ACCORDO SULLE MISURE DI SALVAGUARDIA I Membri, In considerazione dell'obiettivo generale da essi perseguito di migliorare e rafforzare il sistema commerciale internazionale sulla base del GATT 1994; Riconoscendo l'esigenza di chiarire e consolidare la disciplina del GATT 1994, e in special modo le disposizioni dell'articolo XIX (Misure urgenti concernenti l'importazione di prodotti particolari), per ristabilire un controllo di tipo multilaterale sui provvedimenti di salvaguardia ed eliminare le misure che sfuggono a tale controllo; Riconoscendo l'importanza dell'adeguamento strutturale e la necessita' di promuovere, piuttosto che limitare, la concorrenza nei mercati internazionali; e Riconoscendo inoltre la necessita', a tal fine, di un Accordo generale applicabile a tutti i Membri e basato sui principi fondamentali del GATT 1994, Hanno concordato quanto segue: Articolo 1 Disposizione generale Il presente Accordo stabilisce le norme per l'applicazione di misure di salvaguardia, intendendo con cio' le misure previste dall'articolo XIX del GATT 1994.