(All. 1B - Accordo - Art.XXI)
                            Articolo XXI 
                       Modifica degli Elenchi 
1. a) Qualsiasi Membro (in appresso nel presente articolo  denominato
         "Membro che apporta modifiche") ha facolta' di modificare  o
         evocare un impegno contenuto nel suo  Elenco,  in  qualsiasi
         momento dopo tre anni dalla data di  entrata  in  vigore  di
         tale impegno, conformemente alle disposizioni  del  presente
         articolo. 
     b) Il Membro che apporta modifiche provvede a notificare al 
         Consiglio per gli scambi di servizi la sua intenzione di 
         modificare o revocare un impegno ai sensi del presente 
         articolo, al piu' tardi tre mesi prima della  data  proposta
per la modifica o la revoca. 
2. a) Su richiesta di un Membro i cui vantaggi a norma  del  presente
         Accordo possano risultare pregiudicati da una modifica o una
         revoca notificata a norma del paragrafo 1, lettera  b),  (in
         appresso   nel   presente   articolo   denominato    "Membro
         danneggiato"), il Membro che apporta modifiche pro-  cede  a
         consultazioni nell'intento di raggiungere un accordo  su  un
         eventuale  adeguamento  compensativo.  Nell'ambito  di  tali
         negoziati e dell'accordo, i Membri in questione si  sforzano
         di mantenere un livello generale  degli  impegni  assunti  a
         reciproco vantaggio non meno favorevole agli scambi rispetto
         a quanto previsto negli Elenchi di impegni  specifici  prima
         dei negoziati. 
     b) Gli adeguamenti compensativi sono effettuati sulla base del 
         trattamento della nazione piu' favorita. 
3. a) Se il Membro che apporta modifiche e il Membro danneggiato  non
         raggiungono un accordo  entro  il  termine  previsto  per  i
         negoziati, quest'ultimo  puo'  sottoporre  la  questione  ad
         arbitrato. Qualsiasi Membro  danneggiato  che  desideri  far
         valere un suo diritto ad un risarcimento dovra'  partecipare
         all'arbitrato. 
     b) Se nessun Membro danneggiato ha presentato richiesta di 
         arbitrato il membro  che  apporta  modifiche  e'  libero  di
attuare la modifica i la revoca proposta. 
4 . a) Il Membro  che  apporta  modifiche  non  puo'  modificare  ne'
         revocare  il  suo  impegno   finche'   non   provvede   agli
         adeguamenti  compensativi  conformemente  alle   conclusioni
         dell'arbitrato. 
     b) Ove il Membro che apporta modifiche metta in atto la 
         modifica o la revoca senza conformarsi alle conclusioni 
         dell'arbitrato, un membro danneggiato che abbia partecipato 
         alla procedura arbitrale ha facolta' di modificare o 
         revocare dei benefici sostanzialmente equivalenti 
         conformemente a tali conclusioni. In deroga all'articolo II, 
         tale modifica o revoca puo'  essere  attuata  esclusivamente
per quanto concerne il membro che apporta modifiche. 
5. Il Consiglio per gli scambi di servizi definisce le procedure  per
la rettifica o la modifica degli Elenchi. Un Membro che proceda  alla
modifica o alla revoca di  impegni  a  norma  del  presente  articolo
provvede a modificare il proprio Elenco conformemente a  tali  proce-
dure.