(All. 1A - Accordo - Art. 9)
                             Articolo 9 
                   Paesi in via di sviluppo Membri 
1. Non potranno essere applicate misure di salvaguardia nei confronti
di prodotti originari di paesi in via di  sviluppo  Membri,  fintanto
che la loro quota sul  totale  delle  importazioni  del  prodotto  in
questione da parte del membro importatore non supera il 3%, purche' i
paesi in via di  sviluppo  Membri  e  che  forniscono  una  quota  di
importazioni inferiore al 3% nel loro insieme non rappresentino  piu'
del 9% del totale delle importazioni del prodotto in questione. 
2. I paesi in via di sviluppo membri avranno il diritto di  prorogare
il periodo di applicazione di una misura di salvaguardia fino  a  due
anni oltre il periodo massimo previsto dall'articolo 7, paragrafo  3.
In deroga a quanto dispostodall'articolo 7, paragrafo 5, i  paesi  in
via di sviluppo Membri avranno il diritto di applicare nuovamente una
misura di salvaguardia alle importazioni di un prodotto che  e'  gia'
stato oggetto  della  stessa  misura,  successivamente  ala  data  di
entrata in vigore dell'Accordo OMC, dopo un  periodo  di  tempo  pari
alla meta' di quello di precedente applicazione della misura, purche'
il periodo di non applicazione sia almeno di due anni.