(All. 1A - Accordo - Art.10)
                             Articolo 10 
           Misure gia' in atto ai sensi dell'articolo XIX 
   I Membri revocheranno tutte le misure di salvaguardia adottate  ai
sensi dell'articolo XIX del GATT 1947 che fossero in atto  alla  data
di entrata in vigore dell'Accordo OMC al piu' tardi entro  otto  anni
dalla data di applicazione iniziale  o  cinque  anni  dalla  data  di
entrata in vigore dell'Accordo OMC, se successiva. 
 
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2 I Membri provvederanno a notificare immediatamente al Comitato  per
   le  misure  di  salvaguardia  una  misura  adottata  a  norma  del
   paragrafo 1 dell'articolo 9.