Articolo XII Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti 1. Ove sussistano, ovvero rischino di sussistere, gravi difficolta' in materia di bilancia dei pagamenti e di posizione finanziaria esterna, qualsiasi membro ha facolta' di adottare o tenere in essere restrizioni agli scambi di servizi in merito ai quali ha assunto impegni specifici, ivi compresi i pagamenti o i trasferimento relativi a transazioni connesse a tali impegni. Si da' atto del fatto che particolari pressioni sulla bilancia dei pagamenti di un Membro in fase di sviluppo o di transazione economica possano rendere necessario il ricorso a restrizioni per garantire, tra l'altro, il mantenimento di un livello di riserve finanziarie adeguato ai fini dell'attuazione del programma di sviluppo o di trasformazione economica del Membro in questione. 2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 a) sono applicate in maniera non discriminatoria nei confronti dei Membri; b) sono compatibili con gli accordi statutari del Fondo monetario internazionale; c) evitano di ledere inutilmente gli interessi commerciali, economici e finanziari di qualsiasi altro membro; d) non sono superiori a quanto necessario per affrontare le circostanze descritte al paragrafo 1; e) hanno carattere temporaneo e sono eliminate progressivamente, con il migliorare della situazione specificata al paragrafo 1. 3. Nel determinare l'incidenza di tali restrizioni, i Membri possono dare la priorita' alla fornitura dei servizi maggiormente essenziali per i loro programmi economici o di sviluppo. Tuttavia, tali restrizioni non sono adottate ne' mantenute allo scopo di proteggere un particolare settore di servizi. 4. Qualsiasi restrizione adottata o tenuta in essere ai sensi del paragrafo 1, o qualsiasi cambiamento apportato alla stessa, sono prontamente notificati al Consiglio generale. 5. a) Ove si applichino le disposizioni del presente articolo, i, Membri consultano sollecitamente il comitato sulle restrizioni per motivi di bilancia dei pagamenti in merito alle restrizioni adottate a norma dello stesso. b) La conferenza dei Ministri definisce le procedure 4 per tenere consultazioni periodiche che consentano di fornire raccomandazioni al Membro interessato, ove lo ritenga opportuno. c) Le consultazioni servono a valutare la situazione della bilancia dei pagamenti del Membro interessato e le restrizioni adottate o mantenute a norma del presente articolo, tenendo conto, tra l'altro, di fattori quali: i) natura e portata delle difficolta' in materia di bilancia dei pagamenti o di posizione finanziaria esterna; ii) ambiente esterno economico e commerciale del Membro che chiede la consultazione; iii) interventi correttivi alternativi a disposizione. d) Nelle consultazioni viene presa in considerazione la conformita' di eventuali restrizioni con il paragrafo 2, con particolare riguardo alla progressiva eliminazione delle restrizioni conformemente al paragrafo 2, lettera e). e) Nell'ambito delle consultazioni, tutti i dati statistici e altri fatti presentati al Fondo monetario internazionale relativamente a cambi, riserve monetarie e bilancia dei pagamenti, sono accettati e le conclusioni sono basate sulla valutazione effettuata dal Fondo in merito alla situazione della bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna del Membro che richiede la consulenza. 6. Ove un Membro che non sia membro del Fondo monetario internazionale desideri applicare le disposizioni del presente articolo, la Conferenza dei Ministri definira' una procedura di verifica e qualsivoglia altra procedura necessaria. 4 Resta inteso che le procedure, ai sensi del paragrafo 5 corrisponderanno alle procedure previste dal GATT