Articolo XX Elenchi di impegni specifici 1. Ciascun Membro indica in un elenco gli impegni specifici assunti ai sensi della Parte III del presente Accordo. Per quanto concerne i settori nei quali vengono assunti gli impegni, ciascun Elenco deve specificare: a) termini, limitazioni e condizioni dell'accesso al mercato; b) condizioni e requisiti per il trattamento nazionale; c) obblighi relativi ad impegni aggiuntivi; d) se del caso, tempi di attuazione degli impegni, e e) data di entrata in vigore di tali impegni. 2. Eventuali misure incompatibili con gli articoli XVI e XVII sono inserite nella colonna relativa all'articolo XVI. In tal caso, la voce sara' considerata una condizione o un requisito anche per l'articolo XVII. 3. Elenchi di impegni specifici sono allegati al presente Accordo e formano parte integrante dello stesso.