Articolo 6 Misure provvisorie di salvaguardia In circostanze critiche, dove un ritardo provocherebbe un danno al quale sarebbe difficile porre rimedio, i Membri potranno adottare misure provvisorie di salvaguardia successivamente alla determinazione preliminare dell'esistenza di prove evidenti del fatto che l'incremento delle importazioni abbia causato o minacci di causare un grave pregiudizio. La durata della misura provvisoria non potra' superare i 200 giorni, e durante tale periodo dovranno essere soddisfatti i requisiti previsti agli articoli da 2 a 7 e 12. Tali misure potranno assumere la forma di aumenti tariffari, da rimborsare immediatamente ove dalla successiva inchiesta di cui al paragrafo 2 dell'articolo 4 risulti che l'incremento delle importazioni non abbia arrecato ne' abbia minacciato di arrecare un grave pregiudizio ad un'industria nazionale. La durata della misura provvisoria sara' calcolata come parte del periodo iniziale e di eventuali proroghe di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 7.