Articolo 11 Divieto ed eliminazione di determinate misure 1. a) I Membri dovranno astenersi dall'adottare o richiedere l'applicazione di provvedimenti di emergenza nei confronti dell'importazione di particolare prodotti, come indicato nell'articolo XIX del GATT 1994, salvo che tali provvedimenti siano conformi alle disposizioni di detto articolo, applicato nell'osservanza del presente Accordo. b) I Membri dovranno inoltre astenersi dal perseguire, adottare o tenere in essere restrizioni volontarie all'esportazione, accordi commerciali su ordinazione o altre misure analoghe concernenti l'esportazione o l'importazione (3 4), ivi compresi provvedimenti adottati da un singolo Membro o ai sensi di accordi, impegni e intese stipulati da due o piu' Membri. Eventuali misure di questo tipo in vigore alla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC saranno rese conformi alle disposizioni del presente Accordo o eliminare gradualmente secondo quanto disposto dal paragrafo 2. c) Il presente Accordo non si applica a misure perseguite, adottate o tenute in essere da un Membro ai sensi di disposizioni del GATT 1994 diverse dall'articolo XIX, accordi commerciali multilaterali nell'allegato 1A diversi dal presente Accordo, o ai sensi di protocolli e accordi o intese conclusi nell'ambito del GATT 1994. 2. La revoca graduale delle misure, di cui al paragrafo, lettera b), si svolgera' in base a calendari che i Membri interessati dovranno presentare al comitato per le misure di salvaguardia al piu' tardi 180 giorni dopo la data entrata in vigore dell'Accordo OMC. Tali calendari si riferiranno a tutte le misure indicate al paragrafo 1, da revocare gradualmente o rendere conformi al presente Accordo entro un termine non superiore a quattro anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC, fatta eccezione per non piu' di una misura specifica per ogni membro importatore 3 , la cui durata non potra' estendersi oltre il 31 dicembre 1999. Eventuali eccezioni dovranno essere concordate dai Membri direttamente interessati notificate al comitato per le misure di salvaguardia per l'esame e l'approvazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore dell'Accordo OMC. Nell'allegato e' indicata una misura approvata come rientrante nell'eccezione. 3.1. Membri si asterranno dall'incoraggiare o sostenere l'adozione o il mantenimento, da parte di imprese pubbliche e private, di misure non governative equivalenti a quelle indicate al paragrafo 1. ---------------------- 3 Un contingente di importazione applicato a titolo di misura di salvaguardia conformemente alle relative disposizioni del GATT e del presente Accordo potra' essere gestito di comune accordo, dall'esportatore membro. 4 Esempi di misure di questo tipo includono interventi di contenimento delle esportazioni, sistemi di controllo dei prezzi per l'esportazione e l'importazione, vigilanza su esportazioni e importazioni, cartelli di importazione obbligatori e regimi facoltativi di licenze di esportazione o di importazione, che offrono una certa tutela.