Articolo 9 Consultazioni e mezzi di tutela autorizzati 9.1 Qualora, nel corso dell'attuazione di un programma di cui all'articolo 8, paragrafo 2, nonostante tale programma sia conforme ai criteri esposti nello stesso paragrafo, un Membro abbia motivo di ritenere che tale programma abbia provocato gravi effetti pregiudizievoli per la sua industria nazionale, tali da provocare danni ai quali risulti difficile porre rimedio, esso puo' richiedere di procedere a consultazioni con il Membro che concede o mantiene in essere la sovvenzione. 9.2 A seguito di una richiesta di consultazioni ai sensi del paragrafo 1, il Membro che concede o tiene in essere il programma di sovvenzioni in questione deve avviare le consultazioni nel piu' breve tempo possibile. Lo scopo delle consultazioni sara' quello di chiarire la situazione e di pervenire ad una soluzione di comune gradimento. 9.3 Ove entro 60 giorni dalla richiesta di procedere a consultazioni ai sensi del paragrafo 2 non si pervenga ad una soluzione di comune gradimento, il Membro richiedente ha facolta' di deferire la questione al Comitato. 9.4 Nei casi in cui una questione venga deferita al Comitato, quest'ultimo procede immediatamente all'esame dei fatti e degli elementi di prova a dimostrazione degli effetti di cui al paragrafo 1. Ove il Comitato accerti l'esistenza di tali effetti pregiudizievoli, raccomandera' al Membro sovvenzionante di modificare il programma in modo da eliminarli. Il Comitato presentera' le sue conclusioni entro 120 giorni dalla data alla quale la questione e' stata portata alla sua attenzione ai sensi del paragrafo 3. Qualora la raccomandazione non venga osservata entro sei mesi, il Comitato conferira' al Membro richiedente l'autorizzazione a prendere adeguate contromisure, commisurate al grado e alla natura degli effetti pregiudizievoli di cui si sia accertata l'esistenza.