(All. 1B - Accordo- Art.XXII)
                            Articolo XXII 
                            Consultazioni 
1. Ogni Membro esamina con comprensione le dichiarazioni di un  altro
Membro  in  merito  a  questioni  concernenti  il  funzionamento  del
presente Accordo,  prestandosi  di  buon  grado  a  consultazioni  al
riguardo. A tali consultazioni si applica l'Intesa sulla  risoluzione
delle controversie. 
2. Su richiesta di un Membro, il Consiglio per gli Scambi di  servizi
o l'Organo di conciliazione (DSB) possono procedere  a  consultazioni
con un Membro o piu' Membri su questioni in merito alle quali non  e'
stato possibile trovare una soluzione soddisfacente nel  corso  delle
consultazioni di cui al paragrafo 1. 
3. Un membro non puo' invocare l'articolo XVII, a norma del  presente
articolo o dell'articolo XXIII, in merito ad una misura  adottata  da
un altro Membro che rientra nell'ambito di un accordo  internazionale
stipulato con lo stesso per evitare la doppia imposizione. In caso di
disaccordo tra i membri nello stabilire se una misura rientri o  meno
nell'ambito di un siffatto accordo da loro stipulato, ciascun  Membro
ha facolta' di sottoporre la questione al Consiglio per gli scambi di
servizi 11, che deferira' ad arbitrato. La decisione dell'arbitro  e'
definitiva e vincolante per i Membri. 
 
    
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11 Per quanto concerne gli accordi contro la doppia imposizione  gia'
in atto alla data di entrata in vigore