(All. 1A - Accordo - Art.11)
                             Articolo 11 
            Divieto ed eliminazione di determinate misure 
1. a) I Membri  dovranno   astenersi   dall'adottare   o   richiedere
         l'applicazione di provvedimenti di emergenza  nei  confronti
         dell'importazione di  particolare  prodotti,  come  indicato
         nell'articolo  XIX   del   GATT   1994,   salvo   che   tali
         provvedimenti siano  conformi  alle  disposizioni  di  detto
         articolo, applicato nell'osservanza del presente Accordo. 
     b) I Membri dovranno inoltre astenersi dal perseguire, adottare 
         o tenere in essere restrizioni volontarie all'esportazione, 
         accordi commerciali su ordinazione o altre misure analoghe 
         concernenti l'esportazione o l'importazione (3 4), ivi 
         compresi provvedimenti adottati da un singolo Membro o ai 
         sensi di accordi, impegni e intese stipulati da due o piu' 
         Membri. Eventuali misure di questo tipo in vigore alla data 
         di entrata in vigore dell'Accordo OMC saranno rese conformi 
         alle  disposizioni  del   presente   Accordo   o   eliminare
gradualmente secondo quanto disposto dal paragrafo 2. 
     c) Il presente Accordo non si applica a misure perseguite, 
         adottate o tenute in essere da un Membro ai sensi di 
         disposizioni del GATT 1994 diverse dall'articolo XIX, 
         accordi commerciali multilaterali nell'allegato 1A diversi 
         dal presente Accordo, o ai sensi di protocolli e  accordi  o
intese conclusi nell'ambito del GATT 1994. 
2. La revoca graduale delle misure, di cui al paragrafo, lettera  b),
si svolgera' in base a calendari che i  Membri  interessati  dovranno
presentare al comitato per le misure di salvaguardia  al  piu'  tardi
180 giorni dopo la data entrata  in  vigore  dell'Accordo  OMC.  Tali
calendari si riferiranno a tutte le misure indicate al  paragrafo  1,
da revocare gradualmente o rendere conformi al presente Accordo entro
un termine non superiore a quattro anni  dalla  data  di  entrata  in
vigore dell'Accordo OMC, fatta eccezione per non piu' di  una  misura
specifica per ogni membro importatore 3 , la cui  durata  non  potra'
estendersi oltre il 31 dicembre 1999.  Eventuali  eccezioni  dovranno
essere concordate dai Membri direttamente interessati  notificate  al
comitato per le misure di salvaguardia per l'esame  e  l'approvazione
entro  90   giorni   dall'entrata   in   vigore   dell'Accordo   OMC.
Nell'allegato  e'  indicata  una  misura  approvata  come  rientrante
nell'eccezione. 
3.1. Membri si asterranno dall'incoraggiare o sostenere l'adozione  o
il mantenimento, da parte di imprese pubbliche e private,  di  misure
non governative equivalenti a quelle indicate al paragrafo 1. 
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3 Un contingente di importazione applicato  a  titolo  di  misura  di
         salvaguardia conformemente alle  relative  disposizioni  del
         GATT e del presente Accordo potra' essere gestito di  comune
         accordo, dall'esportatore membro. 
4 Esempi di  misure  di   questo   tipo   includono   interventi   di
         contenimento delle esportazioni, sistemi  di  controllo  dei
         prezzi per l'esportazione  e  l'importazione,  vigilanza  su
         esportazioni  e  importazioni,  cartelli   di   importazione
         obbligatori e regimi facoltativi di licenze di  esportazione
         o di importazione, che offrono una certa tutela.