ALLEGATO 1 B ACCORDO GENERALE SUGLI SCAMBI DI SERVIZI PARTE I - AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI Articolo I Ambito di applicazione e definizioni PARTE II OBBLIGHI E NORME GENERALI Articolo II Trattamento della nazione piu' favorita Articolo III Trasparenza Articolo III bis Divulgazioni di informazioni confidenziali Articolo IV Crescente partecipazione dei paesi in via di sviluppo Articolo V Integrazione economica Articolo V bis Accordi per l'integrazione dei mercati del lavoro Articolo VI Regolamentazione interna Articolo VII Riconoscimento Articolo VIII Monopoli e prestatori esclusivi di servizi Articolo IX Prassi commerciale Articolo X Misure di salvaguardia in situazioni di emergenza Articolo XI Pagamenti e trasferimenti Articolo XII Restrizioni e salvaguardia della bilancia dei pagamenti Articolo XIII Appalti pubblici Articolo XIV Eccezioni generali Articolo XIV bis Eccezioni in materia di sicurezza Articolo XV Sovvenzioni PARTE III IMPEGNI SPECIFICI Articolo XVI Accesso al mercato Articolo XVII Trattamento nazionale Articolo XVIII Impegni aggiuntivi PARTE IV LIBERALIZZAZIONE PROGRESSIVA Articolo XIX Negoziazione di impegni specifici Articolo XX Elenchi egli impegni specifici Articolo XXI Modifiche degli Elenchi PARTE V DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI Articolo XXII Consultazioni Articolo XXIII Risoluzione delle controversie ed esecuzione di provvedimenti Articolo XXIV Consiglio per gli scambi di servizi Articolo XXV Assistenza tecnica Articolo XXVI Rapporti con altre organizzazioni internazionali Articolo XXVII Rifiuto di accordare benefici Articolo XXVIII Definizioni Articolo XXIX Allegati Allegato sulle esenzioni degli obblighi a norma dell'articolo II Allegato sulla circolazione delle persone fisiche che forniscono i servizi ai sensi dell'accordo Allegato sui servizi di trasporto aereo Allegato sui servizi finanziari Secondo allegato sui servizi finanziari Allegato concernente i negoziati sui servizi di trasporto marittimo Allegato sulle telecomunicazioni Allegato concernente i negoziati sulle telecomunicazioni di base ACCORDO GENERALE SUGLI SCAMBI DI SERVIZI I Membri, Prendendo atto della crescente importanza del commercio dei servizi per la crescita e lo sviluppo dell'economia mondiale, Desiderosi di costituire un quadro di riferimento multilaterale di principi e norme in materia di scambi di servizi, nell'intento di promuovere l'espansione in condizioni di trasparenza e progressiva liberalizzazione e di favorire la crescita economica di tutti gli operatori commerciali e lo sviluppo dei paesi in via di sviluppo, Auspicando il rapido raggiungimento di livelli progressivamente piu' elevati di liberalizzazione degli scambi di servizi, attraverso cicli consecutivi di negoziati multilaterali finalizzati a promuovere gli interessi di tutti i partecipanti, su una base di reciproco vantaggio, nonche' a garantire un equilibrio generale di diritti ed obblighi, pur nel debito rispetto degli obiettivi della politica nazionale, Riconoscendo il diritto dei Membri di regolamentare, anche introducendo nuove norme, la fornitura dei servizi nei rispettivi territori, al fine di rispettare gli obiettivi di politica nazionale e, alla luce delle asimmetrie esistenti nel grado di sviluppo nella normativa sui servizi nei diversi paesi, la particolare necessita' dei paesi in via di sviluppo di esercitare tale diritto, Desiderosi di favorire la crescente partecipazione dei paesi in via di sviluppo agli scambi di servizi, nonche' l'espansione delle loro esportazioni nel campo dei servizi, tra le altre cose attraverso il rafforzamento delle capacita' del settore terziario nazionale, nonche' della sua efficienza e competitivita'. Tenendo conto in particolare delle gravi difficolta' dei paesi meno avanzati alla luce della loro specifica situazione economica e delle loro esigenze finanziarie, commerciali e di sviluppo, Hanno concordato quanto segue: Articolo I Ambito di applicazione e definizione 1. Il presente Accordo si applica ai provvedimenti adottati dai Membri che incidono sugli scambi di servizi. 2. Ai fini del presente Accordo, per scambio di servizi s'intende la fornitura di un servizio a) dal territorio di un Membro al territorio di un altro Membro; b) nel territorio di un Membro ad un consumatore di servizi di un qualsiasi altro Membro; c) da parte di un prestatore di servizi di un Membro, attraverso la presenza commerciale nel territorio di un qualsiasi altro Membro; d) da parte di un prestatore di servizi di un Membro, attraverso la presenza di persone fisiche di un Membro nel territorio di un qualsiasi altro Membro; 3. Ai fini del presente Accordo: a) "provvedimenti adottati dai Membri" significa misure adottate da: i) autorita' e governi centrali, regionali e locali; e ii) organismi non governativi, nell'esercizio dei poteri delegati da governi o autorita' centrali, regionali o locali. Nell'adempimento degli obblighi e degli impegni derivanti dall'Accordo, ciascun Membro prendera' tutte le opportune misure a sua disposizione per garantire l'osservanza da parte di governi e autorita' regionali e locali, nonche' di organismi non governativi nell'ambito del suo territorio; b) il termine "servizi" comprende qualunque servizio fornito in qualsivoglia settore, eccezione fatta per i servizi forniti nell'esercizio dei poteri governativi; c) l'espressione "un servizio fornito nell'esercizio dei poteri governativi" indica un servizio che non viene fornito su base commerciale, ne' in concorrenza con uno o piu' fornitori di servizi.