Articolo 4 Determinazione dell'esistenza o della minaccia di grave pregiudizio 1. Ai fini del presente Accordo: a) per "grave pregiudizio" s'intende un danno generale significativo alla posizione di un'industria nazionale; b) per "minaccia di grave pregiudizio" s'intende un grave pregiudizio che sia chiaramente imminente, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2. La determinazione della presenza di una minaccia di grave pregiudizio dovra' basarsi sui fatti e non semplicemente su supposizioni, congetture o remote possibilita'; e c) ai fini della determinazione dell'esistenza o della minaccia di pregiudizio, l'espressione "industria nazionale" comprende l'insieme dei produttori di prodotti simili o direttamente concorrenti operanti nel territorio di un Membro, ovvero quelli la cui produzione di prodotti simili o direttamente concorrenti rappresenti, nell'insieme, una quota consistente della produzione nazionale complessiva di tali prodotti. 2. Nel corso dell'inchiesta per determinare se l'aumento delle importazioni abbia provocato o minacci di provocare un grave pregiudizio ad un'industria nazionale ai sensi del presente Accordo, le autorita' competenti valuteranno tutti i fattori rilevanti di natura oggettiva e quantificabile che abbiano un peso sulla situazione del settore, in particolare il tasso e l'entita' dell'incremento delle importazioni del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi, la quota di mercato nazionale servita da tali importazioni, i cambiamenti intervenuti in fattori quali livello delle vendite, produzione, produttivita' utilizzo della capacita', profitti e perdite, e occupazione; b) la determinazione di cui al paragrafo 2, lettera a) non sara' effettuata salvo che l'inchiesta dimostri, sulla base di prove oggettive, l'esistenza di un legame causale tra l'incremento delle importazioni del prodotto interessato e la presenza o la minaccia di un grave pregiudizio. Qualora fattori diversi dall'incremento delle importazioni arrechino pregiudizio ad un industria nazionale nello stesso momento, tale pregiudizio non sara' imputato all'aumento delle importazioni; c) le autorita' competenti provvederanno a pubblicare sollecitamente, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, un'analisi dettagliata del caso oggetto dell'industria, nonche' una dimostrazione della pertinenza dei fattori esaminati.