(All. 1A - Accordo - Art. 5)
                             Articolo 5 
              Applicazione delle misure di salvaguardia 
1. I Membri applicheranno le misure di salvaguardia solo nella misura
necessaria ad impedire un grave pregiudizio o a  porvi  rimedio  e  a
facilitare  l'adeguamento.  Ove  si   ricorra   a   una   restrizione
quantitativa, tale misura non ridurra' l'ammontare delle importazioni
al di sotto del livello conseguito in un periodo recente,  pari  alla
media  delle  importazioni  effettuate  negli  ultimi  tre  anni   di
riferimento per i quali sono disponibili dati statistici,  salvo  che
venga  fornita  una  chiara  giustificazione  della   necessita'   di
prevedere un livello diverso di importazioni, al fine di impedire  un
grave pregiudizio o di porvi rimedio. I Membri adotteranno le  misure
piu' opportune per il raggiungimento degli obiettivi previsti. 
2. a) Nei casi in cui un  contingente  venga  suddiviso  tra  diversi
         paesi fornitori, il Membro che applica le  restrizioni  puo'
         cercare di raggiungere un accordo in merito all'assegnazione
         di quote del contingente con  tutti  gli  altri  Membri  che
         abbiano  un  interesse  sostanziale  nella   fornitura   del
         prodotto in questione. Nei casi in cui questo metodo non sia
         praticabile in termini ragionevoli,  il  Membro  interessato
         assegnera' ai Membri che abbiano  un  interesse  sostanziale
         nella fornitura del prodotto quote diverse sulla base  delle
         percentuali  fornite  da  tali  Membri,  nel  corso  di   un
         precedente  periodo  rappresentativo,   sul   totale   delle
         importazioni del prodotto  in  questione,  in  volume  o  in
         valore,  tenendo   in   debito   conto   eventuali   fattori
         particolari che possano aver inciso o possano  incidere  sul
         commercio del prodotto. 
      b) Un Membro potra' derogare alle disposizioni del paragrafo 2, 
         lettera a), purche' si svolgano consultazioni a norma 
         dell'articolo 12, paragrafo 3, sotto gli auspici del 
         comitato per le misure di salvaguardia previsto all'articolo 
         13, paragrafo 1, e purche' al comitato sia fornita una 
         chiara dimostrazione del fatto che i) le importazioni 
         provenienti da determinati Membri sono aumentate in 
         percentuale sproporzionata rispetto all'incremento totale 
         delle importazioni del prodotto in questione nell'arco di un 
         periodo rappresentativo, ii) i motivi della deroga alle 
         disposizioni del paragrafo 2, lettera a) sono giustificati e 
         iii) le condizioni di tale deroga sono eque per tutti i 
         fornitori del prodotto in questione. La durata di una misura 
         di questo tipo non puo' essere prorogata oltre il periodo 
         iniziale a norma dell'articolo 7, paragrafo 1. La deroga di 
         cui sopra non sara' permessa in caso di  minaccia  di  grave
pregiudizio.