(All. 1B - Accordo - Art.XX)
                             Articolo XX 
                    Elenchi di impegni specifici 
1. Ciascun Membro indica in un elenco gli impegni  specifici  assunti
ai sensi della Parte III del presente Accordo. Per quanto concerne  i
settori nei quali vengono assunti gli impegni,  ciascun  Elenco  deve
specificare: 
     a) termini, limitazioni e condizioni dell'accesso al mercato; 
     b) condizioni e requisiti per il trattamento nazionale; 
     c) obblighi relativi ad impegni aggiuntivi; 
     d) se del caso, tempi di attuazione degli impegni, e 
     e) data di entrata in vigore di tali impegni. 
2. Eventuali misure incompatibili con gli articoli XVI  e  XVII  sono
inserite nella colonna relativa all'articolo XVI.  In  tal  caso,  la
voce sara' considerata  una  condizione  o  un  requisito  anche  per
l'articolo XVII. 
3. Elenchi di impegni specifici sono allegati al presente  Accordo  e
formano parte integrante dello stesso.