Articolo XVIII Impegni aggiuntivi I Membri possono negoziare impegni concernenti misure che incidono sugli scambi dei servizi non contemplate dagli elenchi norma degli articoli XVI o XVII, ivi comprese quelle relative a requisiti, norme o concessioni di licenze. Tali impegni sono inseriti nell'Elenco del Membro interessato.