Articolo XXI Modifica degli Elenchi 1. a) Qualsiasi Membro (in appresso nel presente articolo denominato "Membro che apporta modifiche") ha facolta' di modificare o evocare un impegno contenuto nel suo Elenco, in qualsiasi momento dopo tre anni dalla data di entrata in vigore di tale impegno, conformemente alle disposizioni del presente articolo. b) Il Membro che apporta modifiche provvede a notificare al Consiglio per gli scambi di servizi la sua intenzione di modificare o revocare un impegno ai sensi del presente articolo, al piu' tardi tre mesi prima della data proposta per la modifica o la revoca. 2. a) Su richiesta di un Membro i cui vantaggi a norma del presente Accordo possano risultare pregiudicati da una modifica o una revoca notificata a norma del paragrafo 1, lettera b), (in appresso nel presente articolo denominato "Membro danneggiato"), il Membro che apporta modifiche pro- cede a consultazioni nell'intento di raggiungere un accordo su un eventuale adeguamento compensativo. Nell'ambito di tali negoziati e dell'accordo, i Membri in questione si sforzano di mantenere un livello generale degli impegni assunti a reciproco vantaggio non meno favorevole agli scambi rispetto a quanto previsto negli Elenchi di impegni specifici prima dei negoziati. b) Gli adeguamenti compensativi sono effettuati sulla base del trattamento della nazione piu' favorita. 3. a) Se il Membro che apporta modifiche e il Membro danneggiato non raggiungono un accordo entro il termine previsto per i negoziati, quest'ultimo puo' sottoporre la questione ad arbitrato. Qualsiasi Membro danneggiato che desideri far valere un suo diritto ad un risarcimento dovra' partecipare all'arbitrato. b) Se nessun Membro danneggiato ha presentato richiesta di arbitrato il membro che apporta modifiche e' libero di attuare la modifica i la revoca proposta. 4 . a) Il Membro che apporta modifiche non puo' modificare ne' revocare il suo impegno finche' non provvede agli adeguamenti compensativi conformemente alle conclusioni dell'arbitrato. b) Ove il Membro che apporta modifiche metta in atto la modifica o la revoca senza conformarsi alle conclusioni dell'arbitrato, un membro danneggiato che abbia partecipato alla procedura arbitrale ha facolta' di modificare o revocare dei benefici sostanzialmente equivalenti conformemente a tali conclusioni. In deroga all'articolo II, tale modifica o revoca puo' essere attuata esclusivamente per quanto concerne il membro che apporta modifiche. 5. Il Consiglio per gli scambi di servizi definisce le procedure per la rettifica o la modifica degli Elenchi. Un Membro che proceda alla modifica o alla revoca di impegni a norma del presente articolo provvede a modificare il proprio Elenco conformemente a tali proce- dure.