(All. 1A - Accordo - Art. 8)
                             Articolo 8 
             Livello delle concessioni e altri obblighi 
1. Un Membro che intenda applicare una misura di  salvaguardia  o  ne
richieda la proroga fara' il possibile per mantenere le concessioni e
altri obblighi ad un livello  sostanzialmente  equivalente  a  quello
previsto dal GATT 1994 nei confronti  degli  esportatori  Membri  che
sarebbero influenzati da tale misura, conformemente alle disposizioni
dell'articolo 12, paragrafo  3.  Per  conseguire  tale  obiettivo,  i
Membri  interessati  potranno  concordare   strumenti   adeguati   di
compensazione commerciale per gli effetti negativi della  misura  sui
rispettivi commerci. 
2. Se non sara' raggiunto un accordo entro 30 giorni  nell'ambito  di
consultazioni  a  norma  dell'articolo  12,  paragrafo  3,  i  Membri
esportatori interessati avranno facolta', al piu' tardi a  90  giorni
dall'introduzione  della  misura,  di  sospendere  l'applicazione  di
concessioni o altri obblighi sostanzialmente equivalenti ai sensi del
GATT  1994  nei  confronti  del  Membro  che  applica  la  misura  di
salvaguardia, alla scadenza di 30 giorni dalla data di ricevimento di
un avviso scritto di tale sospensione da parte del Consiglio per  gli
scambi di merci, il quale non la disapprovi. 
3. Il diritto  di  sospensione  di  cui  al  paragrafo  2  non  sara'
esercitato nell'arco dei primi tre anni di validita' di una misura di
salvaguardia, purche' la stessa sia stata adottata in conseguenza  di
un incremento delle importazioni in termini assoluti e  sia  conforme
alle disposizioni del presente Accordo.