(All. 1A - Accordo - Art.12)
                             Articolo 12 
                      Notifica e consultazioni 
1. I Membri provvederanno a dare immediata notifica al  Comitato  per
le misure di salvaguardia in merito a quanto segue: 
     a) apertura di un'inchiesta concernente l'esistenza o la 
         minaccia  di  un  grave  pregiudizio,  nonche'  le  relative
motivazioni; 
     b) riscontro dell'esistenza o della minaccia di un grave 
         pregiudizio causato da incremento delle importazioni, e 
     c) decisione di applicare o prorogare una misura di 
         salvaguardia. 
2. Nell'effettuare la notifica di cui al paragrafo 1,  lettera  b)  e
lettera c), il Membro che intenda applicare o prorogare una misura di
salvaguardia dovra' fornire al Comitato per le misure di salvaguardia
tutte le informazioni del caso, tra cui una  prova  dell'esistenza  o
della minaccia di un grave pregiudizio causato dall'incremento  delle
importazioni, una descrizione  precisa  del  prodotto  interessato  e
della misura proposta, la data proposta per l'introduzione, la durata
prevista e i tempi per la progressiva liberalizzazione.  In  caso  di
proroga di  una  misura,  sara'  necessario  inoltre  dimostrare  che
l'industria interessata e' in via di adeguamento.  Il  Consiglio  per
gli scambi di merci o il  Comitato  per  le  misure  di  salvaguardia
potranno richiedere al Membro che intende applicare o  prorogare  una
misura le informazioni aggiuntive da essi ritenute necessarie. 
3. Un  Membro  che  intenda  applicare  o  prorogare  una  misura  di
salvaguardia dovra' dare adeguato spazio a consultazioni  preliminari
con altri Membri che  abbiano  un  interesse  sostanziale  in  quanto
esportatori del prodotto in  questione,  al  fine,  tra  l'altro,  di
esaminare le informazioni fornite ai sensi del paragrafo 2, scambiare
opinioni sulla misura da attuare e raggiungere un'intesa sui modi per
conseguire l'obiettivo indicato al paragrafo 1 dell'articolo 8. 
4. Prima di adottare una misura provvisoria, di cui all'articolo 6, i
Membri dovranno effettuare una notifica in tal senso al Comitato  per
le  misure  di  salvaguardia.  Le   consultazioni   saranno   avviate
immediatamente dopo l'adozione della misura. 
5. I risultati delle  consultazioni  di  cui  al  presente  articolo,
nonche' i risultati  delle  verifiche  a  meta'  termine  di  cui  al
paragrafo 4 dell'articolo 7, eventuali forme di compensazione di  cui
al paragrafo 1 dell'articolo 8, nonche' proposte  di  sospensione  di
concessioni e altri obblighi di cui al paragrafo 2  dell'articolo  8,
saranno tempestivamente notificati al Consiglio  per  gli  scambi  di
merci dai Membri interessati. 
6. I Membri provvederanno a notificare prontamente al comitato per le
misure di salvaguardia leggi, regolamenti e procedure  amministrative
nazionali  relative  a  misure  di  salvaguardia,  nonche'  eventuali
modifiche ivi apportate. 
7. I Membri che mantengano in essere le misure descritte all'articolo
10 e al paragrafo 1 dell'articolo 11, in atto alla data di entrata in
vigore dell'Accordo OMC, provvederanno a darne notifica  al  Comitato
per le misure di salvaguardia, al piu' tardi 60 giorni dopo  la  data
di entrata in vigore dell'Accordo OMC. 
8. Qualsiasi Membro potra' notificare al comitato per  le  misure  di
salvaguardia eventuali leggi, regolamenti, procedure  amministrative,
nonche' misure o azioni discusse nel presente Accordo che  non  siano
state notificate da altri Membri tenuti ad effettuare tali  notifiche
ai sensi del presente Accordo. 
9. Qualsiasi Membro potra' notificare al comitato per  le  misure  di
salvaguardia eventuali misure non governative di cui all'articolo 11,
paragrafo 3. 
10. Tutte le notifiche al Consiglio per gli scambi di merci ai  sensi
del presente Accordo saranno  effettuate,  di  norma,  attraverso  il
Comitato per le misure di salvaguardia. 
11. Le disposizioni sulla notifica contenute nel presente Accordo non
s'intendono imporre ai Membri di rendere note informazioni  riservate
la cui divulgazione impedirebbe l'applicazione della legge o comunque
sarebbe  contraria  all'interesse  pubblico  o   pregiudicherebbe   i
legittimi interessi commerciali di determinate imprese,  pubbliche  o
private.