(All. 1A - Accordo - Art. 1)
                ACCORDO SULLE MISURE DI SALVAGUARDIA 
I Membri, 
      In considerazione dell'obiettivo generale da essi perseguito di
migliorare e rafforzare il sistema commerciale  internazionale  sulla
base del GATT 1994; 
      Riconoscendo l'esigenza di chiarire e consolidare la disciplina
del GATT 1994, e in special modo le  disposizioni  dell'articolo  XIX
(Misure urgenti concernenti l'importazione di prodotti  particolari),
per ristabilire un controllo di tipo multilaterale sui  provvedimenti
di salvaguardia ed eliminare le misure che sfuggono a tale controllo; 
      Riconoscendo l'importanza  dell'adeguamento  strutturale  e  la
necessita' di promuovere, piuttosto che limitare, la concorrenza nei 
mercati internazionali; e 
      Riconoscendo inoltre la necessita', a tal fine, di  un  Accordo
generale  applicabile  a  tutti  i  Membri  e  basato  sui   principi
fondamentali del GATT 1994, 
      Hanno concordato quanto segue: 
                             Articolo 1 
                        Disposizione generale 
      Il presente Accordo stabilisce le norme per  l'applicazione  di
misure di  salvaguardia,  intendendo  con  cio'  le  misure  previste
dall'articolo XIX del GATT 1994.