(All. 1A - Accordo - Art. 9)
                             Articolo 9 
             Consultazioni e mezzi di tutela autorizzati 
9.1 Qualora,  nel  corso  dell'attuazione  di  un  programma  di  cui
all'articolo 8, paragrafo 2, nonostante tale programma  sia  conforme
ai criteri esposti nello stesso paragrafo, un Membro abbia motivo  di
ritenere  che  tale   programma   abbia   provocato   gravi   effetti
pregiudizievoli per la sua industria  nazionale,  tali  da  provocare
danni ai quali risulti difficile porre rimedio, esso puo'  richiedere
di procedere a consultazioni con il Membro che concede o mantiene  in
essere la sovvenzione. 
9.2 A  seguito  di  una  richiesta  di  consultazioni  ai  sensi  del
paragrafo 1, il Membro che concede o tiene in essere il programma  di
sovvenzioni in questione deve avviare le consultazioni nel piu' breve 
tempo  possibile.  Lo  scopo  delle  consultazioni  sara'  quello  di
chiarire la situazione e di pervenire  ad  una  soluzione  di  comune
gradimento. 
9.3 Ove entro 60 giorni dalla richiesta di procedere a  consultazioni
ai sensi del paragrafo 2 non si pervenga ad una soluzione  di  comune
gradimento,  il  Membro  richiedente  ha  facolta'  di  deferire   la
questione al Comitato. 
9.4 Nei casi  in  cui  una  questione  venga  deferita  al  Comitato,
quest'ultimo procede  immediatamente  all'esame  dei  fatti  e  degli
elementi di prova a dimostrazione degli effetti di cui  al  paragrafo
1.  Ove   il   Comitato   accerti   l'esistenza   di   tali   effetti
pregiudizievoli, raccomandera' al Membro sovvenzionante di modificare
il programma in modo da eliminarli. Il Comitato  presentera'  le  sue
conclusioni entro 120 giorni dalla data alla quale  la  questione  e'
stata portata alla sua attenzione ai sensi del paragrafo  3.  Qualora
la raccomandazione non venga osservata entro sei  mesi,  il  Comitato
conferira' al Membro richiedente l'autorizzazione a prendere adeguate
contromisure, commisurate  al  grado  e  alla  natura  degli  effetti
pregiudizievoli di cui si sia accertata l'esistenza.