Articolo XXIII Risoluzione delle controversie ed esecuzione di provvedimenti 1. Qualora un Membro ritenga che un altro Membro sia inadempiente rispetto ai suoi obblighi o ai suoi impegni specifici ai sensi del presente Accordo, esso puo' ricorrere all'Intesa sulla risoluzione delle controversie, nell'intento di giungere a una soluzione della questione che sia di reciproca soddisfazione. 2. Qualora abbia motivo di ritenere che le circostanze sono sufficientemente gravi da giustificare tale provvedimento, il DSB autorizzera' uno o piu' Membri a sospendere l'applicazione degli obblighi e degli impegni specifici nei confronti di qualsivoglia altro Membro o Membri, in conformita' dell'articolo 22 dell'Intesa sulla risoluzione delle controversie. 3. Qualora un Membro consideri che un beneficio che a suo avviso potrebbe ragionevolmente derivargli da un impegno specifico assunto da un altro Membro ai sensi della Parte III del presente Accordo risulta annullato o compromesso in seguito all'applicazione di una misura che non contrasta con le disposizioni del presente Accordo, esso puo' ricorrere all'Intesa sulla risoluzione delle controversie. Ove il DSB accerti che la misura ha annullato o compromesso tale beneficio; il Membro interessato ha diritto ad un adeguamento compensativo di reciproca soddisfazione sulla base dell'articolo XXI, paragrafo 2, che puo' includere la modifica o la revoca della misura. Qualora i Membri interessati non giungano ad un accordo, si applica l'articolo 22 dell'Intesa sulla risoluzione delle controversie.