Articolo 2 Condizioni 1. Un Membro 1 potra' applicare una misura di salvaguardia ad un prodotto soltanto ove abbia determinato, ai sensi delle disposizioni che seguono, che tale prodotto viene importato nel suo territorio in quantita' talmente elevate, in assoluto o in relazione alla produzione nazionale, e a condizioni tali da arrecare o minacciare di arrecare un grave pregiudizio ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenti. 2. Le misure di salvaguardia si applicheranno ad un prodotto importato indipendentemente dalla sua fonte. ---------------- 1 Un'unione doganale puo' applicare una misura di salvaguardia in quanto entita' singola o per conto di uno Stato membro. Nel caso in cui un'unione doganale applichi una misura di salvaguardia in quanto entita' singola, tutti i requisiti per la determinazione dell'esistenza o della minaccia di grave pregiudizio a norma del presente Accordo si baseranno sulle condizioni esistenti nell'unione doganale nel suo complesso. Nel caso in cui una misura di salvaguardia venga applicata per conto di uno Stato membro, tutti i requisiti per la determinazione dell'esistenza o della minaccia di grave pregiudizio si baseranno sulle condizioni esistenti in quello Stato membro e la misura applicata sara' limitata allo stesso. Nulla di quanto contenuto nel presente Accordo s'intende pregiudicare l'interpretazione del rapporto tra l'articolo XIX e il paragrafo 8 dell'articolo