Articolo XXII Consultazioni 1. Ogni Membro esamina con comprensione le dichiarazioni di un altro Membro in merito a questioni concernenti il funzionamento del presente Accordo, prestandosi di buon grado a consultazioni al riguardo. A tali consultazioni si applica l'Intesa sulla risoluzione delle controversie. 2. Su richiesta di un Membro, il Consiglio per gli Scambi di servizi o l'Organo di conciliazione (DSB) possono procedere a consultazioni con un Membro o piu' Membri su questioni in merito alle quali non e' stato possibile trovare una soluzione soddisfacente nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 1. 3. Un membro non puo' invocare l'articolo XVII, a norma del presente articolo o dell'articolo XXIII, in merito ad una misura adottata da un altro Membro che rientra nell'ambito di un accordo internazionale stipulato con lo stesso per evitare la doppia imposizione. In caso di disaccordo tra i membri nello stabilire se una misura rientri o meno nell'ambito di un siffatto accordo da loro stipulato, ciascun Membro ha facolta' di sottoporre la questione al Consiglio per gli scambi di servizi 11, che deferira' ad arbitrato. La decisione dell'arbitro e' definitiva e vincolante per i Membri. ------------------ 11 Per quanto concerne gli accordi contro la doppia imposizione gia' in atto alla data di entrata in vigore