Articolo XVI Accesso al mercato 1. Per quanto concerne l'accesso al mercato attraverso le modalita' di fornitura definite all'articolo I, ciascun Membro accordera' ai servizi e ai prestatori di servizi di un altro Membro un trattamento non meno favorevole di quello previsto a norma dei termini, delle limitazioni e delle condizioni concordate e specificate nel suo Elenco 8. 2. In settori oggetto di impegni in metria di accesso al mercato, le misure che un Membro dovra' astenersi dal tenere in essere o dall'adottare, a livello regionale o per l'intero territorio nazionale, salvo quanti diversamente specificato nel suo Elenco, sono le seguenti: a) limitazioni al numero di prestatori di sevizi, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti in esclusiva, o imposizione di una verifica della necessita' economica; b) limitazioni al valore complessivo delle transazioni o dell'attivo nel settore dei servizi sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessita' economica; c) limitazioni al numero complessivo di imprese di esercizi o alla produzione totale di servizi espressa in termini di unita' numeriche definite sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessita' economica 9; d) limitazioni al numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in un particolare settore o da un prestatore di servizi, e che sono necessarie direttamente collegate alla fornitura di un servizio specifico, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessita' economica; e) misure che limitano o impongono forme specifiche di personalita' giuridica o joint venture con le quali un fornitore di servizi puo' svolgere la sua attivita'; o f) limitazioni alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale di investimenti stranieri singoli o complessivi. ---------------- 8 Se un Membro assume un impegno in materia di accesso al mercato relativamente alla fornitura di un servizio secondo le modalita' di cui all'articolo I, comma 2 (a), e se il trasferimento di capitali oltre confine rappresenta una parte essenziale del servizio stesso, il membro e' tenuto a consentire tale movimento di capitali. Se un Membro assume un impegno in relazione alla fornitura di un servizio secondo le modalita' di cui all'articolo I, comma 2 (c), esso e' tenuto a consentire i relativi trasferimenti di capitale nel suo territorio.