attivita' di ricerca; v) altri costi di gestione (ad esempio per materiali, forniture e simili) sostenute in conseguenza diretta dell'attivita' di ricerca. b) assistenza a favore di regioni svantaggiate nel territorio di un Membro, fornita nell'ambito di un quadro generale di sviluppo regionale 30 31, di carattere non specifico (ai sensi dell'articolo 2) e limitata a regioni in possesso dei requisiti, fermo restando che: i) ciascuna regione svantaggiata dev'essere un'area geografica continua chiaramente delimitata con un'identita' amministrativa ed economica ben definibile; ii) la regione e' considerata svantaggiata sulla base di criteri neutri e oggettivi 32, dai quali risulta evidente che le difficolta' dell'area non derivano da circostanze temporanee; i criteri devono essere enunciati chiaramente in leggi, regolamenti o altri documenti ufficiali, in modo da poter essere verificati; iii) i criteri devono includere una valutazione dello sviluppo economico, basata almeno su uno dei seguenti fattori; - reddito pro capite, o reddito famigliare pro capite, o PNL pro capite, che non dev'essere superiore all'85% della media del territorio interessato; rappresentare dei miglioramenti. - tasso di disoccupazione, che dev'essere pari almeno al 110% della media del territorio interessato; la valutazione deve riguardare un periodo di tre anni e puo' comunque essere composita ed includere altri fattori. c) assistenza finalizzata a promuovere l'adeguamento degli impianti esistenti 33 ai nuovi obblighi in materia ambientale imposti da leggi e/o regolamenti e che risultano in maggiori vincoli e oneri finanziari per le imprese, purche' tale assistenza: i) sia una misura una tantum e non ricorrente; e ii) sia limitata al 20% del costo dell'adattamento; e iii) non copra il costo di sostituzione e di gestione dell'investimento assistito, che dev'essere totalmente a carico delle imprese; e iv) sia direttamente collegata e proporzionata alla riduzione delle nocivita' e dell'inquinamento pianificata dall'impresa, e non si riferisca a eventuali risparmi ottenuti nei costi di produzione; v) sia disponibile per tutte le imprese che possono adottare le nuove attrezzature e/o i nuovi processi di produzione. 8.3 Un programma di sovvenzioni per il quale si invochino le disposizioni del paragrafo 2 deve essere notificato al Comitato prima della sua attuazione, conformemente alle disposizioni della Parte VII. La notifica deve essere sufficientemente dettagliata, al fine di consentire agli altri Membri di valutare la conformita' del programma con le condizioni e i criteri esposti nelle disposizioni pertinenti del paragrafo 2. I Membri inoltre provvedono a fornire al Comitato aggiornamenti annuali di tali notifiche, in particolare fornendo informazioni in merito alla spesa globale per ciascun programma e a eventuali modifiche apportate al programma. Gli altri Membri hanno il diritto di chiedere informazioni su singoli casi di sovvenzioni concesse a norma di un programma oggetto di notifica. 34 8.4 Su richiesta di un Membro, il Segretariato procede all'esame di una notifica effettuata ai sensi del paragrafo 3 e, ove necessario, chiede ulteriori informazioni al Membro sovvenzionante in merito al programma notificato oggetto di esame, provvedendo in seguito a comunicare le proprie conclusioni al Comitato. Quest'ultimo, su richiesta, esamina prontamente le conclusioni del Segretariato (o, se non e' stata richiesta una verifica da parte del Segretariato, la notifica stessa) nell'intento di accertare se siano stati soddisfatti i criteri e le condizioni di cui al paragrafo 2. La procedura prevista nel presente paragrafo e' completata al piu' tardi alla prima riunione regolare del Comitato successiva alla notifica di un programma di sovvenzioni, purche' sia trascorso un intervallo di almeno due messi tra la notifica e la riunione del Comitato. La procedura di verifica descritta nel presente paragrafo si applica inoltre, su richiesta, a eventuali modifiche sostanziali di un programma notificate negli aggiornamenti annuali di cui al paragrafo 3. 8.5 Si richiesta di un Membro, l'accertamento effettuato dal comitato, di cui al paragrafo 4, ovvero il mancato accertamento da parte dello stesso, nonche' la violazione, in singoli casi, delle condizioni esposte in un programma oggetto di notifica sono sottoposti a procedura vincolante di arbitrato. Il collegio arbitrale presenta le sue conclusioni ai Membri entro 120 giorni dalla data in cui la questione e' stata sottoposta ad arbitrato. Salvo per quanto diversamente disposto nel presente paragrafo, le procedure di arbitrato che si tengono a norma dello stesso sono soggette all'Intesa sulla risoluzione delle controversie. ------------------ 23 Si da' atto che l'assistenza governativa per diversi scopi e' ampiamente fornita dai Membri e che il semplice fatto che tale assistenza non si possa qualificare come trattamento non suscettibile di azione legale ai sensi del presente articolo non limita di per se' la facolta' dei Membri di fornirla. 24 Poiche' si prevede che gli aeromobili civili saranno soggetti a regole specifiche multilaterali, le disposizioni del presente comma non si applicano a tale prodotto. 25 Al piu' tardi 18 mesi dopo l'entrata in vigore dell'Accordo OMC, il Comitato per le sovvenzioni e le misure compensative, previsto all'articolo 24 (denominato nel presente Accordo il "Comitato") verifichera' il funzionamento delle disposizioni del comma 2 a) nell'intento di apportare tutte le modifiche necessarie per migliorarlo. Nel considerare possibili modifiche, il Comitato esaminera' con attenzione le definizioni delle categorie elencate nel presente comma, alla luce dell'esperienza acquisita dai Membri nel quadro di programmi di ricerca e dell'attivita' di altre istituzioni internazionali pertinenti. 26 Le disposizioni del presente Accordo non si applicano ad attivita' di ricerca di base condotte autonomamente da istituti di istruzione superiore o di ricerca. Con il termine "ricerca di base" s'intende un ampliamento delle conoscenze generali scientifiche e tecniche non connesso ad obiettivi industriali o commerciali. 27 I livelli consentii di assistenza non passibile di azione legale di cui al presente paragrafo saranno definiti con riferimento ai costi totali riconosciuti, sostenuti nell'arco della durata di un singolo progetto. 28 Con il termine "ricerca industriale" s'intende una ricerca pianificata o un'indagine critica mirata alla scoperta di nuove conoscenze, allo scopo di utilizzarle per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi o servizi, o per introdurre miglioramenti significativi in prodotti, processi o servizi gia' esistenti. 29 Con l'espressione "attivita' di sviluppo precompetitiva" s'intende la trasposizione dei risultati della ricerca industriale in un pi- ano o un programma tecnico dettagliato o nella progettazione di prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati, destinati alla vendita o all'utilizzo, ivi compresa la creazione di un prototipo non idoneo all'uso commerciale. Puo' inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di prodotti, processi o servizi alternativi, nonche' progetti pilota e dimostrazioni iniziali, purche' i medesimi progetti non possano essere convertiti o utilizzati per applicazioni industriali o sfruttamento commerciale, 30 Nel caso di programmi che abbracciano la ricerca industriale e l'attivita' di sviluppo precompetitiva, il livello consentito di assistenza non possibile di azione legale non superera' la media semplice dei livelli consentiti di assistenza non soggetta a sanzioni applicabili alle due categorie che precedono, calcolati sulla base di tutti i costi riconosciuti indicati alle voci da i) a v) del presente comma. 31 Con l'espressione "quadro generale di sviluppo regionale" s'intende che i programmi regionali di sovvenzione rientrano in una politica di sviluppo regionale organica e di applicazione generale e che le sovvenzioni per lo sviluppo regionale non vengano concesse in area geografica isolate che non hanno, neppure potenzialmente, alcuna influenza sullo sviluppo della regione. 32 Con l'espressione "criteri neutri e oggettivi" s'intendono criteri che non favoriscono determinate regioni al di la' di quanto sia opportuno ai fini dell'eliminazione o della riduzione di disparita' regionali nel quadro della politica di sviluppo regionale. A questo proposito, i programmi di sovvenzione regionali prevedono dei tetti all'ammontare dell'assistenza che puo' essere concessa a ciascun progetto sovvenzionato. I tetti devono essere differenziati in base ai diversi livelli di sviluppo delle regioni assistite e devono essere espressi in termini di costi di investimento o costo della creazione di posti di lavoro. Nell'ambito di tali tetti, la riparazione dell'assistenza sara' sufficientemente ampia ed equa, in modo da evitare l'uso predominante di una (MANCA IL TESTO) 33 Con l'espressione "impianti esistenti" s'intendono gli impianti gia' operativi da almeno due anni al momento dell'imposizione di nuovi obblighi in materia ambientale.