Articolo 5 Applicazione delle misure di salvaguardia 1. I Membri applicheranno le misure di salvaguardia solo nella misura necessaria ad impedire un grave pregiudizio o a porvi rimedio e a facilitare l'adeguamento. Ove si ricorra a una restrizione quantitativa, tale misura non ridurra' l'ammontare delle importazioni al di sotto del livello conseguito in un periodo recente, pari alla media delle importazioni effettuate negli ultimi tre anni di riferimento per i quali sono disponibili dati statistici, salvo che venga fornita una chiara giustificazione della necessita' di prevedere un livello diverso di importazioni, al fine di impedire un grave pregiudizio o di porvi rimedio. I Membri adotteranno le misure piu' opportune per il raggiungimento degli obiettivi previsti. 2. a) Nei casi in cui un contingente venga suddiviso tra diversi paesi fornitori, il Membro che applica le restrizioni puo' cercare di raggiungere un accordo in merito all'assegnazione di quote del contingente con tutti gli altri Membri che abbiano un interesse sostanziale nella fornitura del prodotto in questione. Nei casi in cui questo metodo non sia praticabile in termini ragionevoli, il Membro interessato assegnera' ai Membri che abbiano un interesse sostanziale nella fornitura del prodotto quote diverse sulla base delle percentuali fornite da tali Membri, nel corso di un precedente periodo rappresentativo, sul totale delle importazioni del prodotto in questione, in volume o in valore, tenendo in debito conto eventuali fattori particolari che possano aver inciso o possano incidere sul commercio del prodotto. b) Un Membro potra' derogare alle disposizioni del paragrafo 2, lettera a), purche' si svolgano consultazioni a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, sotto gli auspici del comitato per le misure di salvaguardia previsto all'articolo 13, paragrafo 1, e purche' al comitato sia fornita una chiara dimostrazione del fatto che i) le importazioni provenienti da determinati Membri sono aumentate in percentuale sproporzionata rispetto all'incremento totale delle importazioni del prodotto in questione nell'arco di un periodo rappresentativo, ii) i motivi della deroga alle disposizioni del paragrafo 2, lettera a) sono giustificati e iii) le condizioni di tale deroga sono eque per tutti i fornitori del prodotto in questione. La durata di una misura di questo tipo non puo' essere prorogata oltre il periodo iniziale a norma dell'articolo 7, paragrafo 1. La deroga di cui sopra non sara' permessa in caso di minaccia di grave pregiudizio.