Articolo 3 Inchiesta 1. I Membri potranno applicare una misura di salvaguardia solo in seguito ad un'inchiesta svolta dalle loro autorita' competenti, secondo procedure precedentemente definite e rese pubbliche conformemente all'articolo X del GATT 1994. L'inchiesta comportera' l'opportuna pubblicazione di un avviso a tutte le parti interessate, nonche' udienze pubbliche o altre occasioni adeguate nelle quali importatori, esportatori e altri parti interessate possano presentare elementi di prova ed esporre le rispettive opinioni, ivi compresa la possibilita' di replicare alle esternazioni di altre parti e di esporre il proprio punto di vista, tra l'altro, circa la questione se l'applicazione di una misura di salvaguardia sia o meno nell'interesse pubblico. Le autorita' competenti pubblicheranno una relazione contenente le loro constatazioni e conclusioni ragionate raggiunte in merito a tutti gli aspetti pertinenti, di fatto e di diritto. 2. Tutte le informazioni di natura confidenziale, o fornite a titolo riservato, dovranno essere trattate come tali dalle autorita' competenti, ove siano addotte valide ragioni. Tali informazioni non dovranno essere divulgate senza l'autorizzazione della parte che le ha fornite. Alle parti che abbiano fornito informazioni riservate potra' essere richiesto di presentarne una sintesi non riservata ovvero, se le parti affermano che tali informazioni non possono essere riassunte, i motivi per i quali non e' possibile fornire tale sintesi. Tuttavia, ove le autorita' competenti ritengano che la richiesta di riservatezza non sia giustificata e la parte interessata non sia disposta a rendere pubblica l'informazione ovvero ad autorizzarne la divulgazione in forma generale o sintetica, le autorita' hanno facolta' di non tener conto di tale informazione salvo che sia possibile dimostrare con loro piena soddisfazione e sulla base di fonti adeguate che si tratta di informazioni corrette.