Articolo XIII Appalti pubblici 1. Gli articoli II, XVI e XVII non si applicano a leggi, regolamenti o prescrizioni che disciplinano gli appalti pubblici di servizi che siano acquistati per scopi governativi e non ai fini di una rivendita o di una fornitura di servizi a titolo commerciale. 2. A norma del presente Accordo si terranno negoziati multilaterali sugli appalti pubblici di servizi entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC.