(All. 1B - Accordo - Art. X)
                             Articolo X 
          Misure di salvaguardia in situazioni di emergenza 
1. Sulla questione delle misure  di  salvaguardia  in  situazioni  di
emergenza, basate sul principio della non discriminazione, si tengono
negoziati multilaterali, le cui conclusioni entreranno in  vigore  al
piu' tardi tre anni dopo la data di entrata  in  vigore  dell'Accordo
OMC. 
2. Nel periodo precedente l'entrata in vigore delle  conclusioni  dei
negoziati di cui al paragrafo 1 ciascun Membro puo', in  deroga  alle
disposizioni dell'articolo XXI, paragrafo 1, notificare al  Consiglio
per gli scambi di servizi la sua intenzione di modificare o  revocare
un impegno specifico dopo un periodo di un anno dalla data di entrata
in vigore dello stesso; fermo restando che il  Membro  e'  tenuto  ad
esporre al Consiglio le proprie ragioni in merito  al  fatto  che  la
modifica o la revoca non puo' attendere la scadenza  del  periodo  di
tre anni previsto all'articolo XXI, paragrafo 1. 
3. Le disposizioni del paragrafo 2 cessano di essere applicabili  tre
anni dopo la data di entrata in vigore dell'Accordo OMC.