(All. 1A - Accordo - Art. 7)
                             Articolo 7 
            Durata e riesame delle misure di salvaguardia 
1. I Membri applicheranno le  misure  di  salvaguardia  solo  per  il
periodo di tempo necessario ad impedire  un  grave  pregiudizio  o  a
porvi rimedio, e a facilitare l'adeguamento. La durata non  superera'
i quattro anni, salvo proroghe ai sensi del paragrafo 2. 
2. Il periodo indicato al paragrafo 1 potra' essere prorogato purche'
le   autorita'   competenti   del   Membro   importatore   accertino,
conformemente alle procedure esposte agli articoli 2, 3, 4 e  5,  che
l'applicazione  della  misura  di  salvaguardia  continua  ad  essere
necessaria al fine di  impedire  un  grave  pregiudizio  o  di  porvi
rimedio, e sia dimostrato che l'industria e' in fase di  adeguamento,
e purche' siano osservate le disposizioni pertinenti degli articoli 8
e 12. 
3.  In  totale,  il  periodo  di  applicazione  di  una   misura   di
salvaguardia, ivi compresi il periodo di  applicazione  di  eventuali
misure provvisorie, il periodo di applicazione iniziale ed  eventuali
proroghe dello stesso, non dovra' superare gli otto anni. 
4. Al fine di favorire l'adeguamento in  una  situazione  in  cui  la
durata prevista di una misura di  salvaguardia,  notificata  a  norma
delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, sia superiore ad un
anno,  il  Membro  che  la  applica  provvedera'   a   liberalizzarla
progressivamente, ad intervalli regolari, nel corso  del  periodo  di
applicazione. Ove la durata della misura superi i tre anni, il Membro
che la applica riesaminera' la situazione entro meta' termine  e,  se
del  caso,  revochera'  la  misura  o  aumentera'  il   ritmo   della
liberalizzazione. Una misura prorogata ai sensi del paragrafo  2  non
potra' essere piu' restrittiva di quanto non  fosse  al  termine  del
periodo iniziale, e dovrebbe continuare ad essere liberalizzata. 
5. Una misura di salvaguardia non potra' essere applicata una seconda
volta all'importazione di un prodotto che e' gia' stato oggetto della
stessa misura, adottata  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore dell'accordo OMC, per un periodo  di  tempo  uguale  a  quello
della precedente applicazione, purche' il periodo di non applicazione
sia almeno di due anni. 
6. In deroga  alle  disposizioni  del  paragrafo  5,  una  misura  di
salvaguardia di durata pari o inferiore a 180  giorni  potra'  essere
nuovamente applicata all'importazione di un prodotto, ove: 
      a) sia passato almeno un anno dalla data di introduzione di una 
         misura di salvaguardia sull'importazione di tale prodotto; e 
      b) tale misura di salvaguardia non sia stata applicata allo 
         stesso prodotto per piu' di due volte nell'arco del 
         quinquennio   immediatamente   precedente   la    data    di
introduzione della misura.