(All. 1B - Accordo-Art.XIX)
                            Articolo XIX 
                  Negoziazione di impegni specifici 
1. Nel perseguimento degli obiettivi del presente Accordo,  i  membri
partecipano a cicli successivi di negoziati, che cominciano  al  piu'
tardi cinque anni dopo la data di entrata in vigore dell'Accordo  OMC
e si terranno in  seguito  periodicamente  nell'intento  di  giungere
progressivamente ad un grado sempre piu' elevato di liberalizzazione. 
I negoziati saranno finalizzati  alla  riduzione  o  all'eliminazione
degli effetti negativi di determinate misure sugli scambi di servizi,
nell'intento di fornire un effettivo accesso ai mercati. Il  processo
ha l'obiettivo di promuovere gli interessi di tutti i partecipanti su
una base di reciproco vantaggio e di garantire un equilibrio  globale
di diritti e obblighi. 
2. Il processo di liberalizzazione  si  svolge  nel  debito  rispetto
degli obiettivi di politica nazionale e del livello di  sviluppo  dei
singoli Membri, sul piano generale e in singoli settori. E' riservata
un'adeguata flessibilita' ai singoli paesi in via di sviluppo  Membri
per quanto concerne l'apertura di un numero piu' limitato di settori,
la  liberalizzazione  di  un   numero   inferiore   di   transazioni,
l'ampliamento progressivo dell'accesso ai loro mercati, in linea  con
i rispettivi livelli  di  sviluppo  e,  nel  rendere  accessibili  ai
fornitori esteri i loro mercati,  l'applicazione  di  condizioni  per
l'accesso finalizzate  alla  realizzazione  degli  obiettivi  di  cui
all'articolo IV. 
3. Per ciascun ciclo di negoziati sono stabilite linee di condotta  e
procedure. Al fine di definire tali linee di condotta,  il  Consiglio
per gli scambi di servizi effettua una valutazione del  commercio  ei
servizi in termini generali e su  base  settoriale,  con  riferimento
agli obiettivi del presente Accordo,  ivi  compresi  quelli  elencati
all'articolo  IV,  paragrafo  1.  Le  linee  di  condotta   negoziali
definiscono  le  modalita'  per  il  trattamento  delle   misure   di
liberalizzazione  adottate  unilateralmente   dai   membri   dopo   i
precedenti  negoziati,  nonche'  per  il  trattamento   speciale   da
riservare ai paesi meno avanzati Membri a  norma  delle  disposizioni
dell'articolo IV, paragrafo 3. 
4. Il processo di liberalizzazione progressiva e' portato  avanti  in
ciascun  ciclo  attraverso  negoziati  bilaterali,  plurilaterali   o
multilaterali finalizzati ad  aumentare  il  livello  generale  degli
impegni specifici assunti dai Membri ai sensi del presente Accordo. 
    
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10 Gli impegni specifici assunti a norma del  presente  articolo  non
   sono da interpretarsi nel senso di imporre ai membri di compensare
   eventuali svantaggi di tipo concorrenziale derivanti dal fatto che
   i servizi o fornitori pertinenti sono stranieri.