(All. 1B - Accordo -Art.XII)
                            Articolo XII 
       Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti 
1. Ove sussistano, ovvero rischino di sussistere,  gravi  difficolta'
in materia di bilancia  dei  pagamenti  e  di  posizione  finanziaria
esterna, qualsiasi membro ha facolta' di adottare o tenere in  essere
restrizioni agli scambi di servizi in  merito  ai  quali  ha  assunto
impegni  specifici,  ivi  compresi  i  pagamenti  o  i  trasferimento
relativi a transazioni connesse a tali impegni. Si da' atto del fatto
che particolari pressioni sulla bilancia dei pagamenti di  un  Membro
in fase di  sviluppo  o  di  transazione  economica  possano  rendere
necessario il ricorso a restrizioni per garantire,  tra  l'altro,  il
mantenimento di un livello di riserve finanziarie  adeguato  ai  fini
dell'attuazione  del  programma  di  sviluppo  o  di   trasformazione
economica del Membro in questione. 
2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 
     a) sono applicate in maniera non discriminatoria nei confronti 
         dei Membri; 
     b) sono compatibili con gli accordi statutari del Fondo 
         monetario internazionale; 
     c) evitano di ledere inutilmente gli interessi commerciali, 
         economici e finanziari di qualsiasi altro membro; 
     d) non sono superiori a quanto necessario per affrontare le 
         circostanze descritte al paragrafo 1; 
     e) hanno carattere temporaneo e sono eliminate 
         progressivamente,  con  il   migliorare   della   situazione
specificata al paragrafo 1. 
3. Nel determinare l'incidenza di tali restrizioni, i Membri  possono
dare la priorita' alla fornitura dei servizi maggiormente  essenziali
per  i  loro  programmi  economici  o  di  sviluppo.  Tuttavia,  tali
restrizioni non sono adottate ne' mantenute allo scopo di  proteggere
un particolare settore di servizi. 
4. Qualsiasi restrizione adottata o tenuta in  essere  ai  sensi  del
paragrafo 1, o qualsiasi  cambiamento  apportato  alla  stessa,  sono
prontamente notificati al Consiglio generale. 
5. a) Ove si applichino le disposizioni  del  presente  articolo,  i,
         Membri   consultano   sollecitamente   il   comitato   sulle
         restrizioni per motivi di bilancia dei pagamenti  in  merito
         alle restrizioni adottate a norma dello stesso. 
     b) La conferenza dei Ministri definisce le procedure 4 per 
         tenere consultazioni periodiche che consentano di fornire 
         raccomandazioni  al  Membro  interessato,  ove  lo   ritenga
opportuno. 
     c) Le consultazioni servono a valutare la situazione della 
         bilancia dei pagamenti del Membro interessato e le 
         restrizioni  adottate  o  mantenute  a  norma  del  presente
articolo, tenendo conto, tra l'altro, di fattori quali: 
        i) natura e portata delle difficolta' in materia di 
                    bilancia dei pagamenti o di posizione finanziaria 
              esterna; 
        ii) ambiente esterno economico e commerciale del Membro che 
              chiede la consultazione; 
        iii) interventi correttivi alternativi a disposizione. 
     d) Nelle consultazioni viene presa in considerazione la 
         conformita' di eventuali restrizioni con il paragrafo 2, con 
         particolare riguardo  alla  progressiva  eliminazione  delle
restrizioni conformemente al paragrafo 2, lettera e). 
     e) Nell'ambito delle consultazioni, tutti i dati statistici e 
         altri fatti presentati al Fondo monetario internazionale 
         relativamente a cambi, riserve monetarie e bilancia dei 
         pagamenti, sono accettati e le conclusioni sono basate sulla 
         valutazione effettuata dal Fondo in merito alla situazione 
         della bilancia dei pagamenti e  alla  posizione  finanziaria
esterna del Membro che richiede la consulenza. 
6.  Ove  un  Membro  che  non  sia   membro   del   Fondo   monetario
internazionale  desideri  applicare  le  disposizioni  del   presente
articolo, la Conferenza  dei  Ministri  definira'  una  procedura  di
verifica e qualsivoglia altra procedura necessaria. 
 
4  Resta  inteso  che  le  procedure,  ai  sensi  del   paragrafo   5
corrisponderanno alle procedure previste dal GATT