(All. 1A - Accordo - Art. 6)
                             Articolo 6 
                 Misure provvisorie di salvaguardia 
      In circostanze critiche, dove un ritardo provocherebbe un danno
al quale sarebbe difficile porre rimedio, i Membri potranno  adottare
misure   provvisorie    di    salvaguardia    successivamente    alla
determinazione preliminare dell'esistenza di prove evidenti del fatto
che l'incremento  delle  importazioni  abbia  causato  o  minacci  di
causare un grave pregiudizio. La durata della misura provvisoria  non
potra' superare i 200 giorni, e durante tale periodo dovranno  essere
soddisfatti i requisiti previsti agli articoli da 2 a 7  e  12.  Tali
misure potranno assumere la forma di aumenti tariffari, da rimborsare
immediatamente ove dalla successiva inchiesta di cui al  paragrafo  2
dell'articolo 4 risulti che l'incremento delle importazioni non abbia
arrecato ne' abbia minacciato di arrecare  un  grave  pregiudizio  ad
un'industria nazionale. La  durata  della  misura  provvisoria  sara'
calcolata come parte del periodo iniziale e di eventuali proroghe  di
cui ai paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 7.