(All. 1B - Accordo -Art.XIV)
                            Articolo XIV 
                         Eccezioni generali 
   Fermo restando l'obbligo  di  non  applicare  i  provvedimenti  in
maniera da causare discriminazioni arbitrarie  o  ingiustificate  tra
paesi dove vigono condizioni analoghe, ovvero restrizioni dissimulate
agli scambi di  servizi,  nulla  di  quanto  contenuto  nel  presente
Accordo e' inteso ad impedire l'adozione o l'applicazione da parte di
Membri di misure: 
     a) necessarie a salvaguardare la morale pubblica o a mantenere 
         l'ordine pubblico 5; 
     b) necessarie ai fini della tutela della vita o della salute 
         delle persone, del mondo animale o vegetale; 
     c) necessarie per garantire l'osservanza di leggi e regolamenti 
         che non siano incompatibili con le disposizioni del presente
articolo, ivi compresi quelli relativi: 
       i) alla prevenzione di pratiche ingannevoli o fraudolente o 
             al trattamento degli effetti di un'adempienza rispetto a 
             contratti di servizi; 
       ii) alla tutela della vita privata di persone fisiche in 
                 relazione all'elaborazione e alla diffusione di dati 
              personali nonche' alla protezione della riservatezza di 
             registri e documenti contabili di persone fisiche; 
       iii) alla sicurezza; 
     d) incompatibili con l'articolo XVII, purche' il trattamento 
         differenziato sia finalizzato a garantire l'imposizione o la 
         riscossione equa o efficace 6 di imposte dirette per quanto 
         concerne i servizi  o  i  prestatori  di  servizi  di  altri
Membri; 
     e) incompatibili con l'articolo II, purche' il trattamento 
         differenziato risulti da un accordo contro la doppia 
         imposizione o da disposizioni contro la doppia imposizione 
         contenute in altri accordi o convenzioni internazionali  dai
quali il Membro sia vincolato. 
 
----------------- 
5 L'eccezione in materia di  ordine  pubblico  puo'  essere  invocata
   esclusivamente  ove  uno  degli  interessati  fondamentali   della
   societa' sia esposto ad un rischio reale e sufficientemente grave.
   6 Le misure finalizzate a garantire l'equa o efficace  imposizione
   o riscossione delle imposte dirette  comprendono  i  provvedimenti
   adottati da un Membro a norma del suo regime fiscale, che 
   i) si applicano a prestatori di servizi non residenti, alla 
         luce del fatto che l'imposta dovuta da soggetti non 
         residenti viene determinata con riferimento a elementi 
         imponibili provenienti dal territorio del Membro  o  ubicati
nello stesso; o 
   ii) si applicano a soggetti non residenti al fine di garantire 
         l'imposizione o la riscossione di imposte nel territorio del
Membro; o 
   iii) si applicano a soggetti non residenti o residenti, al fine 
         di impedire l'elusione o l'evasione fiscale, ivi comprese 
         misure per garantire l'osservanza degli obblighi o 
   iv) si applicano agli utilizzatori di servizi forniti nel 
         territorio di un altro Membro o provenienti dallo stesso, al 
         fine di garantire l'imposizione o la riscossione di imposte 
         su  tali  consumatori  in  relazione  a  fonti  ubicate  nel
territorio del membro; o 
   v) operano una distinzione tra prestatori di servizi soggetti a 
         imposizioni a livello mondiale e altri prestatori di 
         servizi, alla luce della differenza della natura della  base
imponibile; o 
   vi) determinano, attribuiscono o suddividono reddito, utili, 
         guadagni, perdite, deduzioni o crediti di soggetti residenti 
         o filiali o tra soggetti collegati o filiali dello stesso 
         soggetto, al fine di salvaguardare la  base  imponibile  del
Membro. 
   I termini o i concetti di natura fiscale contenuti nell'articolo 
   XIV, paragrafo d) e nella presente nota sono determinati in base a 
   definizioni  e  concetti  fiscali,  o  a  definizioni  e  concetti
equivalenti o