(All. 1B -Accordo-Art.XVII)
                            Articolo XVII 
                        Trattamento nazionale 
1. Nei settori inseriti nel suo Elenco  e  ferme  restando  eventuali
condizioni e requisiti indicati nello stesso, ciascun Membro  accorda
ai servizi  e  ai  prestatori  di  servizi  di  un  altro  Membro  un
trattamento non meno  favorevole  di  quello  accordato  ad  analoghi
servizi e fornitori di servizi  nazionali  10,  per  quanto  riguarda
tutte le misure concernenti la fornitura di servizi. 
2.  Un  Membro  puo'  adempiere  l'obbligo  di  cui  al  paragrafo  1
accordando ai servizi e ai fornitori di servizi  di  qualsiasi  altro
Membro un trattamento  formalmente  identico  o  formalmente  diverso
rispetto a quello accordato  ad  analoghi  servizi  e  prestatori  di
servizi nazionali. 
3. Un trattamento  formalmente  identico  o  formalmente  diverso  e'
considerato meno favorevole  qualora  esso  modifichi  le  condizioni
della concorrenza a favore di servizi  o  fornitori  di  servizi  del
Membro rispetto ad analoghi servizi o prestatori  di  servizi  di  un
altro Membro.