Articolo XVII Trattamento nazionale 1. Nei settori inseriti nel suo Elenco e ferme restando eventuali condizioni e requisiti indicati nello stesso, ciascun Membro accorda ai servizi e ai prestatori di servizi di un altro Membro un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi servizi e fornitori di servizi nazionali 10, per quanto riguarda tutte le misure concernenti la fornitura di servizi. 2. Un Membro puo' adempiere l'obbligo di cui al paragrafo 1 accordando ai servizi e ai fornitori di servizi di qualsiasi altro Membro un trattamento formalmente identico o formalmente diverso rispetto a quello accordato ad analoghi servizi e prestatori di servizi nazionali. 3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso e' considerato meno favorevole qualora esso modifichi le condizioni della concorrenza a favore di servizi o fornitori di servizi del Membro rispetto ad analoghi servizi o prestatori di servizi di un altro Membro.