Articolo 9 Paesi in via di sviluppo Membri 1. Non potranno essere applicate misure di salvaguardia nei confronti di prodotti originari di paesi in via di sviluppo Membri, fintanto che la loro quota sul totale delle importazioni del prodotto in questione da parte del membro importatore non supera il 3%, purche' i paesi in via di sviluppo Membri e che forniscono una quota di importazioni inferiore al 3% nel loro insieme non rappresentino piu' del 9% del totale delle importazioni del prodotto in questione. 2. I paesi in via di sviluppo membri avranno il diritto di prorogare il periodo di applicazione di una misura di salvaguardia fino a due anni oltre il periodo massimo previsto dall'articolo 7, paragrafo 3. In deroga a quanto dispostodall'articolo 7, paragrafo 5, i paesi in via di sviluppo Membri avranno il diritto di applicare nuovamente una misura di salvaguardia alle importazioni di un prodotto che e' gia' stato oggetto della stessa misura, successivamente ala data di entrata in vigore dell'Accordo OMC, dopo un periodo di tempo pari alla meta' di quello di precedente applicazione della misura, purche' il periodo di non applicazione sia almeno di due anni.