Articolo XIX Negoziazione di impegni specifici 1. Nel perseguimento degli obiettivi del presente Accordo, i membri partecipano a cicli successivi di negoziati, che cominciano al piu' tardi cinque anni dopo la data di entrata in vigore dell'Accordo OMC e si terranno in seguito periodicamente nell'intento di giungere progressivamente ad un grado sempre piu' elevato di liberalizzazione. I negoziati saranno finalizzati alla riduzione o all'eliminazione degli effetti negativi di determinate misure sugli scambi di servizi, nell'intento di fornire un effettivo accesso ai mercati. Il processo ha l'obiettivo di promuovere gli interessi di tutti i partecipanti su una base di reciproco vantaggio e di garantire un equilibrio globale di diritti e obblighi. 2. Il processo di liberalizzazione si svolge nel debito rispetto degli obiettivi di politica nazionale e del livello di sviluppo dei singoli Membri, sul piano generale e in singoli settori. E' riservata un'adeguata flessibilita' ai singoli paesi in via di sviluppo Membri per quanto concerne l'apertura di un numero piu' limitato di settori, la liberalizzazione di un numero inferiore di transazioni, l'ampliamento progressivo dell'accesso ai loro mercati, in linea con i rispettivi livelli di sviluppo e, nel rendere accessibili ai fornitori esteri i loro mercati, l'applicazione di condizioni per l'accesso finalizzate alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo IV. 3. Per ciascun ciclo di negoziati sono stabilite linee di condotta e procedure. Al fine di definire tali linee di condotta, il Consiglio per gli scambi di servizi effettua una valutazione del commercio ei servizi in termini generali e su base settoriale, con riferimento agli obiettivi del presente Accordo, ivi compresi quelli elencati all'articolo IV, paragrafo 1. Le linee di condotta negoziali definiscono le modalita' per il trattamento delle misure di liberalizzazione adottate unilateralmente dai membri dopo i precedenti negoziati, nonche' per il trattamento speciale da riservare ai paesi meno avanzati Membri a norma delle disposizioni dell'articolo IV, paragrafo 3. 4. Il processo di liberalizzazione progressiva e' portato avanti in ciascun ciclo attraverso negoziati bilaterali, plurilaterali o multilaterali finalizzati ad aumentare il livello generale degli impegni specifici assunti dai Membri ai sensi del presente Accordo. -------------- 10 Gli impegni specifici assunti a norma del presente articolo non sono da interpretarsi nel senso di imporre ai membri di compensare eventuali svantaggi di tipo concorrenziale derivanti dal fatto che i servizi o fornitori pertinenti sono stranieri.