Articolo 8 Livello delle concessioni e altri obblighi 1. Un Membro che intenda applicare una misura di salvaguardia o ne richieda la proroga fara' il possibile per mantenere le concessioni e altri obblighi ad un livello sostanzialmente equivalente a quello previsto dal GATT 1994 nei confronti degli esportatori Membri che sarebbero influenzati da tale misura, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3. Per conseguire tale obiettivo, i Membri interessati potranno concordare strumenti adeguati di compensazione commerciale per gli effetti negativi della misura sui rispettivi commerci. 2. Se non sara' raggiunto un accordo entro 30 giorni nell'ambito di consultazioni a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, i Membri esportatori interessati avranno facolta', al piu' tardi a 90 giorni dall'introduzione della misura, di sospendere l'applicazione di concessioni o altri obblighi sostanzialmente equivalenti ai sensi del GATT 1994 nei confronti del Membro che applica la misura di salvaguardia, alla scadenza di 30 giorni dalla data di ricevimento di un avviso scritto di tale sospensione da parte del Consiglio per gli scambi di merci, il quale non la disapprovi. 3. Il diritto di sospensione di cui al paragrafo 2 non sara' esercitato nell'arco dei primi tre anni di validita' di una misura di salvaguardia, purche' la stessa sia stata adottata in conseguenza di un incremento delle importazioni in termini assoluti e sia conforme alle disposizioni del presente Accordo.