(All. 1B - Accordo - Art.II)
                             Articolo II 
               Trattamento della nazione piu' favorita 
1. Per quanto concerne le misure contemplate  dal  presente  Accordo,
ciascun Membro e' tenuto ad accordare ai servizi e ai  prestatori  di
servizi  di  un  qualsiasi  altro   Membro   in   via   immediata   e
incondizionata,  un  trattamento  non  meno  favorevole   di   quello
accordato ad analoghi servizi e prestatori di  servizi  di  qualsiasi
altro paese. 
2. I Membri possono tenere in  essere  misure  incompatibili  con  il
paragrafo 1, purche' tali misure siano elencate  nell'allegato  sulle
esenzioni a norma dell'articolo II, e ne soddisfino le condizioni. 
3. Le disposizioni del presente Accordo non devono interpretarsi  nel
senso di impedire ai Membri di conferire o accordare benefici a paesi
limitrofi al fine di facilitare  gli  scambi,  limitatamente  a  zone
contigue di frontiera, di servizi  che  siano  prodotti  e  consumati
localmente.