(All. 1B -Accordo- Art.XXIII)
                           Articolo XXIII 
    Risoluzione delle controversie ed esecuzione di provvedimenti 
1. Qualora un Membro ritenga che un  altro  Membro  sia  inadempiente
rispetto ai suoi obblighi o ai suoi impegni specifici  ai  sensi  del
presente Accordo, esso puo' ricorrere  all'Intesa  sulla  risoluzione
delle controversie, nell'intento di giungere a  una  soluzione  della
questione che sia di reciproca soddisfazione. 
2.  Qualora  abbia  motivo  di  ritenere  che  le  circostanze   sono
sufficientemente gravi da giustificare  tale  provvedimento,  il  DSB
autorizzera' uno o piu'  Membri  a  sospendere  l'applicazione  degli
obblighi e degli impegni  specifici  nei  confronti  di  qualsivoglia
altro Membro o Membri, in conformita'  dell'articolo  22  dell'Intesa
sulla risoluzione delle controversie. 
3. Qualora un Membro consideri che un  beneficio  che  a  suo  avviso
potrebbe ragionevolmente derivargli da un impegno  specifico  assunto
da un altro Membro ai sensi della  Parte  III  del  presente  Accordo
risulta annullato o compromesso in seguito  all'applicazione  di  una
misura che non contrasta con le disposizioni  del  presente  Accordo,
esso puo' ricorrere all'Intesa sulla risoluzione delle  controversie.
Ove il DSB accerti che la misura  ha  annullato  o  compromesso  tale
beneficio;  il  Membro  interessato  ha  diritto  ad  un  adeguamento
compensativo di reciproca soddisfazione sulla base dell'articolo XXI,
paragrafo 2, che puo' includere la modifica o la revoca della misura. 
Qualora i Membri interessati non giungano ad un accordo,  si  applica
l'articolo 22 dell'Intesa sulla risoluzione delle controversie.