(All. 1B - Accordo - Art. I)
                            ALLEGATO 1 B 
              ACCORDO GENERALE SUGLI SCAMBI DI SERVIZI 
PARTE I - AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI 
   Articolo I Ambito di applicazione e definizioni 
                 PARTE II OBBLIGHI E NORME GENERALI 
   Articolo II Trattamento della nazione piu' favorita 
   Articolo III Trasparenza 
   Articolo III bis Divulgazioni di informazioni confidenziali 
   Articolo IV Crescente partecipazione dei paesi in via di 
                     sviluppo 
   Articolo V Integrazione economica 
   Articolo V bis Accordi per l'integrazione dei mercati del 
                     lavoro 
   Articolo VI Regolamentazione interna 
   Articolo VII Riconoscimento 
   Articolo VIII Monopoli e prestatori esclusivi di servizi 
   Articolo IX Prassi commerciale 
   Articolo X Misure  di  salvaguardia  in  situazioni  di  emergenza
Articolo XI Pagamenti e trasferimenti 
   Articolo XII Restrizioni e salvaguardia della bilancia dei 
                     pagamenti 
   Articolo XIII Appalti pubblici 
   Articolo XIV Eccezioni generali 
   Articolo XIV bis Eccezioni in materia di sicurezza 
   Articolo XV Sovvenzioni 
                     PARTE III IMPEGNI SPECIFICI 
   Articolo XVI Accesso al mercato 
   Articolo XVII Trattamento nazionale 
   Articolo XVIII Impegni aggiuntivi 
                PARTE IV LIBERALIZZAZIONE PROGRESSIVA 
   Articolo XIX Negoziazione di impegni specifici 
   Articolo XX Elenchi egli impegni specifici 
   Articolo XXI Modifiche degli Elenchi 
                 PARTE V DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI 
   Articolo XXII Consultazioni 
   Articolo XXIII Risoluzione delle controversie ed esecuzione di 
                     provvedimenti 
   Articolo XXIV Consiglio per gli scambi di servizi 
   Articolo XXV Assistenza tecnica 
   Articolo XXVI Rapporti  con  altre  organizzazioni  internazionali
Articolo XXVII Rifiuto di accordare benefici 
   Articolo XXVIII Definizioni 
   Articolo XXIX Allegati 
   Allegato sulle esenzioni degli obblighi a norma dell'articolo II 
   Allegato sulla circolazione delle persone fisiche che forniscono i 
            servizi ai sensi dell'accordo 
   Allegato sui servizi di trasporto aereo 
   Allegato sui servizi finanziari 
   Secondo allegato sui servizi finanziari 
   Allegato concernente i negoziati sui servizi di trasporto 
            marittimo 
   Allegato sulle telecomunicazioni 
   Allegato concernente i negoziati sulle telecomunicazioni di base 
              ACCORDO GENERALE SUGLI SCAMBI DI SERVIZI 
I Membri, 
   Prendendo  atto  della  crescente  importanza  del  commercio  dei
servizi per la crescita e lo sviluppo dell'economia mondiale, 
   Desiderosi di costituire un quadro di riferimento multilaterale di
principi e norme in materia di scambi  di  servizi,  nell'intento  di
promuovere l'espansione in condizioni di  trasparenza  e  progressiva
liberalizzazione e di favorire la crescita  economica  di  tutti  gli
operatori commerciali e lo sviluppo dei paesi in via di sviluppo, 
   Auspicando il rapido raggiungimento  di  livelli  progressivamente
piu' elevati di liberalizzazione degli scambi di servizi,  attraverso
cicli consecutivi di negoziati multilaterali finalizzati a promuovere
gli interessi di tutti i  partecipanti,  su  una  base  di  reciproco
vantaggio, nonche' a garantire un equilibrio generale di  diritti  ed
obblighi, pur nel debito  rispetto  degli  obiettivi  della  politica
nazionale, 
   Riconoscendo  il  diritto  dei  Membri  di  regolamentare,   anche
introducendo nuove norme, la fornitura  dei  servizi  nei  rispettivi
territori, al fine di rispettare gli obiettivi di politica  nazionale
e, alla luce delle asimmetrie esistenti nel grado di  sviluppo  nella
normativa sui servizi nei diversi paesi,  la  particolare  necessita'
dei paesi in via di sviluppo di esercitare tale diritto, 
   Desiderosi di favorire la crescente partecipazione  dei  paesi  in
via di sviluppo agli scambi di servizi,  nonche'  l'espansione  delle
loro esportazioni nel campo dei servizi, tra le altre cose attraverso
il rafforzamento delle capacita'  del  settore  terziario  nazionale,
nonche' della sua efficienza e competitivita'. 
   Tenendo conto in particolare delle  gravi  difficolta'  dei  paesi
meno avanzati alla luce della loro specifica situazione  economica  e
delle loro esigenze finanziarie, commerciali e di sviluppo, 
   Hanno concordato quanto segue: 
                             Articolo I 
                Ambito di applicazione e definizione 
1. Il presente Accordo  si  applica  ai  provvedimenti  adottati  dai
Membri che incidono sugli scambi di servizi. 
2. Ai fini del presente Accordo, per scambio di servizi s'intende la 
fornitura di un servizio 
     a) dal territorio di un Membro al territorio di un altro 
         Membro; 
     b) nel territorio di un Membro ad un consumatore di servizi di 
         un qualsiasi altro Membro; 
     c) da parte di un prestatore di servizi di un Membro, attraverso
la presenza commerciale nel territorio di un qualsiasi altro Membro; 
     d) da parte di un prestatore di servizi di un Membro, 
         attraverso la presenza di persone fisiche di un  Membro  nel
territorio di un qualsiasi altro Membro; 
3. Ai fini del presente Accordo: 
     a) "provvedimenti adottati dai Membri" significa misure 
         adottate da: 
        i) autorita' e governi centrali, regionali e locali; e 
        ii) organismi non governativi, nell'esercizio dei poteri 
                delegati da governi o autorita' centrali, regionali o 
             locali. 
Nell'adempimento   degli   obblighi   e   degli   impegni   derivanti
dall'Accordo, ciascun Membro prendera' tutte le  opportune  misure  a
sua disposizione per garantire l'osservanza da  parte  di  governi  e
autorita' regionali e locali, nonche' di  organismi  non  governativi
nell'ambito del suo territorio; 
     b) il termine "servizi" comprende qualunque servizio fornito in 
         qualsivoglia settore, eccezione fatta per i servizi  forniti
nell'esercizio dei poteri governativi; 
     c) l'espressione "un servizio fornito nell'esercizio dei poteri 
         governativi" indica un servizio che non viene fornito su 
         base  commerciale,  ne'  in  concorrenza  con  uno  o   piu'
fornitori di servizi.