(All. 1B - Accordo -Art.XVI)
                            Articolo XVI 
                         Accesso al mercato 
1. Per quanto concerne l'accesso al mercato attraverso  le  modalita'
di fornitura definite all'articolo I, ciascun  Membro  accordera'  ai
servizi e ai prestatori di servizi di un altro Membro un  trattamento
non meno favorevole di quello previsto a  norma  dei  termini,  delle
limitazioni e delle  condizioni  concordate  e  specificate  nel  suo
Elenco 8. 
2. In settori oggetto di impegni in metria di accesso al mercato,  le
misure che  un  Membro  dovra'  astenersi  dal  tenere  in  essere  o
dall'adottare,  a  livello  regionale  o  per   l'intero   territorio
nazionale, salvo quanti diversamente specificato nel suo Elenco, sono
le seguenti: 
     a) limitazioni al numero di prestatori di sevizi, sotto forma 
         di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti in 
         esclusiva, o imposizione di una  verifica  della  necessita'
economica; 
     b) limitazioni al valore complessivo delle transazioni o 
         dell'attivo nel settore dei servizi sotto forma di 
         contingenti numerici o di imposizione di una verifica  della
necessita' economica; 
     c) limitazioni al numero complessivo di imprese di esercizi o 
         alla produzione totale di servizi espressa in termini di 
         unita' numeriche definite sotto forma di  contingenti  o  di
imposizione di una verifica della necessita' economica 9; 
     d) limitazioni al numero totale di persone fisiche che possono 
         essere impiegate in un particolare settore o da un 
         prestatore di servizi, e che sono necessarie direttamente 
         collegate alla fornitura di un servizio specifico, sotto 
         forma di  contingenti  numerici  o  di  imposizione  di  una
verifica della necessita' economica; 
     e) misure che limitano o impongono forme specifiche di 
         personalita' giuridica o  joint  venture  con  le  quali  un
fornitore di servizi puo' svolgere la sua attivita'; o 
     f) limitazioni alla partecipazione di capitale estero in 
         termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni 
         straniere o  di  valore  totale  di  investimenti  stranieri
singoli o complessivi. 
 
---------------- 8 Se un Membro  assume  un  impegno  in  materia  di
   accesso al mercato relativamente alla  fornitura  di  un  servizio
   secondo le modalita' di cui all'articolo I, comma 2 (a), e  se  il
   trasferimento di capitali  oltre  confine  rappresenta  una  parte
   essenziale del servizio stesso, il membro e' tenuto  a  consentire
   tale movimento di capitali. Se un  Membro  assume  un  impegno  in
   relazione alla fornitura di un servizio secondo  le  modalita'  di
   cui all'articolo I, comma 2 (c), esso e'  tenuto  a  consentire  i
   relativi trasferimenti di capitale nel suo territorio.