(All. 1A - Accordo - Art.14)
                             Articolo 14 
                   Risoluzione delle controversie 
   Le disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT, elaborare ed
applicare  sull'Intesa  sulla  risoluzione  delle   controversie   si
applicano alle consultazioni e alla definizione dei  contenziosi  che
possano sorgere nel quadro del presente Accordo.