(All. 1B - Accordo - Art.XV)
                             Articolo XV 
                             Sovvenzioni 
1.  I  Membri  riconoscono  che,  in  particolari   circostanze,   le
sovvenzioni possono provocare distorsioni negli scambi di  servizi  e
avviano   negoziati   nell'intento   di   formulare   una   normativa
multilaterale finalizzata ad evitare tali effetti di distorsione  del
commercio 7. I negoziati affrontano inoltre il tema  dell'adeguatezza
delle misure compensative. Nell'abito dei negoziati  si  tiene  conto
del ruolo delle sovvenzioni in relazione ai programmi di crescita dei
paesi in via di sviluppo, nonche' delle esigenze di flessiblita'  dei
Membri, in particolare di quelli che sono paesi in via  di  sviluppo,
in  quest'area.  In  vista  di  negoziati,  i  Membri  si   scambiano
informazioni concernenti tutte le sovvenzioni relative agli scambi di
servizi concesse a soggetti nazionali  operanti  nella  fornitura  di
servizi. 
2. Un Membro che ritenga di essere  danneggiato  da  una  sovvenzione
concessa  ad  un  altro  Membro,  puo'  chiedere   di   procedere   a
consultazioni con tale  Membro  sull'argomento.  La  richiesta  sara'
esaminata con comprensione. 
 
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7 Un programma di lavoro futuro stabilira' le modalita' e i tempi  di
svolgimento dei negoziati su tale normativa multilaterale.