(All. 1B - Accordo-Art.XIII)
                            Articolo XIII 
                          Appalti pubblici 
1. Gli articoli II, XVI e XVII non si applicano a leggi,  regolamenti
o prescrizioni che disciplinano gli appalti pubblici di  servizi  che
siano acquistati per scopi governativi e non ai fini di una rivendita
o di una fornitura di servizi a titolo commerciale. 
2. A norma del presente Accordo si terranno  negoziati  multilaterali
sugli appalti pubblici di  servizi  entro  due  anni  dalla  data  di
entrata in vigore dell'Accordo OMC.