(All. 1A - Accordo - Art. 2)
                             Articolo 2 
                             Condizioni 
1. Un Membro 1 potra' applicare una  misura  di  salvaguardia  ad  un
prodotto soltanto ove abbia determinato, ai sensi delle  disposizioni
che seguono, che tale prodotto viene importato nel suo territorio  in
quantita'  talmente  elevate,  in  assoluto  o  in   relazione   alla
produzione nazionale, e a condizioni tali da arrecare o minacciare di
arrecare un grave pregiudizio ai  produttori  nazionali  di  prodotti
simili o direttamente concorrenti. 
2.  Le  misure  di  salvaguardia  si  applicheranno  ad  un  prodotto
importato indipendentemente dalla sua fonte. 
 
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1 Un'unione doganale puo' applicare una  misura  di  salvaguardia  in
   quanto entita' singola o per conto di uno Stato membro.  Nel  caso
   in cui un'unione doganale applichi una misura di  salvaguardia  in
   quanto entita' singola, tutti i requisiti  per  la  determinazione
   dell'esistenza o della minaccia di grave pregiudizio a  norma  del
   presente  Accordo  si   baseranno   sulle   condizioni   esistenti
   nell'unione doganale nel suo complesso. Nel caso in cui una misura
   di salvaguardia venga applicata per conto  di  uno  Stato  membro,
   tutti i requisiti per la  determinazione  dell'esistenza  o  della
   minaccia  di  grave  pregiudizio  si  baseranno  sulle  condizioni
   esistenti in quello Stato  membro  e  la  misura  applicata  sara'
   limitata allo stesso.  Nulla  di  quanto  contenuto  nel  presente
   Accordo s'intende pregiudicare l'interpretazione del rapporto  tra
   l'articolo XIX e il paragrafo 8 dell'articolo