(All. 1A - Accordo - Art. 4)
                             Articolo 4 
 Determinazione dell'esistenza o della minaccia di grave pregiudizio 
1. Ai fini del presente Accordo: 
      a) per "grave pregiudizio" s'intende un danno generale 
         significativo alla posizione di un'industria nazionale; 
      b) per "minaccia di grave pregiudizio" s'intende un grave 
         pregiudizio che sia chiaramente imminente, conformemente 
         alle disposizioni del paragrafo 2. La determinazione della 
         presenza di una minaccia di grave pregiudizio dovra' basarsi 
         sui fatti e non semplicemente su supposizioni, congetture  o
remote possibilita'; e 
      c) ai fini della determinazione dell'esistenza o della minaccia 
         di pregiudizio, l'espressione "industria nazionale" 
         comprende l'insieme dei produttori di prodotti simili o 
         direttamente concorrenti operanti nel territorio di un 
         Membro, ovvero quelli la cui produzione di prodotti simili o 
         direttamente concorrenti rappresenti, nell'insieme, una 
         quota consistente della produzione nazionale complessiva  di
tali prodotti. 
2. Nel  corso  dell'inchiesta  per  determinare  se  l'aumento  delle
importazioni  abbia  provocato  o  minacci  di  provocare  un   grave
pregiudizio ad un'industria nazionale ai sensi del presente  Accordo,
le autorita' competenti valuteranno  tutti  i  fattori  rilevanti  di
natura  oggettiva  e  quantificabile  che  abbiano  un   peso   sulla
situazione  del  settore,  in  particolare  il  tasso   e   l'entita'
dell'incremento delle importazioni  del  prodotto  in  questione,  in
termini assoluti e relativi, la quota di mercato nazionale servita da
tali importazioni, i cambiamenti intervenuti in fattori quali livello
delle vendite, produzione, produttivita'  utilizzo  della  capacita',
profitti e perdite, e occupazione; 
      b) la determinazione di cui al paragrafo 2, lettera a) non 
         sara' effettuata salvo che l'inchiesta dimostri, sulla base 
         di prove oggettive, l'esistenza di un legame causale tra 
         l'incremento delle importazioni del prodotto interessato e 
         la presenza o la minaccia di un grave pregiudizio. Qualora 
         fattori diversi dall'incremento delle importazioni arrechino 
         pregiudizio ad un industria nazionale nello stesso momento, 
         tale  pregiudizio  non  sara'  imputato  all'aumento   delle
importazioni; 
      c) le autorita' competenti provvederanno a pubblicare 
         sollecitamente, conformemente alle disposizioni 
         dell'articolo 3, un'analisi dettagliata del caso oggetto 
         dell'industria, nonche' una dimostrazione  della  pertinenza
dei fattori esaminati.