Articolo 10 Misure gia' in atto ai sensi dell'articolo XIX I Membri revocheranno tutte le misure di salvaguardia adottate ai sensi dell'articolo XIX del GATT 1947 che fossero in atto alla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC al piu' tardi entro otto anni dalla data di applicazione iniziale o cinque anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC, se successiva. ----------------- 2 I Membri provvederanno a notificare immediatamente al Comitato per le misure di salvaguardia una misura adottata a norma del paragrafo 1 dell'articolo 9.