(All. 1B - Accordo - Art.XI)
                             Articolo XI 
                      Pagamenti e trasferimenti 
1. Tranne che nelle circostanze previste all'articolo XII,  i  Membri
si astengono dall'imporre restrizioni ai trasferimenti e ai pagamenti
internazionali  per  transazioni  correnti  relative   agli   impegni
specifici assunti. 
2. Nulla di quanto  contenuto  nel  presente  Accordo  influisce  sui
diritti  e  sugli   obblighi   dei   membri   del   Fondo   monetario
internazionale ai  sensi  degli  accordi  statutari  del  Fondo,  ivi
compreso il ricorso a provvedimenti  valutari  in  conformita'  degli
accordi  statutari,  purche'  i  Membri  si  astengano   dall'imporre
restrizioni e transazioni in capitale  contrariamente  ai  rispettivi
impegni specifici concernenti  tali  transazioni,  salvo  per  quanto
disposto dall'articolo XII o su richiesta del Fondo.